Direttiva 2026/288
Direttiva (UE) 2026/288 della Commissione, del 9 febbraio 2026, che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce una modifica mirata alla direttiva nitrati 91/676/CEE per consentire, in via facoltativa per gli Stati membri, l’impiego di alcuni fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento trasformati oltre il limite ordinario di 170 kg di azoto per ettaro all’anno. La deroga è subordinata a criteri tecnici, limiti di contaminanti e patogeni, requisiti di applicazione, obblighi di monitoraggio e garanzie per non compromettere gli obiettivi ambientali dell’Unione. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 2 marzo 2028 e notificare alla Commissione le misure adottate e, se autorizzano l’uso dei materiali, anche i dati di applicazione e monitoraggio.
Modifica della direttiva 91/676/CEE per autorizzare, a condizioni rigorose, l’uso di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento trasformati oltre il limite ordinario di 170 kg di azoto per ettaro all’anno.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri nell’attuazione della direttiva 91/676/CEE, con particolare riferimento alle zone vulnerabili ai nitrati e, se del caso, all’intero territorio nazionale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva modificata. Riguarda gli agricoltori e gli impianti che producono materiali fertilizzanti da effluenti di allevamento trasformati, ma solo per i materiali che soddisfano i criteri tecnici e di qualità previsti dalla nuova lettera c) dell’allegato III. Restano fermi gli obblighi generali della direttiva 91/676/CEE e non vi è alcun automatismo: l’autorizzazione oltre soglia dipende da una decisione dello Stato membro e dall’osservanza di condizioni aggiuntive; sono richiamate inoltre interazioni con altre discipline UE su habitat, acque, aria, acqua potabile e produzione biologica.
Modifica della direttiva 91/676/CEE per l’uso di fertilizzanti da effluenti di allevamento trasformati
La direttiva interviene sulla disciplina dei nitrati di origine agricola introducendo una possibilità facoltativa per gli Stati membri di autorizzare, in condizioni rigorose, l’impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento trasformati oltre il limite ordinario di 170 kg di azoto per ettaro all’anno. L’intervento è presentato come misura provvisoria, nelle more del completamento della valutazione complessiva della direttiva 91/676/CEE, e mira a favorire il riciclo dei nutrienti senza compromettere la tutela delle acque e degli altri obiettivi ambientali dell’Unione.
Obiettivi e ratio della modifica
La Commissione richiama l’evoluzione tecnica che ha reso disponibili fertilizzanti c.d. RENURE, con proprietà assimilabili, a determinate condizioni, a quelle dei concimi chimici. La logica del provvedimento è quella di consentire una sostituzione più ampia dei concimi minerali con prodotti recuperati dagli effluenti di allevamento, riducendo i costi per gli agricoltori, migliorando l’autonomia strategica del settore agricolo e mantenendo il livello di protezione ambientale richiesto dalla direttiva nitrati.
La Commissione sottolinea altresì che l’estensione dell’uso di questi materiali deve avvenire con misure di salvaguardia idonee, tenendo conto non solo della qualità delle acque, ma anche delle emissioni di azoto in aria e degli impatti su habitat, acque destinate al consumo umano e qualità dell’aria.
Ambito di applicazione e natura facoltativa della deroga
La modifica riguarda gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 91/676/CEE. Non introduce un obbligo generalizzato di autorizzazione: ciascuno Stato membro può decidere se applicare la nuova lettera c) dell’allegato III.
L’autorizzazione può operare:
- oltre il limite di 170 kg di azoto per ettaro all’anno previsto per l’effluente di allevamento;
- fino a un ulteriore tetto di 80 kg di azoto per ettaro all’anno;
- solo per materiali fertilizzanti da effluente di allevamento trasformato che rispettino tutte le condizioni tecniche, qualitative e ambientali previste.
La disciplina si colloca nel quadro della direttiva nitrati e continua a operare nei programmi d’azione adottati nelle zone vulnerabili o, se lo Stato membro lo ha scelto, sull’intero territorio nazionale.
