Ordinanza n. 1251/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Albania, relativo alle classi di concorso ADAA e ADEE
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, che aveva respinto la domanda di sospensione degli effetti del diniego ministeriale. L'istanza amministrativa riguardava il riconoscimento in Italia di un titolo di specializzazione per il sostegno acquisito in Albania, Paese non appartenente all'Unione europea. L'appellante ha chiesto la riforma della decisione cautelare di primo grado, prospettando la necessità di sospendere il diniego nelle more dell'accertamento della riconoscibilità del titolo e deducendo il pregiudizio derivante dalla compromissione dell'incarico di docenza sul posto di sostegno già svolto presso un istituto comprensivo, nonché dalla possibile interruzione della continuità didattica dell'alunno con disabilità seguito. Il Consiglio di Stato ha riservato alla fase di merito gli approfondimenti sulla riconoscibilità del titolo formativo estero, anche in considerazione della particolare delicatezza delle attività relative alla tutela dei minori.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare e, riformando l'ordinanza del TAR Lazio, ha accolto l'istanza cautelare proposta in primo grado. Il Collegio non ha definito, nella fase cautelare, la questione sostanziale relativa alla riconoscibilità in Italia del titolo conseguito in Albania, rinviandone ogni necessario approfondimento al giudizio di merito. Ha invece ritenuto particolarmente apprezzabile il periculum in mora, poiché il diniego appariva idoneo a produrre nell'attesa un pregiudizio grave e irreparabile, compromettendo la prosecuzione dell'incarico di docenza sul sostegno e la continuità didattica dell'alunno con disabilità. La misura cautelare è stata quindi concessa al solo fine di consentire la definizione del merito senza disporre, nelle more, la risoluzione del contratto di lavoro in essere. È stata ordinata la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato, attraverso il quale è stata chiesta la riforma dell'ordinanza cautelare del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stato applicato disponendo la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito, in collegamento con la concessione della tutela cautelare.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la questione sostanziale sulla riconoscibilità in Italia di un titolo formativo conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere riservata alla fase di merito quando richieda approfondimenti incompatibili con la cognizione sommaria cautelare.
- Il periculum in mora può ritenersi sussistente quando il diniego di riconoscimento di un titolo professionale o formativo sia idoneo a compromettere immediatamente la prosecuzione di un incarico lavorativo già in corso e a determinare un pregiudizio grave e irreparabile.
- Nelle controversie riguardanti attività di sostegno scolastico, la tutela cautelare può tenere conto anche dell'esigenza di preservare, nelle more del giudizio, la continuità didattica dell'alunno con disabilità.
- Quando accoglie la domanda cautelare senza definire la questione sostanziale, il giudice può disporre la sollecita fissazione dell'udienza di merito, mantenendo provvisoriamente il rapporto lavorativo in essere.
Come è indicizzato
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