Sentenza n. 2030/2026 - Firenze, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria per un intervento di sostituzione edilizia di un fabbricato rurale con due fabbricati residenziali, insieme agli atti presupposti, inclusi i pareri della Commissione per il Paesaggio e il preavviso di diniego
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un complesso immobiliare a Batignano, aveva chiesto il 18 ottobre 2024 l’autorizzazione paesaggistica per sostituire un fabbricato rurale con due fabbricati residenziali, a parità di superficie e volume. Dopo il parere negativo della Commissione per il Paesaggio del 15 novembre 2024, aveva presentato integrazioni e, in risposta al preavviso di diniego del 7 aprile 2025, modifiche progettuali mitigative, tra cui la riduzione della distanza tra i fabbricati e la rinuncia ad altri interventi dichiarati nell’istanza originaria. La Commissione aveva espresso un nuovo parere negativo il 6 giugno 2025 e il Comune aveva negato l’autorizzazione il 27 giugno 2025. Con il primo motivo, la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004 ed eccesso di potere per violazione del giusto procedimento e carenza di istruttoria e del parere vincolante, sostenendo che, a fronte delle modifiche progettuali, il Comune avrebbe dovuto sottoporre nuovamente la pratica alla Soprintendenza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 146 del d.lgs. 42/2004, dell’art. 3 della l. 241/1990 e del decreto e della scheda di vincolo paesaggistico, contestando nel merito le valutazioni tecniche della Commissione richiamate per relationem nel diniego.
La decisione
Il TAR ha accolto il primo motivo nei limiti precisati: le modifiche progettuali introdotte in risposta al preavviso avevano mutato sostanzialmente l’istanza e proposto specifiche misure di mitigazione; il nuovo parere negativo della Commissione era stato reso dopo una rinnovata istruttoria. Perciò, prima di negare l’autorizzazione, il Comune avrebbe dovuto trasmettere nuovamente la pratica alla Soprintendenza per il parere previsto dall’art. 146, comma 7 e seguenti, del d.lgs. 42/2004. Il secondo motivo è stato assorbito: la valutazione di merito spettava alla Soprintendenza nel riesercizio del potere e il giudice non poteva sindacare poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Il TAR ha quindi annullato i provvedimenti impugnati; spese compensate in ragione del carattere formale delle ragioni dell’annullamento.
Norme richiamate
art. 146, commi 7 e ss., d.lgs. 42/2004
Nelle predette condizioni, il Comune di Grosseto, prima di emettere il provvedimento di diniego impugnato, avrebbe dovuto inviare la pratica alla Soprintendenza al fine di acquisire il parere di competenza ai sensi dell’art. 146, comma 7 e ss., del d. lgs. n. 42/2004.
Quando, dopo il preavviso di rigetto, il richiedente modifica sostanzialmente il progetto e propone misure mitigative, la pratica rinnovata deve essere sottoposta alla Soprintendenza per il parere di competenza prima del diniego.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il secondo motivo deve essere assorbito, atteso che le valutazioni di merito sono riservate alla Soprintendenza in sede di riesercizio del potere e che, per ciò, la delibazione delle censure recate dal predetto mezzo si tradurrebbe in un inammissibile sindacato su poteri non ancora esercitati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a..
Il giudice non può pronunciarsi sul merito di valutazioni riservate all’amministrazione quando, in seguito all’annullamento, il potere deve ancora essere esercitato.
Massime di principio
- Se, in risposta al preavviso di rigetto di un’autorizzazione paesaggistica, il richiedente introduce modifiche sostanziali al progetto e propone misure di mitigazione, il nuovo assetto progettuale deve essere sottoposto all’ordinario procedimento previsto dall’art. 146 del d.lgs. 42/2004, compresa l’acquisizione del parere della Soprintendenza prima dell’adozione del diniego.
- Il giudice non può anticipare la valutazione di merito spettante all’amministrazione in sede di riesercizio del potere, quando tale valutazione non è ancora stata compiuta sull’istanza modificata.
Come è indicizzato
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