Criteri tecnici per i materiali ammessi
La deroga riguarda esclusivamente materiali che derivano da effluente di allevamento sottoposto a specifici processi di trasformazione capaci di aumentare la concentrazione di azoto in forma minerale, ureica o cristallina. Sono espressamente menzionati tre esiti di processo:
- sale di ammonio ottenuto tramite rimozione/scrubbing in un processo di purificazione dei gas o di controllo delle emissioni;
- concentrato minerale ottenuto mediante osmosi inversa;
- sale di fosfato ricco di azoto, struvite, precipitato da effluenti di allevamento.
I materiali devono inoltre presentare:
- qualità costante in tutti i lotti;
- un rapporto tra azoto minerale e azoto totale pari almeno al 90%, oppure un rapporto tra carbonio organico e azoto totale non superiore a 3;
- correzioni per l’azoto proveniente da materiali costituenti non derivanti da effluente e contenenti più del 3% di azoto sulla sostanza secca.
Limiti di qualità, contaminanti e sicurezza microbiologica
Per garantire un uso sicuro al suolo, la direttiva fissa limiti massimi per alcuni contaminanti:
- rame: 300 mg/kg di sostanza secca;
- zinco: 800 mg/kg di sostanza secca.
Per i materiali con più dell’1% di carbonio organico, sono previsti requisiti microbiologici stringenti:
- Salmonella spp.: assenza in 25 g o 25 ml;
- Escherichia coli o enterococchi: massimo 1.000 in 1 g o 1 ml.
Il testo richiama anche l’esigenza che gli Stati membri applichino norme di qualità rigorose, con particolare attenzione alla presenza di contaminanti e agenti patogeni pertinenti.
Condizioni di utilizzo agronomico e misure di salvaguardia
L’uso dei materiali fertilizzanti ammessi non esonera dal rispetto delle regole generali sulla fertilizzazione equilibrata previste dalla direttiva 91/676/CEE. Gli Stati membri devono adeguare, se necessario, le limitazioni applicabili ai fertilizzanti per consentire il nuovo impiego senza compromettere gli obiettivi ambientali.
Devono inoltre essere previste misure per ridurre le perdite di azoto, tra cui:
- mantenimento, nella misura del possibile, di una copertura vegetale viva o misure equivalenti;
- tecniche di applicazione atte a limitare la volatilizzazione dell’ammoniaca, in particolare iniezione nel suolo o incorporazione immediata dei materiali distribuiti in superficie;
- definizione di condizioni e prescrizioni adeguate per lo stoccaggio, al fine di prevenire le emissioni, comprese quelle in aria.
La direttiva richiama anche il rischio di maggiori pressioni ambientali in caso di applicazione autunnale sui seminativi, imponendo che i programmi d’azione contemplino misure adeguate per limitare l’applicazione al terreno e prevenire la dispersione di azoto.
Requisiti per gli impianti e documentazione di accompagnamento
Gli Stati membri devono stabilire requisiti per gli impianti produttivi, così da assicurare un tenore coerente di nutrienti nei diversi lotti. I materiali devono essere accompagnati da informazioni adeguate sul contenuto di nutrienti, per facilitare l’uso in funzione dei fabbisogni colturali.
Se la concentrazione di azoto o di fosfati supera l’1% di sostanza secca, la documentazione deve indicare N e P2O5, con uno scostamento massimo del 25% rispetto al valore dichiarato.
Salvaguardie quantitative e monitoraggio zootecnico
La Commissione impone una salvaguardia ulteriore: gli Stati membri devono assicurare che l’uso dei materiali non determini un aumento del numero di capi di bestiame né della produzione di effluente.
Il testo prevede un controllo sia a livello nazionale sia, se rilevante, a livello delle unità territoriali NUTS 2. In particolare, se la produzione totale annua di effluente per ettaro di SAU supera il 75% della soglia di 170 kg di azoto per ettaro, lo Stato membro deve adottare misure per impedire ulteriori aumenti nella produzione di effluente o nella densità di bestiame.
