Sentenza n. 1905/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego di accesso opposto con note del 20 marzo e del 9 aprile 2026 alla documentazione relativa alle graduatorie, alle nomine e ai contratti del personale ATA assistente amministrativo negli anni scolastici dal 2013/14 al 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, già inserita nella prima fascia delle graduatorie permanenti del personale ATA e successivamente reinserita in esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro, aveva presentato un’istanza di accesso difensivo per ottenere le graduatorie, gli elenchi dei destinatari degli incarichi a tempo determinato e indeterminato, gli atti di individuazione e nomina, le proposte di assunzione, i contratti e i verbali delle operazioni di nomina relativi al profilo di assistente amministrativo negli anni scolastici dal 2013/14 al 2023/24. La documentazione era finalizzata a valutare e comprovare le occasioni lavorative che avrebbe potuto conseguire se non fosse stata illegittimamente depennata dalla graduatoria, in vista di eventuali pretese di ricostruzione della carriera e di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. L’amministrazione aveva trasmesso soltanto parte delle graduatorie e ulteriori documenti parziali, alcuni dei quali oscurati, giustificando il diniego con la necessità di una ricerca archivistica complessa e con l’elevata mole dei documenti richiesti. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, il difetto di istruttoria, la manifesta illogicità e irragionevolezza della motivazione, l’ingiustizia manifesta, la lesione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e la violazione dei principi di imparzialità ex artt. 3 e 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha qualificato il giudizio ex art. 116 c.p.a. come giudizio di impugnazione-merito e di accertamento del rapporto, diretto a verificare la sussistenza del diritto di accesso e, in caso positivo, a ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti. Ha ritenuto che la difficoltà, la gravosità o la complessità della ricerca archivistica non giustifichino il diniego, essendo legittimo il rifiuto soltanto in presenza dell’inesistenza o dell’oggettiva impossibilità di reperire i documenti. Ha inoltre escluso che l’istanza imponesse un’attività di elaborazione documentale, poiché riguardava documenti specificamente individuati e, in alternativa, gli atti amministrativi sottostanti. Il giudice ha riconosciuto il nesso di strumentalità proprio dell’accesso difensivo: era sufficiente la prospettazione dell’utilità potenziale dei documenti per la tutela della posizione giuridica, senza necessità di dimostrare in anticipo la fondatezza, l’ammissibilità o la decisività dell’eventuale futura azione risarcitoria. Né l’amministrazione né il giudice dell’accesso possono sostituirsi al giudice della pretesa principale, salvo il caso di assoluta e manifesta estraneità tra documenti e finalità difensive. Sono state quindi annullate le note di parziale diniego ed è stato ordinato all’amministrazione di consentire la visione e l’estrazione di copia della documentazione non ancora ostesa entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con eventuale oscuramento dei dati sensibili o giudiziari non indispensabili. È stato nominato, quale commissario ad acta, il direttore generale dell’Università degli Studi di Catania, con potere sostitutivo dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione scolastica. L’amministrazione è stata condannata al pagamento di 1.000 euro oltre accessori per spese di giudizio.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
diritto d’accesso agli atti
L’accesso difensivo è riconosciuto quando la documentazione richiesta è astrattamente connessa alla cura o alla difesa di una posizione giuridicamente rilevante; non è necessaria la prova anticipata della fondatezza o della concreta decisività dell’eventuale azione principale.
art. 116 c.p.a.
il giudizio in materia di accesso è un “giudizio sul rapporto”
Il giudizio sull’accesso non mira soltanto all’eliminazione dell’atto di diniego, ma all’accertamento sostitutivo del diritto di accesso e può concludersi con la condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti.
art. 116, comma 4, c.p.a.
sentenza di condanna dell’Amministrazione [...] all’esibizione
In caso di accertamento positivo, il giudice può ordinare all’amministrazione l’esibizione e, ove previsto, la pubblicazione dei documenti richiesti.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
misura idonea ad assicurare l’attuazione del giudicato
Il giudice può nominare un commissario ad acta quale misura attuativa della pronuncia, con intervento sostitutivo dopo la scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
art. 24 Cost.
diritto di tutela giurisdizionale
La possibilità di acquisire documenti amministrativi funzionali alla valutazione e alla preparazione di una tutela giudiziaria costituisce elemento rilevante nel riconoscimento dell’accesso difensivo.
artt. 3 e 97 Cost.
principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione
Il diniego di accesso deve rispettare i principi di imparzialità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Consente l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata nella diffusione della decisione.
Regolamento (UE) 2016/679
eventuale oscuramento dei dati sensibili o giudiziari
I dati personali, sensibili o giudiziari contenuti nella documentazione accessibile possono essere oscurati quando la loro conoscenza non sia strettamente indispensabile alla cura o difesa dell’interesse dell’istante.
Massime di principio
- Nel giudizio ex art. 116 c.p.a. il giudice accerta direttamente la sussistenza del diritto di accesso e, ove lo riconosca, può ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti, senza limitarsi ad annullare il diniego.
- La difficoltà, la gravosità o la complessità della ricerca archivistica non giustificano il diniego di accesso: il rifiuto è ammissibile soltanto in caso di inesistenza dei documenti o di oggettiva impossibilità di reperirli, mentre l’amministrazione deve compiere ogni ragionevole sforzo per soddisfare l’istanza.
- Una richiesta di accesso non costituisce domanda di elaborazione documentale quando individua specifici documenti e, in alternativa, gli atti amministrativi dai quali i dati richiesti risultano desumibili; in tale caso l’amministrazione deve ostendere gli atti esistenti, senza essere tenuta a creare nuovi documenti.
- Nell’accesso difensivo il nesso di strumentalità tra documenti e posizione giuridica tutelanda deve essere valutato in astratto. È sufficiente prospettare l’utilità potenziale della documentazione, senza dimostrare preventivamente la fondatezza, l’ammissibilità o la concreta decisività dell’azione giudiziaria che potrebbe essere proposta.
- L’amministrazione e il giudice dell’accesso non possono subordinare l’ostensione alla verifica anticipata della proponibilità o del probabile esito della pretesa sostanziale, salvo che emerga un’assoluta e manifesta estraneità tra i documenti richiesti e le esigenze difensive dichiarate.
- L’ostensione può essere disposta con oscuramento dei dati sensibili o giudiziari la cui conoscenza non sia strettamente indispensabile alla cura o alla difesa dell’interesse dell’istante.
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