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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 3266/2016 del 19/02/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

A seguito di un sinistro stradale verificatosi il 25 dicembre 2008 e relativo a danni all’auto, il danneggiato si era avvalso dell’assistenza di un legale nella procedura stragiudiziale di risarcimento diretto, conclusasi con l’accettazione dell’offerta dell’assicuratrice. Chiese quindi all’assicuratrice il rimborso delle spese legali. Il Giudice di pace di Taranto qualificò la domanda come azione di regresso ex art. 68 della legge professionale forense e la rigettò, rilevando che non vi era stata transazione. In appello, il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 1364/2013 depositata il 25 giugno 2013, esaminò la domanda come richiesta risarcitoria, ma la rigettò ritenendo applicabile l’art. 149 del d.lgs. n. 209/2005 e, in base all’art. 9 del d.P.R. n. 254/2006, non rimborsabili le spese di assistenza professionale quando il danneggiato abbia accettato l’offerta dell’assicuratore, salvo le perizie medico-legali per danni alla persona. Il ricorrente ha proposto cinque motivi. Con i primi due ha dedotto, rispettivamente, la violazione degli artt. 1223 e 2056 c.c., sostenendo che le spese legali stragiudiziali necessarie costituiscono conseguenza risarcibile del sinistro, e la violazione degli artt. 148, comma 11, e 122 del d.lgs. n. 209/2005, dell’art. 4 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 134 Cost., contestando che una norma regolamentare potesse escludere il ristoro di tali danni e chiedendone la disapplicazione. Gli altri tre motivi non sono specificati nel testo e sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi nei limiti indicati, richiamando il principio secondo cui l’art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 254/2006 non esclude in assoluto il rimborso delle spese legali stragiudiziali: esse possono essere risarcibili quando siano state effettivamente necessarie, in ragione di particolari problemi giuridici, della mancata assistenza tecnica e informativa dell’assicuratore, delle contestazioni da questo formulate o della sua inerzia. La lettura che impedisca in ogni caso il ristoro di spese effettivamente necessarie contrasta con l’art. 24 Cost. e comporta la disapplicazione della disposizione regolamentare. La valutazione non è automatica: le spese restano irrisarcibili quando la gestione del sinistro non presenti difficoltà, i danni siano modestissimi e l’assicuratore abbia prontamente offerto la dovuta assistenza. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, perché accerti se le spese richieste fossero necessitate e giustificate dalla complessità del caso, dalle contestazioni dell’assicuratore o dalla sua inerzia; al giudice di rinvio è stata rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1223 c.c.

    Alla luce di tali principi -che meritano continuità- non risulta corretta l’affermazione compiuta dal giudice di appello, secondo cui la disposizione dell’art. 9 D.P.R. n. 254/2006 escluderebbe in ogni caso la ripetibilità, da parte del Dubla, delle spese di assistenza legale sostenute nella fase stragiudiziale per avere volontariamente scelto di farsi assistere da un avvocato: tale affermazione sottende, infatti, una lettura della disposizione che, vietando tout court la risarcibilità del danno, si pone in contrasto non l’art. 24 Cost. e che impone la disapplicazione della norma regolamentare.

    La risarcibilità delle spese legali stragiudiziali va valutata in termini di causalità secondo l’art. 1223 c.c.: sono rimborsabili se effettivamente necessarie in relazione alle circostanze del sinistro e alla condotta dell’assicuratore, non per il solo fatto che il danneggiato abbia scelto di avvalersi di un avvocato.

  • art. 2056 c.c.

    Alla luce di tali principi -che meritano continuità- non risulta corretta l’affermazione compiuta dal giudice di appello, secondo cui la disposizione dell’art. 9 D.P.R. n. 254/2006 escluderebbe in ogni caso la ripetibilità, da parte del Dubla, delle spese di assistenza legale sostenute nella fase stragiudiziale per avere volontariamente scelto di farsi assistere da un avvocato: tale affermazione sottende, infatti, una lettura della disposizione che, vietando tout court la risarcibilità del danno, si pone in contrasto non l’art. 24 Cost. e che impone la disapplicazione della norma regolamentare.

