Sentenza n. 2121/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento della Delibera n. 27 del 27 marzo 2026, comunicata il 31 marzo 2026, con la quale la Ferrovia Circumetnea disponeva lo scioglimento del rapporto contrattuale relativo all’appalto integrato concernente il “Prolungamento della rete ferroviaria metropolitana della città di Catania, tratta Stesicoro-Aeroporto, lotto di completamento”, nonché l’indizione di una nuova procedura ai sensi dell’art. 216, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 36 del 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera della Ferrovia Circumetnea che ha disposto lo scioglimento del contratto d’appalto integrato e l’indizione di una nuova procedura per il completamento dell’opera
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la delibera con cui la stazione appaltante ha disposto la risoluzione del contratto stipulato il 31 agosto 2021, relativo alla progettazione esecutiva e all’esecuzione dei lavori per il prolungamento della rete metropolitana di Catania, nonché l’indizione di una nuova gara. Ha dedotto la violazione dell’art. 216, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, l’inosservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico, il difetto di istruttoria, lo sviamento, il difetto di motivazione e la violazione dei principi di buona fede, legittimo affidamento e risultato. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la fase esecutiva del contratto e, in particolare, la legittimità della sua risoluzione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di difetto di giurisdizione e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i singoli vizi dedotti. Il giudice ha rilevato che il contratto era stato stipulato il 31 agosto 2021 e che la controversia riguardava esclusivamente vicende successive, quali la progettazione esecutiva, le verifiche tecniche, i ritardi, i rapporti con il Collegio consultivo tecnico, gli asseriti inadempimenti e la possibilità di prosecuzione del rapporto. Il petitum sostanziale era quindi diretto a contestare i presupposti dello scioglimento del vincolo contrattuale già perfezionato, materia appartenente alla fase esecutiva e devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. La risoluzione, anche se adottata con un atto formalmente amministrativo e unilateralmente dalla stazione appaltante, è stata qualificata come autotutela contrattuale di natura privatistica, non come esercizio di un potere autoritativo. Il richiamo all’art. 216, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 conferma, anziché escludere, la collocazione della vicenda nella fase esecutiva. Anche l’indizione della nuova gara è stata ritenuta consequenziale rispetto alla risoluzione e non idonea a spostare il nucleo della controversia nella fase pubblicistica dell’affidamento. Il TAR ha indicato la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario, nei termini e con gli effetti dell’art. 11 c.p.a., e ha compensato le spese di lite.
Norme richiamate
art. 216, comma 2, d.lgs. 36/2023
La disposizione riguarda controversie e determinazioni insorte durante l’esecuzione del contratto e prevede, nei casi di risoluzione contrattuale, l’acquisizione del parere del Collegio consultivo tecnico; l’eventuale violazione della disciplina non modifica la natura esecutiva della controversia.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, con gli effetti previsti dalla norma.
art. 216, comma 3, lett. c), d.lgs. 36/2023
È richiamato in relazione all’indizione della nuova procedura per il completamento dell’opera, ritenuta dal giudice conseguenziale alla risoluzione del rapporto.
Massime di principio
- Nel contenzioso sui contratti pubblici, la stipulazione del contratto costituisce lo spartiacque tra la fase pubblicistica dell’affidamento, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e la fase esecutiva del rapporto, normalmente devoluta al giudice ordinario.
- Le controversie relative alla risoluzione anticipata di un contratto pubblico, anche quando la risoluzione sia adottata unilateralmente con un atto formalmente amministrativo, appartengono alla giurisdizione ordinaria se riguardano inadempimenti, ritardi o altri profili dell’esecuzione contrattuale.
- Ai fini del riparto di giurisdizione rilevano il petitum sostanziale e la causa petendi, non la denominazione formale dell’atto: un atto chiamato revoca o risoluzione può costituire, nella sostanza, esercizio di autotutela contrattuale privatistica.
- L’eventuale violazione delle regole applicabili alla risoluzione nella fase esecutiva, comprese quelle relative al parere del Collegio consultivo tecnico, costituisce questione da esaminare nell’ambito della controversia contrattuale e non trasforma la controversia in una questione di esercizio di potere autoritativo.
- L’indizione di una nuova gara conseguente allo scioglimento di un precedente contratto non sposta la giurisdizione amministrativa quando il nucleo sostanziale della domanda resta la contestazione dei presupposti della risoluzione del rapporto già stipulato.
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