Direttiva 2026/192
Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione, del 28 gennaio 2026, che modifica l'allegato II, appendice A, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il cobalto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva aggiorna l’elenco delle sostanze CMR e degli impieghi consentiti nei giocattoli, introducendo una deroga mirata per il cobalto in alcune applicazioni considerate sicure o a rischio trascurabile. La misura si fonda sul parere del comitato scientifico competente, che ha valutato diversi scenari di esposizione e ha individuato solo alcuni usi autorizzabili. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 29 luglio 2026 e applicarla dal 29 agosto 2026.
Modifica l’allegato II, appendice A, della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli per autorizzare usi limitati del cobalto in specifiche componenti e condizioni di impiego.
Ambito di applicazione
Si applica ai giocattoli e alle loro componenti disciplinati dalla direttiva 2009/48/CE, con riferimento specifico al cobalto classificato come sostanza CMR di categoria 1B. Riguarda in particolare componenti in acciaio inossidabile con impurità di cobalto nel nichel, componenti destinate a condurre corrente elettrica e magneti a base di neodimio utilizzati nei giocattoli, purché non vi sia rischio di ingestione o inalazione per questi ultimi. La direttiva vincola gli Stati membri quanto alla trasposizione; è testo rilevante ai fini del SEE.
Direttiva (UE) 2026/192 della Commissione sul cobalto nei giocattoli
La direttiva modifica la direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, intervenendo sull’allegato II, appendice A, che contiene l’elenco delle sostanze CMR e dei relativi impieghi consentiti. L’intervento nasce dal parere del CSRSAE del 16 dicembre 2022, rettificato il 9 marzo 2023, e mira a introdurre una deroga circoscritta per alcune applicazioni del cobalto ritenute compatibili con la sicurezza dei bambini.
Contesto normativo e ratio dell’intervento
La direttiva 2009/48/CE vieta, in linea generale, l’uso nei giocattoli delle sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A, 1B o 2, salvo eccezioni tassative. La Commissione può autorizzare specifici usi solo se la sostanza è stata valutata dal comitato scientifico competente, se l’uso risulta sicuro, se la sostanza non è vietata per impieghi in articoli di consumo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 e, per le sostanze CMR 1A e 1B, se non esistono alternative idonee.
Il cobalto, in forma metallica e in diversi sali, è classificato come CMR, con conseguente applicazione del divieto di base. I considerando spiegano però che alcuni usi nei giocattoli presentano un’esposizione trascurabile o comunque gestibile, mentre altri scenari non consentono di individuare usi sicuri. La modifica dell’appendice A serve quindi a riflettere selettivamente gli usi autorizzabili.
Valutazione scientifica degli usi del cobalto
Il CSRSAE ha esaminato sei scenari di esposizione, considerando vie inalatoria, orale e cutanea a seconda dei casi. Dalla valutazione emerge quanto segue:
- per i metalli contenenti cobalto usati per la conduzione elettrica, il rischio per inalazione è trascurabile e l’esposizione cutanea è pure trascurabile; è stata ritenuta non problematica anche l’assenza di una rilevante esposizione orale diretta;
- per i metalli contenenti cobalto con funzione diversa dalla conduzione elettrica, l’esposizione per inalazione e cutanea è trascurabile, mentre per l’esposizione orale il comitato non ha potuto svolgere una valutazione quantitativa per tutti i prodotti analizzati;
- per il trucco per bambini, per le penne 3D e i materiali per stampanti di giocattoli, nonché per vernici, inchiostri, rivestimenti, gessetti, bombe di gesso e giocattoli in cuoio o tessuto, il comitato non ha individuato usi sicuri;
- per le batterie, il CSRSAE riconosce una possibile esposizione, ma non formula un’autorizzazione specifica, richiamando solo i requisiti tecnici della norma armonizzata applicabile alle batterie di piccole dimensioni.
Il parere sottolinea inoltre la necessità, per alcune applicazioni, di ridurre i limiti di migrazione ai livelli più bassi tecnicamente raggiungibili, tenendo conto delle incertezze sulle proprietà cancerogene del cobalto dopo esposizione orale.
Contenuto della modifica normativa
L’articolo 1 inserisce nell’appendice A della direttiva 2009/48/CE una voce specifica per il cobalto, qualificato come CMR 1B, con impieghi consentiti solo in tre ipotesi:
- nei giocattoli e nei componenti di giocattoli fatti di acciaio inossidabile, come impurità nel nichel contenuto nell’acciaio inossidabile;
- nelle componenti di giocattoli destinate a condurre corrente elettrica;
- nei magneti a base di neodimio utilizzati nei giocattoli, a condizione che non vi sia il rischio che tali magneti siano ingeriti o inalati.