    La Corte accoglie la censura proposta anche in relazione all’art. 2056 c.c. sulla base del criterio causale indicato per valutare le spese legali stragiudiziali, senza formulare una distinta interpretazione della disposizione.

  • art. 9, comma 2, d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254

    Questa Corte ha recentemente affermato che, “in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell’art. 150, comma l, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale, per l’ipotesi di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l’art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie” (Cass. n. 11154/2015).

    La disposizione non esclude in assoluto il rimborso delle spese di assistenza legale quando il danneggiato abbia accettato l’offerta dell’assicuratore. Le spese effettivamente necessarie sono dovute in presenza di particolari problemi giuridici o della mancata assistenza tecnica e informativa dell’assicuratore; una lettura che ne impedisca del tutto la risarcibilità contrasta con l’art. 24 Cost. e impone la disapplicazione della norma regolamentare.

  • art. 24 Cost.

    Questa Corte ha recentemente affermato che, “in tema di risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, l’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254, emanato in attuazione dell’art. 150, comma l, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il quale, per l’ipotesi di accettazione della somma offerta dall’impresa di assicurazione, esclude che siano dovuti al danneggiato i compensi di assistenza professionale diversi da quelli medico-legali per i danni alla persona, si interpreta nel senso che sono comunque dovute le spese di assistenza legale sostenute dalla vittima perché il sinistro presentava particolari problemi giuridici, ovvero quando essa non abbia ricevuto la dovuta assistenza tecnica e informativa dal proprio assicuratore, dovendosi altrimenti ritenere nulla detta disposizione per contrasto con l’art. 24 Cost., e perciò da disapplicare, ove volta ad impedire del tutto la risarcibilità del danno consistito nell’erogazione di spese legali effettivamente necessarie” (Cass. n. 11154/2015).

    La tutela del diritto di difesa impedisce di interpretare la norma regolamentare come divieto assoluto di risarcire spese legali effettivamente necessarie; in tale lettura la disposizione è in contrasto con l’art. 24 Cost. e deve essere disapplicata.

  • art. 149 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209

    Alla luce di tali principi -che meritano continuità- non risulta corretta l’affermazione compiuta dal giudice di appello, secondo cui la disposizione dell’art. 9 D.P.R. n. 254/2006 escluderebbe in ogni caso la ripetibilità, da parte del Dubla, delle spese di assistenza legale sostenute nella fase stragiudiziale per avere volontariamente scelto di farsi assistere da un avvocato: tale affermazione sottende, infatti, una lettura della disposizione che, vietando tout court la risarcibilità del danno, si pone in contrasto non l’art. 24 Cost. e che impone la disapplicazione della norma regolamentare.

    La disciplina del risarcimento diretto non comporta, per il solo fatto che il danneggiato abbia accettato l’offerta dell’assicuratore, l’esclusione automatica della risarcibilità delle spese legali stragiudiziali; la loro necessità va valutata secondo il criterio causale.

Massime di principio

  • Nel risarcimento diretto dei danni da circolazione stradale, l’accettazione dell’offerta dell’assicuratore non esclude in assoluto il rimborso delle spese legali sostenute nella fase stragiudiziale.
  • Le spese di assistenza legale stragiudiziale sono risarcibili se effettivamente necessarie e causalmente riconducibili al sinistro, valutando le difficoltà giuridiche della pratica, le contestazioni dell’assicuratore, l’eventuale mancata assistenza tecnica e informativa e l’inerzia dell’impresa.
  • Le spese legali non sono risarcibili quando la gestione del sinistro non presenti difficoltà, i danni siano modestissimi e l’assicuratore abbia prontamente offerto la dovuta assistenza.
  • Una norma regolamentare non può essere interpretata nel senso di impedire in assoluto il ristoro di spese legali effettivamente necessarie; una simile lettura, incompatibile con il diritto di difesa, comporta la disapplicazione della disposizione.

Come è indicizzato

MaterieRC autoRisarcimento e indennizzo
RamiAssicurazioniResponsabilità civile
IstitutiNesso di causalità

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