Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2021/2097

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 della Commissione del 29 novembre 2021 relativo all’autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione Novus Europe NV) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R2097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato composto da acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini riproduttori. La Commissione fa proprie le conclusioni favorevoli dell’EFSA in merito a sicurezza per animali, consumatori e ambiente, nonché all’efficacia zootecnica del prodotto. L’autorizzazione è subordinata a condizioni d’uso specifiche, incluse limitazioni di impiego, indicazioni in ეტichetta e misure di protezione per gli utilizzatori. Il regime autorizzatorio scade il 20 dicembre 2031.

Autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi per tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione, nell’ambito della categoria degli additivi zootecnici e del gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici. L’autorizzazione è rilasciata a favore del titolare Novus Europe NV e vale alle condizioni tecniche e di sicurezza indicate nell’allegato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dalla sua entrata in vigore; l’autorizzazione ha termine il 20 dicembre 2031.

Autorizzazione del preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi per tacchini

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2097 della Commissione autorizza un nuovo additivo per mangimi, composto da acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico, destinato ai tacchini da ingrasso e ai tacchini allevati per la riproduzione. L’intervento si colloca nel sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale, e recepisce l’esito favorevole della valutazione scientifica dell’EFSA.

Base giuridica e presupposti scientifici

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, motivi e procedure per gli additivi destinati all’alimentazione animale, e in particolare l’articolo 9, paragrafo 2. Il considerando segnala che la domanda, presentata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento di base, era corredata della documentazione richiesta.

Nel parere del 17 marzo 2021, l’EFSA ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, il preparato non presenta effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. È stato inoltre rilevato un basso rischio di inalazione per gli utilizzatori, circostanza che ha indotto la Commissione a ritenere necessarie misure di protezione adeguate per la salute umana. L’Autorità ha anche concluso che il preparato migliora il rendimento dei tacchini da ingrasso e che tale conclusione si estende ai tacchini allevati per la riproduzione. Non sono richieste specifiche attività di monitoraggio post-immissione sul mercato.

Ambito di autorizzazione

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo appartenente alla categoria degli "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale degli "altri additivi zootecnici". L’autorizzazione riguarda esclusivamente i tacchini da ingrasso e i tacchini allevati per la riproduzione, con titolarità in capo a Novus Europe NV.

Condizioni d’impiego, limiti e cautele per gli operatori

L’allegato fissa condizioni tecniche puntuali per l’impiego dell’additivo:

  • il tenore minimo è pari a 500 mg/kg di mangime completo per i tacchini da ingrasso;
  • il tenore minimo è pari a 1 000 mg/kg di mangime completo per i tacchini allevati per la riproduzione;
  • il mangime completo è considerato con un tasso di umidità del 12%.

Sono inoltre previste prescrizioni di etichettatura e sicurezza:

  • nelle istruzioni d’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico;
  • l’additivo non deve essere impiegato con altre fonti di acido benzoico o benzoati, formiato di calcio o acido formico, né con altre fonti di acido fumarico;
  • gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi per gli utilizzatori;
  • se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, compresi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Composizione del preparato e metodi analitici

Il preparato è descritto come granulato e deve presentare almeno:

  • acido benzoico: 42,5-50%;
  • formiato di calcio: 2,5-3,5%;
  • acido fumarico: 0,8-1,2%.

Sono indicati anche i parametri chimici delle sostanze attive, inclusi purezza, numeri CAS e formule chimiche. Per il controllo analitico, l’allegato rinvia a metodi HPLC-UV per l’additivo e per l’acido benzoico nei mangimi e nelle premiscele, a AAS o ICP-AES per il calcio totale nell’additivo, e a HPLC di esclusione ionica con rivelatore UV o RI per formiato di calcio e acido fumarico nelle premiscele.

Durata dell’autorizzazione, entrata in vigore e applicabilità

L’autorizzazione è temporanea e termina il 20 dicembre 2031. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità dell’autorizzazione

Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2, che disciplina il rilascio dell’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale. Il considerando richiama anche l’articolo 5 del medesimo regolamento, relativo alle condizioni di autorizzazione.

Esito della valutazione scientifica

L’EFSA, nel parere del 17 marzo 2021, ha concluso che il preparato non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Ha inoltre rilevato un basso rischio di inalazione per gli utilizzatori e ha ritenuto che il preparato migliori il rendimento dei tacchini da ingrasso; tale conclusione è stata estesa ai tacchini allevati per la riproduzione. Non sono ritenute necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.

Autorizzazione del preparato

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli altri additivi zootecnici, come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni fissate nell’allegato.

Specie target, dosaggi e durata dell’autorizzazione

L’allegato individua come specie target i tacchini da ingrasso e i tacchini allevati per la riproduzione. Il tenore minimo consentito è pari a 500 mg/kg di mangime completo per i tacchini da ingrasso e a 1 000 mg/kg per i tacchini allevati per la riproduzione, con umidità del 12%. Il periodo di autorizzazione termina il 20 dicembre 2031.

Composizione e caratteristiche del preparato

Il preparato è un granulato composto da acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico, con tenori minimi rispettivamente pari a 42,5-50%, 2,5-3,5% e 0,8-1,2%. Sono indicate anche le sostanze attive con le rispettive purezze e i numeri CAS: acido benzoico (≥99,0%; CAS 65-85-0), formiato di calcio (CAS 544-17-2) e acido fumarico (≥99,5%; CAS 110-17-8).

Condizioni d’uso e misure di sicurezza

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo non deve essere utilizzato con altre fonti di acido benzoico o benzoati, formiato di calcio o acido formico, né con altre fonti di acido fumarico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate per evitare i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Metodi di analisi

L’allegato stabilisce i metodi di analisi per verificare la presenza dei componenti del preparato: HPLC-UV per acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico nell’additivo; AAS secondo EN ISO 6869 o ICP-AES secondo EN 15510 per il calcio totale nell’additivo; HPLC-UV per l’acido benzoico nelle premiscele e nei mangimi; HPLC di esclusione ionica con rivelatore UV o RI per formiato di calcio e acido fumarico nelle premiscele.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaresanità animale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.