Sentenza n. 1416/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Quarta), -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare di stato della sospensione dalle funzioni del grado per dodici mesi, irrogata dal Comandante Generale della Guardia di Finanza
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
L’interessato ha impugnato la sanzione disciplinare deducendo la violazione delle regole sul procedimento per le sanzioni di stato, la tardività dell’azione disciplinare, il difetto di istruttoria e di motivazione, l’irrilevanza disciplinare delle condotte contestate e la sproporzione della sanzione. In appello ha censurato la sentenza del TAR per insufficienza della motivazione, erronea valutazione dei fatti, errore sul presupposto, illogicità, incongruità e incoerenza, riproponendo inoltre i motivi di primo grado. L’addebito riguardava l’omessa vigilanza, quale presidente del collegio sindacale di una società coinvolta in un procedimento penale per truffa aggravata finalizzata all’ottenimento di contributi pubblici. In particolare, gli veniva contestato di non avere verificato l’effettività del versamento dei tre decimi del capitale sociale e di avere così agevolato, per grave negligenza, l’operato fraudolento degli amministratori. L’appellante ha sostenuto che non era presente alla seduta consiliare nella quale era stata deliberata l’operazione societaria, che il collegio sindacale era entrato in carica successivamente, che i conferimenti risultavano documentati mediante assegni poi incassati dalla società e che gli amministratori erano stati assolti in sede penale. Il giudizio penale a suo carico si era concluso per prescrizione, senza accertamento nel merito. Il Consiglio di Stato ha preliminarmente ritenuto inammissibile la mera riproposizione dei motivi di primo grado non accompagnata da specifiche critiche alla sentenza, nonché la produzione documentale nuova in appello non indispensabile e non giustificata dall’impossibilità di produrla in primo grado. Ha tuttavia esaminato e accolto l’unico motivo di appello specificamente formulato, relativo all’insufficienza dell’istruttoria e della motivazione della decisione disciplinare.
La decisione
L’appello è stato accolto e, in riforma della sentenza del TAR, è stato accolto il ricorso di primo grado con annullamento della sanzione disciplinare. Il giudice ha ritenuto che la prescrizione penale non impedisse in astratto la rilevanza disciplinare dei fatti, ma imponesse all’Amministrazione un accertamento autonomo, pieno e critico, non potendo essa recepire acriticamente gli atti dell’indagine penale mai verificati nel contraddittorio dibattimentale. Nel caso concreto l’istruttoria non aveva adeguatamente verificato le circostanze dedotte dall’interessato e si era sostanzialmente fondata sulla ricostruzione accusatoria originaria. La qualificazione giuridica dell’addebito era inoltre non univoca: non risultava chiaro che l’emissione e il successivo incasso degli assegni integrassero un mancato conferimento; non era normativamente certo che il dovere di vigilanza imponesse al collegio sindacale, insediatosi dopo l’operazione, di riesaminare attività già deliberate e formalizzate in assenza di specifiche anomalie; infine, il richiamo a principi di comportamento di natura extralegale non poteva ampliare in modo opinabile l’area dei comportamenti disciplinarmente sanzionabili. Anche ammettendo profili di negligenza, la condotta avrebbe potuto integrare al più un inadempimento colposo, non una violazione dei principi di correttezza e lealtà assunti con il giuramento né un’assoluta carenza di qualità morali e di carattere. La sanzione, pari alla misura massima di dodici mesi, era inoltre manifestamente irragionevole in rapporto alla risalenza dei fatti, al congedo assoluto dell’interessato dal 1973 e alla marginale incidenza della condotta sul prestigio dell’istituzione. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101 c.p.a.
L’appello deve contenere specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione dei motivi già respinti dal primo giudice è inammissibile.
art. 104, comma 2, c.p.a.
«indispensabili ai fini della decisione della causa»; «la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile»
I nuovi documenti in appello sono ammissibili soltanto se indispensabili per la decisione oppure se la parte dimostra l’impossibilità non imputabile di produrli in primo grado; nessuna delle due condizioni ricorreva nel caso concreto.
art. 1392, commi 1 e 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La sentenza riferisce la regola secondo cui il termine per l’avvio del procedimento disciplinare decorre dalla conoscenza integrale e legalmente certa della sentenza irrevocabile; il Consiglio di Stato, tuttavia, ha deciso la controversia sulla carenza istruttoria e sulla manifesta irragionevolezza della sanzione.
art. 2407, commi 1 e 2, c.c., nella formulazione antecedente alla riforma del 2003
La responsabilità dei sindaci è stata ricondotta al dovere di diligenza nell’esercizio delle attribuzioni e alla responsabilità solidale con gli amministratori per i danni evitabili mediante adeguata vigilanza; nel caso concreto non è stata dimostrata in modo univoco la violazione di tali obblighi.
Massime di principio
- La prescrizione del reato accertata in sede penale non esclude di per sé la rilevanza disciplinare dei fatti, ma impone all’amministrazione disciplinare un’istruttoria autonoma, piena e criticamente verificata; non è sufficiente recepire acriticamente gli atti dell’indagine penale non sottoposti ad accertamento dibattimentale.
- Quando l’addebito disciplinare si fonda su un’omessa vigilanza, l’amministrazione deve individuare con sufficiente precisione sia i fatti storici contestati sia la specifica regola di diligenza violata. Una qualificazione giuridica non univoca e il richiamo a regole extralegali idonee solo in modo opinabile ad ampliare l’area della responsabilità non sono sufficienti a fondare una sanzione disciplinare.
- Il dovere di vigilanza di un organo di controllo non può essere esteso automaticamente a operazioni deliberate e formalizzate prima dell’insediamento dell’organo, se non sono dimostrate specifiche anomalie che imponessero un successivo intervento correttivo.
- Nel sindacato sulle sanzioni disciplinari, pur rispettando la discrezionalità dell’amministrazione, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento per difetto di istruttoria, travisamento o manifesta irragionevolezza, anche con riguardo alla sproporzione tra condotta, posizione dell’interessato, risalenza dei fatti e gravità della sanzione.
- Nel giudizio di appello la mera riproposizione delle censure già esaminate e respinte in primo grado, senza confronto argomentativo con la motivazione della sentenza impugnata, viola l’art. 101 c.p.a. ed è inammissibile; l’appello costituisce revisio prioris istantiae e non un nuovo giudizio.
- In appello la produzione di documenti nuovi è ammissibile solo se indispensabile ai fini della decisione o se la parte dimostra di non aver potuto produrli in primo grado per causa non imputabile, ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a.
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