Cassazione Civile, Ordinanza n. 00593/2023 del 11/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 con cui venivano recuperati a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi ritenuti indeducibili e IVA detratta indebitamente in relazione a fatture concernenti, in parte, operazioni oggettivamente inesistenti. La CTR aveva rigettato l’appello della contribuente ritenendo: a) raddoppiati i termini di accertamento per la presenza di fatti penalmente rilevanti che imponevano denuncia ex art. 331 c.p.p.; b) provata dall’Ufficio la sovrafatturazione di prestazioni di sponsorizzazione sulla base di documentazione extracontabile e insufficiente la prova contraria offerta dalla società, costituita da bonifici poi seguiti da retrocessione delle somme. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per contrasto tra dati identificativi, fatti esposti, motivazione e dispositivo, a causa dell’inversione di elementi tra due decisioni gemelle riferite ad annualità diverse; 2) violazione della disciplina sul regime transitorio del raddoppio dei termini di accertamento, sostenendo che l’eventuale notitia criminis sarebbe stata trasmessa tardivamente e che la CTR aveva erroneamente ritenuto tempestivo l’atto; 3) in via subordinata, violazione delle norme sul raddoppio dei termini anche con riguardo all’IRAP, per la quale tale meccanismo non sarebbe applicabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, qualificando le discrasie testuali come meri errori materiali non idonei a inficiare la decisione; ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che, per IRES e IVA, nella disciplina applicabile ratione temporis il raddoppio dei termini operava per la sola sussistenza di seri indizi di reato e dell’obbligo di denuncia, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia o dagli esiti del procedimento penale, con irrilevanza delle modifiche normative sopravvenute per la fattispecie in esame. Ha invece accolto il terzo motivo, chiarendo che il raddoppio dei termini non si applica all’IRAP perché le relative violazioni non sono assistite da sanzioni penali; poiché l’avviso era stato notificato oltre il termine ordinario decadenziale per l’IRAP, il potere accertativo su tale imposta era ormai decaduto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente all’IRAP. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per parziale reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
La censura di nullità per contrasto tra parti della motivazione e del dispositivo è stata respinta perché le discrasie erano meri errori materiali non incidenti sulla coerenza della sentenza.
art. 156, comma 2, c.p.c.
La nullità non è stata ravvisata in presenza di mere sviste redazionali, in assenza di incertezza effettiva sulla decisione.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Per i periodi d’imposta interessati, i termini di accertamento sono raddoppiati in presenza di fatti che comportino l’obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall’esito del procedimento penale; il meccanismo non si applica all’IRAP.
art. 1, comma 132, l. n. 208 del 2015
Le modifiche introdotte non hanno inciso sugli avvisi già notificati nei limiti del regime transitorio richiamato dalla Corte.
art. 37, comma 24, d.l. n. 223 del 2006
La norma ha modificato il regime del raddoppio dei termini per i casi di violazioni che comportano obbligo di denuncia penale.
art. 331 c.p.p.
L’obbligo di denuncia penale è il presupposto obiettivo per il raddoppio dei termini di accertamento nella disciplina applicabile.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Per l’anno d’imposta considerato erano stati contestati reati tributari rilevanti ai fini del raddoppio dei termini per IRES e IVA.
art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000
La CTR lo ha richiamato come reato procedibile d’ufficio idoneo a fondare l’obbligo di denuncia e il raddoppio dei termini.
art. 25, comma 1, d.P.R. n. 446 del 1997
Richiamato nel motivo subordinato, ma la Corte ha escluso che l’IRAP sia soggetta al raddoppio dei termini previsto per le imposte erariali.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1972
Richiamato nel ricorso, ma la Corte ha applicato la disciplina del raddoppio con riferimento al testo vigente ratione temporis dell’art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973, distinguendo l’IRAP.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, il raddoppio dei termini opera, per le imposte per le quali la legge lo prevede, quando emergano fatti che facciano sorgere l’obbligo di denuncia penale, senza che rilevino l’effettiva presentazione della denuncia, l’esercizio dell’azione penale o l’esito del processo penale.
- Le sopravvenienze normative che restringono o eliminano il raddoppio dei termini non si applicano agli avvisi già notificati quando la disciplina transitoria salvi espressamente gli atti impositivi già emessi.
- Il giudice tributario deve verificare in concreto, con valutazione 'ora per allora', la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di denuncia penale, controllando che l’Amministrazione non abbia fatto uso pretestuoso della disciplina del raddoppio.
- Il meccanismo del raddoppio dei termini di accertamento non si estende automaticamente all’IRAP se la relativa violazione non è assistita da sanzione penale; in tal caso resta fermo il termine ordinario di decadenza.
- Mere incoerenze redazionali tra intestazione, motivazione e dispositivo non determinano nullità della sentenza quando sia comunque possibile ricostruire con certezza il contenuto della decisione.
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