Rapporti con altre normative UE e aree sensibili
L’autorizzazione all’uso dei fertilizzanti RENURE deve essere compatibile con altri atti dell’Unione, in particolare:
- direttiva 92/43/CEE sugli habitat;
- direttiva 2000/60/CE quadro sulle acque;
- direttiva (UE) 2016/2284 sulle emissioni atmosferiche nazionali;
- direttiva (UE) 2020/2184 sulle acque destinate al consumo umano;
- direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente;
- regolamento (UE) 2018/848 sulla produzione biologica.
Gli Stati membri devono adottare precauzioni particolari nelle zone Natura 2000, nelle aree circostanti e in prossimità dei punti di estrazione di acqua potabile. Prima di concedere l’autorizzazione, devono valutare l’impatto complessivo sulle emissioni di ammoniaca nelle regioni interessate.
Notifica alla Commissione e obblighi di relazione
Se uno Stato membro decide di applicare la nuova disciplina, deve informarne la Commissione. Inoltre, nell’ambito della relazione quadriennale prevista dall’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE, deve riferire sull’attuazione dell’autorizzazione e fornire dati annuali sulla produzione di fertilizzanti RENURE, sul numero di capi di bestiame e sulla produzione di effluente di allevamento. Il testo dell’allegato richiede anche dati a livello nazionale e NUTS 2 sulla densità del bestiame e sulla produzione di effluente.
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 2 marzo 2028. Le misure nazionali devono contenere un rinvio alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.
Impatto pratico per operatori e consulenti
Per gli operatori del settore agricolo e per i consulenti fiscali e legali, la direttiva è rilevante perché apre la possibilità, ove il singolo Stato membro la recepisca, di superare il limite dei 170 kg N/ha/anno per specifici fertilizzanti derivati da effluenti trasformati, ma solo in presenza di processi autorizzati, standard qualitativi stringenti, tracciabilità del tenore di nutrienti e controlli ambientali rafforzati.
In prospettiva applicativa, il quadro richiederà:
- verificare se e come l’Italia, o altro Stato membro interessato, recepirà l’opzione;
- controllare i requisiti tecnici del prodotto e degli impianti;
- monitorare la compatibilità con i programmi d’azione nitrati regionali;
- considerare i vincoli aggiuntivi nelle aree sensibili e nelle aziende con elevata pressione zootecnica.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III della direttiva 91/676/CEE
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III della direttiva 91/676/CEE secondo quanto previsto dall’allegato della direttiva. La modifica introduce una nuova lettera c) al punto 2, secondo comma, dell’allegato III, che consente agli Stati membri di autorizzare, oltre la soglia di 170 kg di azoto per ettaro all’anno, l’uso di determinati materiali fertilizzanti da effluente di allevamento trasformato fino a un limite aggiuntivo di 80 kg di azoto per ettaro all’anno, ma solo a determinate condizioni cumulative.
Termine di recepimento e obblighi di notifica
Ai sensi dell’articolo 2, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 2 marzo 2028 e informare immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 stabilisce che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.
Criteri tecnici per i materiali fertilizzanti ammessi
La nuova lettera c) richiede che la componente di effluente di allevamento sia stata sottoposta a un processo di trattamento che aumenti la concentrazione di azoto in forma minerale, azoto ureico o azoto sotto forma di cristalli. Sono ammessi solo tre esiti di processo: sale di ammonio ottenuto per rimozione/scrubbing da un processo di purificazione dei gas o di controllo delle emissioni; concentrato minerale ottenuto mediante osmosi inversa; sale di fosfato ricco di azoto (struvite) precipitato da effluenti di allevamento. I materiali devono avere qualità costante tra i lotti e un rapporto azoto minerale/azoto totale almeno pari al 90% oppure un rapporto carbonio organico/azoto totale non superiore a 3, con correzioni per l’azoto derivante da materiali costituenti non provenienti da effluente e contenenti più del 3% di azoto sulla sostanza secca.
