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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35713/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per guida senza patente (mai conseguita) con recidiva nel biennio. Il ricorso deduce: 1) errata applicazione/inosservanza della disciplina sulle pene sostitutive ex artt. 53 e ss. L. 689/1981, sostenendo che la Corte non avrebbe tenuto conto delle modifiche introdotte dall'art. 71 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; 2) mancata motivazione rispetto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e sproporzione della pena.

La decisione

Il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato e generico (aspecificità rispetto ai censure mosse), ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p. La Corte ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito sul diniego delle pene sostitutive, richiamando l'art. 58 L. 689/1981 e osservando che la Corte territoriale ha motivato il rifiuto con i plurimi precedenti dell'imputato e la sua apparente indifferenza alla sanzione penale; ha inoltre richiamato l'art. 59, comma 2, lett. a), L. 689/1981 (divieto di sostituzione se condanne >2 per reati della stessa indole nell'ultimo decennio). Il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto congruamente motivato dalla mancanza di elementi positivi, alla luce dei molteplici precedenti. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 58

    Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato (...)

    L'applicazione delle pene sostitutive è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito; la Corte di legittimità verifica solo la presenza di una motivazione congrua che indichi fondati motivi ostativi alla sostituzione.

  • L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 59, comma 2, lett. a)

    Prevede il divieto di sostituzione della pena detentiva nel caso di condanne ripetute: se la pena detentiva è stata inflitta per un fatto commesso nell'ultimo decennio e il soggetto è stato condannato più di due volte per reati della stessa indole, la sostituzione non è ammessa; la Corte territoriale ha fatto applicazione corretta di questa disposizione.

  • D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (art. 71 e riforma L. 689/1981)

    La riforma ha ridisegnato il quadro delle sanzioni sostitutive, ma non conferisce al ricorrente un diritto automatico alla loro applicazione: le novità non eliminano la discrezionalità del giudice di merito nella valutazione dell'idoneità e della meritevolezza dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 591, comma 1, lett. c)

    La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorso deve essere specifico e collegato alle argomentazioni della decisione impugnata; la genericità e l'aspecificità delle censure determinano l'inammissibilità.

  • Codice penale, art. 133

    I criteri di cui all'art. 133 c.p. devono essere considerati dal giudice nel valutare la misura della pena e, per l'art. 58 L. 689/1981, nella decisione di applicare o meno pene sostitutive; la Corte ha richiamato la necessità che il giudice di merito contempli tali criteri nella sua motivazione.

Massime di principio

  • Un ricorso che non specifichi chiaramente il nesso logico tra le censure e la motivazione del giudice di merito è soggetto a declaratoria di inammissibilità per aspecificità (art. 591 c.p.p.).
  • La riforma normativa (d.lgs. n.150/2022) sulle pene sostitutive non garantisce automaticamente l'applicazione di pene alternative: resta centrale la valutazione discrezionale del giudice di merito sulla meritevolezza dell'imputato.
  • La Corte di Cassazione, nel sindacare il diniego di pene sostitutive, si limita a verificare la congruità della motivazione che mostri fondati motivi ostativi alla sostituzione, non a riesaminare in concreto la valutazione di merito.
  • Recidiva e plurimi precedenti penali costituiscono un elemento ostativo rilevante all'applicazione di pene sostitutive e al riconoscimento delle attenuanti generiche.
  • Il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente motivato anche con l'assenza di elementi positivi o di segno favorevole nel comportamento dell'imputato.
  • Ricorsi infondati o generici possono comportare non solo l'inammissibilità ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme in favore della Cassa delle ammende.

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