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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41983/2024 del 15/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Macerata denunciando violazioni processuali e vizio di motivazione per omessa assunzione di prova testimoniale decisiva. In particolare si censura: la decadenza dalla chiamata dei testimoni in primo grado e il mancato esame delle testimonianze assunte dalla difesa ai sensi degli artt. 327 e 391 c.p.p.; la presunta contraddittorieta' della motivazione e la mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (dubbio a favore dell'imputato); la violazione degli artt. 327 e 507 c.p.p. e del principio nullum crimen sine lege, nonche' l'erronea valorizzazione dell'art. 2052 c.c. al fine di affermare la responsabilita' penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e/o aspecifici in quanto replicano censure gia' discutese in appello senza entrare nel merito delle argomentazioni del giudice del gravame. Il Collegio ha ritenuto che le prove raccolte (deposizioni della persona offesa, del coniuge Laganà Sergio, della teste Syria Paoletti, la dichiarazione resa dall'imputato alla Polizia locale e la testimonianza di Sereno Guido circa un precedente comportamento aggressivo del cane) fossero sufficienti a provare la responsabilita' dell'imputato per il reato di lesioni personali colpose derivanti da incauta custodia dell'animale. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto superflua l'integrazione probatoria richiesta dalla difesa e non equivocamente applicato l'art. 2052 c.c., usandolo solo per individuare la posizione di garanzia del detentore. Conseguentemente la Corte ha confermato l'impianto motivazionale del giudice di merito, ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese a favore della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma richiamata come titolo di reato (lesioni personali colpose). La Corte ha ritenuto configurabile tale reato quando le lesioni derivano dall'incauta custodia di un animale e vi sia posizione di garanzia del proprietario.

  • art. 672 cod. pen.

    Richiamato come fonte delle norme cautelari sulla custodia degli animali; afferma l'obbligo di diligenza del proprietario e le sanzioni amministrative per l'incauta custodia, a fondamento anche della posizione di garanzia penale.

  • art. 2052 cod. civ.

    Utilizzato non per affermare una responsabilita' penale oggettiva in senso civile, ma per individuare il titolare della posizione di garanzia (colui che detiene il cane) chiamato ad adottare cautele per prevenire il rischio.

  • art. 507 cod. proc. pen.

    Norma sull'integrazione dell'istruttoria; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui l'integrazione richiesta dalla difesa sarebbe stata superflua e non idonea a interrompere il nesso causale.

  • art. 327 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'assunzione di prove witness dalla difesa; la Corte ha ritenuto che la decadenza e le scelte processuali del difensore non potessero giustificare il riesame in Cassazione.

  • art. 391 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in ordine all'assunzione di prove testimoniali; la Corte ha ritenuto non necessaria l'ammissione delle prove richieste dalla difesa perche' le acquisizioni gia' raccolte risultavano sufficienti.

  • art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente per dedurre che il dubbio avrebbe dovuto beneficiare l'imputato; la Corte ha ritenuto che non vi fosse dubbio rilevante alla luce delle prove secondo il giudice di merito, ergo la norma non poteva trovare applicazione a favore del ricorrente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle conseguenze dell'inammissibilita' del ricorso: condanna alle spese e applicazione di sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.

  • art. 40, comma 2 cod. pen.

    Richiamato insieme all'art. 590 per spiegare la responsabilita' penale derivante da una condotta colposa che cagiona danno; il combinato disposto e' stato utilizzato per il riconoscimento della responsabilita' quando il danno e' causato da un animale la cui custodia e' stata negligente.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione che riproduce le medesime ragioni gia' esaminate in appello e non affronta puntualmente le argomentazioni del giudice del gravame e' di norma inammissibile per aspecificita'.
  • La mancata ammissione o integrazione di prove in sede di appello puo' essere irrilevante in cassazione se il giudice di merito ha ritenuto le acquisizioni probatorie sufficienti e ha spiegato perche' l'ulteriore prova non sarebbe utile a interrompere il nesso causale.
  • Il proprietario/detentore di un cane assume una posizione di garanzia: deve adottare cautele adeguate (guinzaglio, museruola, controllo) in rapporto alla potenziale pericolosita' dell'animale; la loro omissione puo' integrare responsabilita' penale per lesioni colpose.
  • Per interrompere il nesso causale e sottrarsi alla responsabilita' occorre una causa sopravvenuta che inneschi un rischio completamente nuovo e incongruo rispetto al rischio originario; la semplice negligenza di terzi collegata al rischio attivato dalla condotta originaria non e' sufficiente.
  • In ipotesi di dubbio grave sulla dinamica, art. 530 comma 2 c.p.p. impone decisione favorevole all'imputato, ma il dubbio deve risultare rilevante e non superato dalle prove raccolte; il giudice sara' tenuto a motivare la scelta di ritenere sussistente o meno tale dubbio.
  • Procedure e termini per l'ammissione delle prove devono essere rispettati: la decadenza per mancata proposizione in udienza puo' impedire la successiva ammissione e penalizzare la parte che non ha curato tempestivamente l'assunzione probatoria.

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