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Sentenza

Sentenza n. 4091/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202504713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto dello Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma del 1° luglio 2024, recante il rigetto della domanda di emersione da lavoro irregolare

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva inizialmente proposto un ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione sull’istanza di emersione presentata nel 2020 ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di concludere il procedimento. Il ricorso originario era stato definito con sentenza di improcedibilità del 26 giugno 2025. Con motivi aggiunti notificati il 30 giugno 2025 e depositati il 2 luglio 2025, il ricorrente ha impugnato il decreto di rigetto del 1° luglio 2024. Nel giudizio è emerso, tuttavia, che lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva adottato anche un successivo provvedimento del 27 novembre 2024, emesso all’esito di riesame e fondato su motivi differenti: non più il reddito del datore di lavoro, ma, tra l’altro, la mancata prova del pagamento del contributo forfettario e della presenza ininterrotta del lavoratore sul territorio italiano. Il TAR ha rilevato che tale provvedimento era già noto al ricorrente al momento della proposizione dei motivi aggiunti, ma non era stato impugnato. È stata quindi prospettata l’inammissibilità dei motivi aggiunti sia perché rivolti contro il solo precedente rigetto, sia perché proposti quando il ricorso originario era già stato definito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibili i motivi aggiunti per carenza originaria di interesse. Il provvedimento del 27 novembre 2024 è stato qualificato come atto di conferma in senso proprio, e non come atto meramente confermativo, poiché era stato preceduto da una nuova istruttoria o comunque da una nuova valutazione degli interessi e presentava una motivazione diversa rispetto al decreto del 1° luglio 2024. In particolare, il successivo rigetto si fondava su elementi nuovi, tra cui la mancata prova del pagamento del contributo forfettario e della presenza ininterrotta in Italia. Poiché il ricorrente non aveva impugnato il provvedimento del 27 novembre 2024, l’eventuale annullamento del precedente decreto del 1° luglio 2024 non avrebbe potuto procurargli alcun vantaggio concreto, essendo il successivo atto autonomamente lesivo rimasto inoppugnato. La carenza di interesse sussisteva originariamente anche perché i motivi aggiunti erano stati notificati dopo la definizione del ricorso introduttivo con sentenza di improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    è stato dato avviso alle parti di una possibile inammissibilità dei motivi aggiunti

    La disposizione è stata utilizzata per consentire al giudice di sottoporre al contraddittorio delle parti la possibile rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità dei motivi aggiunti.

  • art. 117 c.p.a.

    ricorso “originario” (proposto ex art. 117 cpa)

    Il ricorso originario era volto a far dichiarare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e ad accertare l’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento.

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    emersione da lavoro irregolare

    Costituiva la base normativa della domanda amministrativa di emersione presentata nell’interesse del lavoratore straniero.

Massime di principio

  • Un provvedimento successivo deve essere qualificato come atto di conferma in senso proprio, e non come atto meramente confermativo, quando l’amministrazione compie una nuova istruttoria o una nuova valutazione degli interessi e adotta una motivazione diversa rispetto al precedente provvedimento.
  • Quando un atto successivo di conferma in senso proprio, autonomamente lesivo e fondato su motivi nuovi, non viene impugnato, l’annullamento del precedente provvedimento non è idoneo a procurare al ricorrente un’utilità concreta e attuale; il ricorso o i motivi aggiunti diretti contro il solo atto precedente sono pertanto inammissibili per carenza di interesse.
  • La proposizione di motivi aggiunti dopo che il ricorso introduttivo è stato definito con sentenza di improcedibilità non consente di riattivare un giudizio ormai concluso, quando l’impugnazione dell’atto sopravvenuto non può produrre un’utilità concreta per il ricorrente.
  • L’interesse a ricorrere deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione, ma anche in relazione all’utilità effettivamente conseguibile dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato, valutando gli ulteriori provvedimenti amministrativi autonomamente lesivi già conosciuti dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivi aggiunti e ricorso incidentaleLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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