La misura recepisce quindi una logica di autorizzazione selettiva: il cobalto resta vietato in via generale, ma è ammesso per specifici usi nei quali la valutazione scientifica ha escluso un rischio non accettabile.
Coordinamento con il regolamento REACH e con la disciplina CMR
I considerando chiariscono che l’autorizzazione non può operare se la sostanza è vietata per impieghi in articoli di consumo ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006. Vengono richiamate, in particolare, le voci 28, 30 e 75 dell’allegato XVII, nonché la voce 3, precisando che quest’ultima riguarda il cobalto in forma liquida e non incide sugli usi in acciaio inossidabile contemplati dalla modifica. La direttiva precisa che la nuova disciplina non altera l’applicazione di tali restrizioni ai giocattoli eventualmente rientranti nelle voci del REACH.
Obblighi di recepimento per gli Stati membri
L’articolo 2 impone agli Stati membri di:
- adottare e pubblicare entro il 29 luglio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie;
- applicare tali disposizioni dal 29 agosto 2026;
- inserire nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva oppure corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale;
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate;
- trasmettere anche il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato.
Si tratta di un classico obbligo di risultato tipico delle direttive: la Commissione fissa l’obiettivo di adeguamento dell’ordinamento nazionale, mentre resta agli Stati membri la scelta di forma e mezzi di trasposizione.
Entrata in vigore e portata applicativa
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri. Essendo espressamente qualificata come testo rilevante ai fini del SEE, è destinata a incidere anche nel contesto dello Spazio economico europeo secondo le regole applicabili.
Implicazioni pratiche per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore giocattoli la modifica comporta una verifica mirata delle composizioni e delle tipologie di componenti in cui il cobalto è presente. In particolare, l’ammissibilità dipende dalla funzione della componente, dal materiale impiegato e, per i magneti a base di neodimio, dall’assenza di rischio di ingestione o inalazione. Per avvocati e commercialisti che assistono imprese del comparto, il punto centrale è l’adeguamento tecnico-documentale alla nuova appendice A, in coordinamento con gli obblighi nazionali di recepimento entro il 29 luglio 2026 e di applicazione dal 29 agosto 2026.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato II, appendice A, della direttiva 2009/48/CE
L’articolo 1 aggiunge una nuova riga relativa al cobalto nell’elenco delle sostanze CMR con impieghi consentiti. L’autorizzazione riguarda: i) giocattoli e componenti di giocattoli in acciaio inossidabile, come impurità nel nichel contenuto nell’acciaio inossidabile; ii) componenti di giocattoli destinate a condurre corrente elettrica; iii) magneti a base di neodimio utilizzati nei giocattoli, purché non vi sia rischio che siano ingeriti o inalati.
Base scientifica e giustificazione della deroga
I considerando richiamano il parere del CSRSAE del 16 dicembre 2022, rettificato il 9 marzo 2023, che ha esaminato vari scenari di esposizione al cobalto nei giocattoli. Il comitato ha ritenuto sicuri o comunque autorizzabili alcuni usi specifici, mentre per altri scenari non ha individuato usi sicuri. La Commissione sottolinea inoltre che il cobalto è classificato come CMR 1B, con conseguente divieto generale salvo le eccezioni previste dalla direttiva 2009/48/CE.
Limiti e condizioni per l’autorizzazione
La deroga non è generale, ma limitata a casi in cui, sulla base della valutazione scientifica, il rischio è considerato accettabile o trascurabile. Per i magneti a base di neodimio l’autorizzazione è subordinata all’assenza di rischio di ingestione o inalazione; per i componenti metallici destinati a condurre corrente e per l’acciaio inossidabile l’uso è ammesso nei limiti indicati nell’appendice modificata.
Recepimento nazionale e data di applicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 29 luglio 2026 le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva e di applicarle dal 29 agosto 2026. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di recepimento e delle disposizioni fondamentali di diritto interno nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 9 feb 2026Direttiva 2026/288
- direttiva · 12 gen 2026Direttiva 2026/74
- direttiva · 20 feb 2026Direttiva 2026/374
- direttiva · 24 feb 2026Direttiva 2026/470
- direttiva · 5 mar 2026Direttiva 2026/500
- direttiva · 11 mar 2026Direttiva 2026/706
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →