Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4116/2016 del 02/03/2016

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (correntisti e fideiussori)

La controversia

La controversia originava da un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca per euro 232.986,81, oltre interessi, quale saldo passivo di due conti correnti bancari aperti dal 1989 nei confronti di una società e di alcuni fideiussori. Gli ingiunti avevano proposto distinte opposizioni. Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, aveva accolto le opposizioni in parte, dichiarato nulle le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, revocato il decreto ingiuntivo e condannato la banca a pagare euro 3.783,28, oltre interessi e spese. In appello, la Corte d'appello di Milano, con sentenza del 28 ottobre 2010, aveva respinto l'impugnazione principale della banca e accolto quella incidentale degli opponenti, condannando la banca a restituire euro 99.377,77, oltre interessi dalla domanda al saldo, sulla base del ricalcolo disposto con rinnovata consulenza tecnica e considerando che il termine di prescrizione decorreva dalla chiusura del conto. La società ricorrente, che non era stata parte del giudizio d'appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in venticinque motivi e ulteriori cinquantadue punti argomentativi, assumendo la propria legittimazione quale incorporante della società che sarebbe stata cessionaria in blocco dei crediti della banca originaria. I controricorrenti hanno eccepito, tra l'altro, la tardività dell'impugnazione e il difetto di prova della legittimazione della ricorrente; hanno inoltre proposto ricorso incidentale condizionato articolato in sei motivi.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività: la notificazione della sentenza in forma esecutiva direttamente alla parte, anziché al procuratore costituito, non è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione, né nei confronti del notificante né del destinatario. Ha invece ritenuto fondata l'eccezione relativa alla mancata prova della legittimazione della ricorrente. Poiché la sentenza impugnata era stata pronunciata nei confronti di un'altra società, la ricorrente doveva documentare, nelle forme dell'art. 372 c.p.c., sia la propria successione rispetto alla società asseritamente cessionaria, sia l'effettiva inclusione dei crediti controversi nella cessione in blocco; nonostante la contestazione, non ha prodotto la documentazione necessaria, neppure successivamente al ricorso. La disciplina dell'art. 58 T.U.B. non elimina tale onere probatorio, ma deroga soltanto alle regole civilistiche sull'opponibilità della cessione ai debitori ceduti. Il ricorso principale è stato quindi dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale, qualificato come condizionato, è rimasto assorbito. La ricorrente principale è stata condannata alle spese, liquidate in euro 7.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario nella misura di legge.

Norme richiamate

  • artt. 170, comma 1, e 285 c.p.c.

    Per costante giurisprudenza, la notificazione della sentenza in forma esecutiva eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito a norma degli artt. 170, 1° comma, e 285 cod. proc. civ., è inidonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione sia nei confronti del notificante che del destinatario.

    La notificazione della sentenza in forma esecutiva effettuata personalmente alla parte, anziché al procuratore costituito, non fa decorrere il termine breve per impugnare.

  • art. 372 c.p.c.

    la società che propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello emessa nei confronti di un’altra società, della quale affermi di essere successore (a titolo universale o particolare), è tenuta a fornire la prova documentale della propria legittimazione, nelle forme previste dall’art. 372 cod. proc. civ., a meno che il resistente non l’abbia nel controricorso – esplicitamente o implicitamente riconosciuta, astenendosi dal sollevare qualsiasi eccezione in proposito e difendendosi nel merito dell’impugnazione

    Chi ricorre per cassazione dichiarandosi successore della parte destinataria della sentenza deve provare documentalmente la successione nelle forme previste dall'art. 372 c.p.c., salvo riconoscimento, anche implicito, della legittimazione da parte del resistente.

  • art. 111 c.p.c.

    Ed è onere di chi assuma di aver in tal modo ottenuto la legittimazione a impugnare (o anche, eventualmente, la legittimazione attiva ordinaria) allegare e dimostrare l’effettiva estensione del suo titolo di acquisto sul piano oggettivo, in relazione ai rapporti e ai crediti che si assumono essere stati in tal modo acquistati.

    Il successore a titolo particolare che intenda impugnare deve allegare e provare che il titolo acquisitivo comprende proprio i rapporti e i crediti oggetto della controversia.

  • art. 58 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

    La stessa cosa vale in caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, norma che non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l’effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco.

    La disciplina della cessione in blocco dei crediti bancari semplifica l'opponibilità della cessione ai debitori, ma non esonera il cessionario contestato dal provare che il credito litigioso era compreso nell'operazione.

  • art. 2504-bis, comma 2, c.c.

    Da tale data quindi l’incorporante avrebbe assunto, ai sensi della norma da ultimo citata, tutti i diritti della incorporata Aspra Finance s.p.a., compresi, inter alia, quelli relativi ai rapporti di cui è causa.

    La norma è richiamata nel quadro della successione conseguente all'incorporazione; nel caso concreto l'asserita successione non è stata dimostrata documentalmente e la Corte non ha riconosciuto la legittimazione della ricorrente.

Massime di principio

  • Chi impugna per cassazione una sentenza pronunciata nei confronti di un altro soggetto, affermando di esserne successore universale o particolare, deve provare documentalmente la propria legittimazione nelle forme dell'art. 372 c.p.c., salvo che la controparte l'abbia riconosciuta, anche implicitamente, senza contestarla e difendendosi nel merito.
  • Il cessionario di crediti bancari ceduti in blocco che agisca o impugni in relazione a uno specifico credito contestato deve provare che quel credito era compreso nell'oggetto della cessione; l'art. 58 T.U.B. deroga alle regole sull'opponibilità della cessione ai debitori ceduti, ma non sopprime l'onere di dimostrare il titolo e l'estensione oggettiva dell'acquisto.
  • La società che fonda la propria legittimazione sull'incorporazione di una società cessionaria deve fornire prova documentale sia dell'incorporazione sia dell'inclusione del credito controverso nella precedente cessione.
  • La notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte personalmente, anziché al procuratore costituito, è inidonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCessione del credito
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.