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Sentenza

Sentenza n. 440/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: D.A.Spo. del Questore di Reggio Emilia del 15 gennaio 2024, recante il divieto per cinque anni di accedere ai luoghi delle competizioni calcistiche e l’obbligo di comparizione personale in occasione degli incontri della Reggiana per cinque anni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il D.A.Spo. adottato in relazione ai fatti verificatisi durante la partita Reggiana-Venezia del 22 ottobre 2023. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 6, comma 5, l. 401/1989 e falsa applicazione della recidiva amministrativa: il precedente D.A.Spo. era stato emesso per fatti del 29 ottobre 2023, successivi a quelli oggetto del provvedimento impugnato, e notificato il 3 novembre 2023; il ricorrente sosteneva pertanto che non potesse fondare la durata quinquennale, anche per difetto di consapevolezza della recidiva al momento dei fatti. Con il secondo motivo ha dedotto travisamento dei fatti, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e difetto d’istruttoria sull’identificazione. Ha contestato che le immagini e gli elementi descrittivi consentissero di riconoscerlo con certezza, richiamando anche la mancata convalida da parte del GIP dell’obbligo di comparizione, motivata dall’incertezza dell’identificazione, e sostenendo che abbigliamento e calzature fossero elementi comuni e che il volto non fosse riconoscibile nei fotogrammi.

La decisione

Il TAR ha respinto entrambi i motivi e il ricorso. Quanto alla recidiva, ha rilevato che il precedente D.A.Spo. era stato richiamato solo incidentalmente nell’ambito della valutazione complessiva della pericolosità sociale, non quale recidiva in senso tecnico né come unico presupposto della durata quinquennale. La censura basata sulla posteriorità dei fatti che avevano originato il precedente provvedimento e sulla mancata conoscenza di quest’ultimo al momento dei fatti è quindi inconferente: il precedente poteva essere considerato, insieme alla gravità della condotta contestata, quale elemento indiziario della pericolosità e ai fini della calibrazione della durata della misura. Quanto all’identificazione, la mancata convalida dell’obbligo di comparizione da parte del GIP riguarda una misura distinta e non incide sull’efficacia del divieto di accesso; il giudizio preventivo del Questore è autonomo e può fondarsi anche su presunzioni circa l’identità del responsabile. Nel caso concreto, l’identificazione era sostenuta dai fotogrammi e dalle immagini di videosorveglianza, dalla descrizione del soggetto travisato mentre brandiva un tubo rigido, dalla sua presenza durante e dopo l’episodio più grave, dall’interlocuzione intimidatoria con un operatore e dal confronto con le immagini dello stadio, nelle quali il soggetto compariva a viso scoperto con la medesima combinazione di tratti distintivi. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti secondo il criterio del “più probabile che non” e fondati su indizi gravi, precisi e concordanti; l’istruttoria non si era limitata alla conoscenza diretta della tifoseria. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge, in favore della Questura di Reggio Emilia.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 5, l. 401/1989

    la Questura, nel caso di specie, correttamente ha “tenuto conto” “inoltre” del D.A.Spo. emesso tra i fatti da questa esaminati e l’adozione dell’impugnata misura interdittiva essendo tale elemento stato considerato, come ammesso dalla giurisprudenza, al fine di apprezzare la pericolosità sociale del soggetto e calibrare, così, la durata della misura che si presenta, dunque, proporzionata unitamente alla gravità della condotta, non contestata in questo giudizio.

    Il precedente D.A.Spo. può essere considerato quale elemento indiziario nella valutazione complessiva della pericolosità sociale e nella calibrazione della durata della misura, anche se relativo a fatti successivi a quelli oggetto del nuovo provvedimento. Nel caso deciso, il richiamo al precedente era incidentale e non costituiva applicazione della recidiva in senso tecnico.

  • art. 6, comma 3, l. 401/1989

    La convalida giudiziale concerne, infatti, solo la diversa misura restrittiva di cui al comma 3 dell’art. 6 l. 401/89 (obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia) disposta dal Questore sul presupposto dell’adozione del DASPO; ma la mancata convalida non incide sulla efficacia del provvedimento presupposto che, senza le prescrizioni non convalidate, continua a produrre i propri effetti restrittivi di divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive per la durata negli stessi stabilita.

    La convalida giudiziale riguarda l’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, misura distinta dal D.A.Spo.; la sua mancata convalida non priva di efficacia il divieto di accesso.

Massime di principio

  • Nella valutazione della pericolosità sociale che sostiene un D.A.Spo. e nella determinazione della sua durata, l’autorità può considerare precedenti provvedimenti interdittivi come elementi indiziari della complessiva condotta del destinatario, anche indipendentemente dall’esito dei relativi giudizi; occorre però distinguere tale valutazione dalla recidiva in senso tecnico quando il precedente sia richiamato solo incidentalmente.
  • La mancata convalida giudiziale dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia non determina l’inefficacia del distinto D.A.Spo. né vincola il giudizio amministrativo sull’identificazione del destinatario, poiché la misura preventiva del Questore e la convalida della prescrizione accessoria hanno oggetto e valutazioni autonomi.
  • L’identificazione ai fini dell’adozione di un D.A.Spo. può essere fondata su un quadro indiziario e su presunzioni valutati secondo il criterio del “più probabile che non”; la convergenza di più elementi distintivi ricavati da filmati, confronti tra immagini, condotte osservate e conoscenze investigative può risultare sufficiente anche quando ciascun elemento, isolatamente considerato, non sia univoco.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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