Limiti di contaminanti e patogeni
La nuova disciplina fissa limiti massimi di 300 mg/kg di sostanza secca per il rame e 800 mg/kg di sostanza secca per lo zinco. Per i materiali con più dell’1% di carbonio organico, sono previsti limiti microbiologici: Salmonella spp. assente in 25 g o 25 ml, ed Escherichia coli o enterococchi entro 1.000 in 1 g o 1 ml, secondo i piani di campionamento indicati (n=5, c=0 per Salmonella; n=5, c=5 per E. coli o enterococchi).
Condizioni di uso agronomico e prevenzione delle dispersioni
Gli Stati membri devono inasprire le limitazioni all’applicazione al terreno dei fertilizzanti per tener conto dei maggiori rischi di dispersione di azoto in acqua e in aria, applicando al contempo un coefficiente di equivalenza dei fertilizzanti minerali pari a 1 per tali materiali. Devono essere mantenute, nella misura del possibile, una copertura vegetale viva o misure equivalenti, e devono essere adottate precauzioni adeguate contro la volatilizzazione dell’ammoniaca, in particolare mediante iniezione, incorporazione immediata dei materiali applicati in superficie o misure equivalenti.
Requisiti per l’immagazzinamento e per gli impianti
Gli Stati membri devono adottare misure per prevenire, nella misura del possibile, le emissioni, comprese quelle in aria, derivanti dall’immagazzinamento dei materiali fertilizzanti che soddisfano i requisiti della lettera c), definendo condizioni e prescrizioni adeguate di stoccaggio. Devono inoltre stabilire requisiti per gli impianti che producono tali fertilizzanti, al fine di garantire un tenore coerente di nutrienti tra i lotti di produzione.
Informazione del mercato e documentazione di accompagnamento
Per facilitare l’applicazione al suolo in funzione dei fabbisogni colturali, i fertilizzanti RENURE devono essere accompagnati da informazioni adeguate sul tenore di nutrienti. La documentazione deve indicare il contenuto di azoto (N) e di fosfati (P2O5) quando la concentrazione di uno dei due elementi supera l’1% di sostanza secca; è ammesso uno scostamento massimo del 25% dal valore dichiarato.
Salvaguardie su consistenza zootecnica e produzione di effluente
Gli Stati membri devono garantire che l’autorizzazione non determini un aumento del numero di capi di bestiame o della produzione di effluente. Il testo prevede un monitoraggio nazionale e, ove l’autorizzazione sia concessa, anche a livello NUTS 2: se la produzione totale annua di effluente per ettaro di SAU supera il 75% del limite di 170 kg di azoto per ettaro a livello nazionale o nella pertinente unità territoriale NUTS 2, devono essere adottate misure per impedire ulteriori incrementi.
Tutela degli altri obiettivi ambientali UE
Nell’autorizzare l’uso dei materiali, gli Stati membri devono assicurare che ciò non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della direttiva 91/676/CEE e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, (UE) 2016/2284, (UE) 2020/2184 e 2008/50/CE. Devono adottare precauzioni particolari nelle zone Natura 2000, nelle aree circostanti e in prossimità dei punti di estrazione di acqua potabile, valutando prima dell’autorizzazione l’impatto complessivo sulle emissioni di ammoniaca nelle regioni interessate.
Notifica alla Commissione e relazione periodica
Se applicano la nuova lettera c), gli Stati membri devono informare la Commissione della decisione di autorizzazione. Inoltre devono riferire nell’ambito della relazione quadriennale prevista dall’articolo 10 della direttiva 91/676/CEE, includendo dati annuali sulla produzione di fertilizzanti RENURE, sul numero di capi di bestiame, sulla produzione di effluente di allevamento e, secondo il testo dell’allegato, sulla densità del bestiame e sulla produzione di effluente a livello nazionale e NUTS 2.
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