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Sentenza

Sentenza del 10/03/2021 n. 1391 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Notificazioni - Notifica per mezzo di servizio postale - Data di notifica - Avviso di ricevimento sottoscritto da altri - Raccomandata informativa - Non necessaria.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava che la notifica della cartella di pagamento non fosse valida poiché l'avviso di ricevimento risultava sottoscritto da altra persona (non l'effettivo destinatario) e era stata successivamente inviata al vero destinatario una raccomandata informativa. Si discuteva se tale raccomandata informativa fosse necessaria per rendere efficace la notifica o se la firma sull'avviso di ricevimento da parte delle persone previste dalla norma (o del portiere) rendesse la notifica già valida dalla data indicata nell'avviso.

La decisione

La Corte ha ritenuto valida la notifica effettuata tramite servizio postale: la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma dell'art. 26 o dal portiere dello stabile. Non è necessaria la successiva raccomandata informativa inviata all'effettivo destinatario. Di conseguenza l'impugnazione del ricorrente è stata respinta e si è confermata l'efficacia della notifica dalla data dell'avviso di ricevimento.

Norme richiamate

  • d.P.R. 602/1973, art. 26

    la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile

    L'art. 26 consente all'Ufficio di avvalersi direttamente del servizio postale; l'avviso di ricevimento sottoscritto dalle persone indicate dalla norma o dal portiere prova la data della notifica e rende inutile l'invio di una raccomandata informativa successiva.

  • Cass. civ., sez. trib., sent. n. 16949/2014

    Giurisprudenza confermativa che la firma sull'avviso di ricevimento da parte di soggetti previsti dalla norma abilita la decorrenza dei termini dalla data indicata nell'avviso, senza necessità di successiva raccomandata informativa.

  • Cass. civ., sez. trib., sent. n. 10037/2019

    Conferma dell'orientamento secondo cui l'avviso di ricevimento è idoneo a comprovare la notifica e rende superfluo l'invio della raccomandata informativa.

  • Cass. civ., sez. trib., sent. n. 16824/2010

    Ulteriore precedente che afferma la efficacia della notifica attestata dall'avviso di ricevimento sottoscritto da persone legittimate o dal portiere.

Massime di principio

  • Se l'Ufficio utilizza il servizio postale diretto per notificare cartelle di pagamento, la notifica si considera perfezionata alla data indicata nell'avviso di ricevimento (A/R) firmato dalle persone previste dalla norma o dal portiere dello stabile.
  • La successiva raccomandata informativa inviata al reale destinatario non è necessaria per rendere efficace la notifica; i termini (es. per impugnare) decorrono dalla data dell'A/R.
  • Eventuali contestazioni sulla validità della notifica devono mirare a dimostrare l'assenza di una firma riconducibile alle persone elencate dalla norma, la falsità dell'A/R o altri vizi specifici (es. notifica a indirizzo non esatto); mere osservazioni sulla circostanza che il destinatario non abbia personalmente firmato non sono sufficienti.
  • In pratica, chi riceve una cartella deve verificare tempestivamente la data indicata nell'A/R: i termini processuali partono da quella data e non dall'eventuale successivo ricevimento di comunicazioni informative.
  • Per il mittente pubblico: è prudente documentare correttamente il procedimento postale e conservare l'A/R per resistere a eventuali impugnazioni; per il privato: se si contesta la notifica, raccogliere prove di assenza di soggetti legittimati al ritiro o di irregolarità nell'A/R (firma non riconducibile, data alterata, ecc.).

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