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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36777/2024 del 03/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato il decreto di convalida del sequestro probatorio su due formulari rifiuti, una chiavetta USB e un telefono cellulare rinvenuti presso il ricorrente. La difesa denunciava violazione degli artt. 253 e 125, comma 3, cod. proc. pen., nonché dell'art. 8 CEDU, lamentando carenza e apparenza della motivazione in ordine al nesso di pertinenzialità, adeguatezza e proporzionalità tra i beni sequestrati e il reato contestato (gestione illecita di rifiuti, art. 452-quaterdecies c.p.). In particolare si contestava la mancata fissazione di un limite temporale per l'acquisizione dei dati informatici e il carattere esplorativo e generalizzato dell'apprensione dei dati, nonché l'assenza di una descrizione della condotta che avrebbe impedito di valutare il collegamento tra beni e reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto preliminarmente che il ricorso contro ordinanze in materia di sequestro probatorio sia ammissibile in Cassazione solo per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere il provvedimento privo dei minimi requisiti di coerenza, completezza e ragionevolezza. Sulla base di ciò e richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite, la Corte ha ritenuto che il decreto del P.M. e l'ordinanza del Tribunale del Riesame contenessero una motivazione, per quanto concisa, sufficiente a spiegare la finalità probatoria e la pertinenzialità degli oggetti sequestrati rispetto al delitto (art. 110 e 452-quaterdecies c.p.), con indicazione dei riferimenti spazio-temporali e di categorie documentali pertinenti. Inoltre la Corte ha condiviso che il sequestro dei dispositivi informatici non fosse esplorativo né eccessivamente generalizzante, essendo stato limitato alla creazione di una copia forense e alla estrazione dei soli dati ritenuti pertinenti. Per questi motivi le censure difensive sono state ritenute, in sostanza, relative a presunta illogicità della motivazione, profilo non adeguatamente deducibile con il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Articolo del codice penale relativo alla fattispecie di gestione illecita dei rifiuti, ossia il reato contestato cui i beni sequestrati erano ritenuti pertinenti.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per individuare la concorrenza di reati rispetto alla condotta contestata; il decreto indicava l'ambito di contestazione anche con riferimento a questo articolo.

  • art. 253 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla difesa in relazione ai limiti del sequestro; la Corte non ha ritenuto che dalla sua violazione emergessero vizi tali da annullare il provvedimento impugnato.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata dalla difesa (sull'istruzione probatoria o limiti procedurali); la Corte ha ritenuto irrilevante la censura nei termini prospettati per la cassazione.

  • art. 8 CEDU

    Diritto al rispetto della vita privata e familiare invocato dalla difesa per la tutela dei dati personali; la Corte ha ritenuto che le cautele adottate (copia forense e selezione dei dati pertinenti) fossero compatibili con le esigenze probatorie e non violassero il principio in modo tale da configurare vizio di diritto.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    La Corte ha richiamato questo articolo per affermare che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso solo per violazione di legge, intesa anche come gravi carenze motivazionali.

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il motivo autonomo relativo alla manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha osservato che tale profilo non può essere dedotto nel ricorso avverso ordinanze di sequestro salvo il caso previsto dall'art. 325 c.p.p.

  • Sez. Un. n. 36072 del 19/04/2018 (giurisprudenza)

    Principio secondo cui il decreto di sequestro probatorio e di convalida deve contenere una motivazione, anche concisa, che specifichi la finalità probatoria e perché le esigenze di accertamento non possono essere soddisfatte con mezzi meno invasivi; richiamata dalla Corte per valutare la sufficienza motivazionale del decreto e dell'ordinanza impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la liquidazione delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di sequestro probatorio il giudice deve fornire una motivazione, pur se concisa, che spieghi la finalità probatoria e perché le esigenze d'indagine non possono soddisfarsi con mezzi meno invasivi; la mancanza totale di motivazione può essere motivo di annullamento.
  • Il sequestro di dispositivi informatici è compatibile con la tutela dei dati personali se viene eseguita la creazione di una copia forense e l'accesso ai dati è limitato all'estrazione esclusiva delle informazioni pertinenti rispetto alle ipotesi accusatorie, evitando perquisizioni esplorative.
  • La fissazione di limiti (es. temporali o oggettivi) per l'acquisizione dei dati è raccomandabile e utile per dimostrare la proporzionalità, ma la loro assenza non determina automaticamente l'illegittimità del sequestro se il provvedimento motivato spiega comunque la pertinenzialità e la necessità dell'acquisizione.
  • In Cassazione contro ordinanze di sequestro il sindacato è ristretto: sono ammissibili i motivi per violazione di legge e i vizi motivazionali radicali; la semplice censura di illogicità manifesta della motivazione richiede un percorso processuale diverso o specifiche deduzioni secondo l'art. 606 c.p.p.
  • Per impugnare efficacemente un sequestro probatorio conviene contestare specificamente in sede di merito i profili procedurali e motivazionali (ad es. richiedere limiti precisi sull'esame dei dati) e documentare come il sequestro sia sproporzionato rispetto alle esigenze di prova.

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