Direttiva 2026/74
Direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione, del 12 gennaio 2026, che modifica l’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico di cui al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata (UE) 2026/74 aggiorna l’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 per includere gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico tra i beni coperti dagli obblighi di riparazione. Il rinvio è effettuato al regolamento (UE) 2024/1103, che contiene specifiche di riparabilità pertinenti, come disponibilità di pezzi di ricambio e accesso alle informazioni di riparazione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 31 luglio 2026 e applicarla dalla stessa data.
Aggiornamento dell’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 per includere gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico tra i beni soggetti a specifiche di riparabilità UE.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in quanto destinatari della direttiva e incide sul quadro UE della riparazione dei beni disciplinato dalla direttiva (UE) 2024/1799. L’effetto sostanziale riguarda gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico, in quanto beni per i quali esistono specifiche di riparabilità stabilite dal regolamento (UE) 2024/1103; restano fuori dal testo altri beni non menzionati nell’allegato aggiornato.
Direttiva delegata (UE) 2026/74: aggiornamento dell’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799 per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico
La direttiva delegata (UE) 2026/74 della Commissione interviene sul quadro UE della riparazione dei beni, modificando l’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799. L’obiettivo è includere gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico tra i beni per i quali, a livello dell’Unione, esistono specifiche di riparabilità rilevanti. Il provvedimento si fonda sull’articolo 5, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2024/1799, che impone alla Commissione di aggiornare l’allegato II entro 12 mesi dalla pubblicazione di atti dell’UE contenenti nuove specifiche pertinenti.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
Nei considerando la Commissione chiarisce che la direttiva (UE) 2024/1799 impone ai fabbricanti l’obbligo di riparare i beni elencati nell’allegato II, purché per tali beni siano state stabilite specifiche di riparabilità a livello UE. Il regolamento (UE) 2024/1103, adottato il 18 aprile 2024, è indicato come atto pertinente perché disciplina le specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati, e contiene prescrizioni che migliorano la riparabilità dei beni in questione.
Modifica dell’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799
L’articolo 1 della direttiva aggiunge all’allegato II un nuovo punto 11 relativo agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico, con rinvio al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione. In tal modo, tali beni entrano nel perimetro dei prodotti per cui opera il meccanismo di promozione della riparazione previsto dalla direttiva (UE) 2024/1799.
Specifiche di riparabilità richiamate
Il testo richiama, a titolo esemplificativo, le principali misure contenute nel regolamento (UE) 2024/1103 che rendono pertinente l’inclusione nell’allegato II:
- obbligo per i fabbricanti di mettere a disposizione determinati pezzi di ricambio per almeno 10 anni dopo l’immissione sul mercato dell’ultima unità del modello interessato;
- prescrizioni relative all’accesso dei riparatori alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione. Il considerando evidenzia inoltre che le specifiche pertinenti includono, in generale, obblighi di fornitura di pezzi di ricambio, facilità di smontaggio e rimontaggio e accesso a informazioni e/o strumenti per la riparazione.
Obblighi per gli Stati membri: recepimento, applicazione e notifiche
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro e non oltre il 31 luglio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le stesse disposizioni devono essere applicate a decorrere dal 31 luglio 2026, quindi il termine di recepimento coincide con la data di applicazione.
Gli Stati membri devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
- inserire nelle disposizioni nazionali un riferimento alla direttiva, oppure corredarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro;
- trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
Impatto pratico per operatori e professionisti
Per gli operatori economici, il rilievo concreto del provvedimento è l’estensione del meccanismo UE di promozione della riparazione a una ulteriore categoria di beni. Per avvocati e commercialisti, il punto centrale è il coordinamento tra la direttiva (UE) 2024/1799 e il regolamento (UE) 2024/1103, nonché la verifica del recepimento nazionale entro il 31 luglio 2026, data dalla quale le disposizioni dovranno essere applicate negli ordinamenti degli Stati membri.
Disposizioni principali
Integrazione dell’allegato II della direttiva (UE) 2024/1799
L’articolo 1 aggiunge all’allegato II un nuovo punto 11, includendo gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico e rinviando al regolamento (UE) 2024/1103 della Commissione come atto contenente le specifiche di riparabilità pertinenti.
Presupposto materiale dell’inclusione
Nei considerando si chiarisce che la direttiva (UE) 2024/1799 impone ai fabbricanti l’obbligo di riparare i beni elencati nell’allegato II, per i quali siano state stabilite specifiche di riparabilità a livello UE. Il regolamento (UE) 2024/1103 è ritenuto pertinente perché prevede, tra l’altro, disponibilità di pezzi di ricambio per almeno 10 anni e accesso alle informazioni di riparazione e manutenzione.
Termine di recepimento e applicazione
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro e non oltre il 31 luglio 2026 e applicarle a decorrere dal 31 luglio 2026. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale.
Obblighi di notifica alla Commissione
L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di recepimento. L’articolo 2, paragrafo 2, richiede inoltre la trasmissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede che la direttiva entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 28 gen 2026Direttiva 2026/192
- direttiva · 16 dic 2025Direttiva 2025/2647
- direttiva · 9 feb 2026Direttiva 2026/288
- direttiva · 4 dic 2025Direttiva 2025/2449
- direttiva · 20 feb 2026Direttiva 2026/374
- direttiva · 24 feb 2026Direttiva 2026/470
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →