Direttiva 2026/470
Direttiva (UE) 2026/470 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, che modifica le direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760 per quanto riguarda taluni obblighi relativi alla rendicontazione societaria di sostenibilità e taluni obblighi relativi al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2026/470 riduce e razionalizza gli obblighi di informativa di sostenibilità e di dovere di diligenza, concentrandoli sulle imprese di maggiori dimensioni. Introduce tutele per la catena del valore, un nuovo regime volontario per le PMI e misure di semplificazione su standard, marcatura digitale, esenzioni e calendario di applicazione. Sul versante CSDDD, restringe l’ambito di applicazione, chiarisce il livello di armonizzazione e riformula sanzioni, responsabilità e tempistiche.
Semplifica e ridimensiona gli obblighi UE in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità e dovere di diligenza delle imprese, modificando le direttive su revisione legale, bilanci, CSRD e CSDDD.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri per la trasposizione e, per effetto delle modifiche, alle imprese, ai gruppi, agli emittenti, alle imprese di revisione contabile e ai revisori legali rientranti nei regimi di rendicontazione di sostenibilità e di dovere di diligenza disciplinati dalle direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE, (UE) 2022/2464 e (UE) 2024/1760. In materia di rendicontazione di sostenibilità, l’ambito è ristretto alle imprese/gruppi/emittenti con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e più di 1 000 dipendenti medi nell’esercizio; per la CSDDD, l’ambito è ristretto alle società con oltre 5 000 dipendenti e fatturato netto mondiale superiore a 1 500 000 000 EUR, nonché ad alcune società/franchising/licensing oltre soglie specifiche. Sono previste esenzioni e regimi transitori per FESF, talune società madri di partecipazione finanziaria, imprese protette nella catena del valore, imprese/ emittenti che rientravano nel vecchio ambito ma non nel nuovo, e per i revisori/enti di revisione di paesi terzi in fase transitoria. La direttiva lascia agli Stati membri margini di discrezionalità su talune esenzioni, modalità di attuazione, poteri delle autorità e responsabilità organizzativa.
Direttiva (UE) 2026/470: semplificazione della rendicontazione di sostenibilità e del dovere di diligenza
La direttiva interviene in chiave di semplificazione normativa, con l’obiettivo di ridurre gli oneri di rendicontazione e di compliance per le imprese, mantenendo gli obiettivi strategici del Green Deal e della finanza sostenibile. Agisce su quattro atti: direttiva 2006/43/CE, direttiva 2013/34/UE, direttiva (UE) 2022/2464 e direttiva (UE) 2024/1760.
Obiettivi e logica dell’intervento
L’impostazione è chiaramente proporzionalistica: gli obblighi più gravosi vengono concentrati sulle imprese di maggiori dimensioni, ritenute più in grado di sostenere i costi e più rilevanti sul piano degli impatti ESG e dei diritti umani/ambientali. La direttiva mira anche a eliminare duplicazioni, semplificare gli standard e chiarire il rapporto tra rendicontazione di sostenibilità e dovere di diligenza.
Modifiche alla direttiva 2006/43/CE: assurance della sostenibilità
In materia di revisione legale, la direttiva riduce le barriere all’abilitazione delle imprese di revisione che svolgono attività di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità. Non viene richiesto un regime di requisiti identico a quello previsto per la revisione del bilancio; è sufficiente la designazione di almeno un responsabile della sostenibilità abilitato come revisore legale nello Stato membro interessato.
Per i principi di attestazione, la Commissione deve adottare entro il 1o luglio 2027 atti delegati per i principi destinati a conseguire un livello di sicurezza limitato (limited assurance). La direttiva sopprime, invece, la prospettiva di un successivo livello di sicurezza ragionevole (reasonable assurance), ritenuto fonte di costi ulteriori non necessari.
Per i revisori e gli enti di revisione di paesi terzi, l’art. 45 introduce un periodo transitorio semplificato per gli esercizi che iniziano tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2030: l’iscrizione nel registro è possibile se vengono fornite informazioni specifiche all’autorità competente; in mancanza, l’iscrizione deve essere rifiutata.
Nuovo perimetro della rendicontazione di sostenibilità obbligatoria
La modifica della direttiva 2013/34/UE è il cuore dell’intervento. L’obbligo di rendicontazione di sostenibilità individuale e consolidata viene ristretto alle imprese e ai gruppi con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e con oltre 1 000 dipendenti medi durante l’esercizio. In parallelo, sono eliminati i riferimenti alle PMI quotate e i regimi transitori a esse dedicati.
Il FESF viene esentato dagli obblighi di informativa di sostenibilità, per coerenza con il trattamento già previsto per il MES. Inoltre, la Commissione dovrà riesaminare almeno ogni cinque anni le soglie economiche, tenendo conto dell’inflazione.
Informazioni su risorse immateriali e catena del valore
L’obbligo di comunicare informazioni sulle risorse immateriali essenziali è reso proporzionato e limitato alle imprese oltre le nuove soglie. Soprattutto, viene introdotta una disciplina specifica per la catena del valore:
- le imprese che comunicano informazioni possono basarsi su un’autodichiarazione per capire se un’impresa della catena è “impresa protetta”;
- non devono verificare tale autodichiarazione, salvo che sia manifestamente errata;
- le imprese protette hanno il diritto di rifiutare informazioni oltre il contenuto dei principi volontari;
- le clausole contrattuali contrarie non sono vincolanti;
- per i primi tre anni, l’impresa spiega gli sforzi compiuti e, se necessario, usa informazioni dirette o stime.
Omissione di informazioni riservate o sensibili
La direttiva chiarisce e amplia le ipotesi di omissione legittima delle informazioni di sostenibilità. Sono contemplate, in particolare:
- casi eccezionali in cui la divulgazione recherebbe grave pregiudizio alla posizione commerciale;
- segreti commerciali e know-how;
- informazioni classificate;
- ulteriori informazioni da proteggere per obblighi UE/nazionali o per ragioni di riservatezza e sicurezza.
L’omissione è ammessa solo se l’impresa la indica espressamente e la rivaluta a ogni data di comunicazione. La disposizione è particolarmente rilevante per settori sensibili, incluso quello della difesa.
Principi di rendicontazione: semplificazione degli ESRS e principi volontari
L’art. 29 ter viene riscritto per semplificare la struttura degli ESRS: le informazioni devono essere comprensibili, pertinenti, verificabili, comparabili e fedelmente rappresentate, ma con forte attenzione a evitare oneri amministrativi o finanziari sproporzionati. Si privilegiano, ove possibile, dati quantitativi.
È soppressa la previsione di principi settoriali obbligatori e la Commissione riceve il potere di adottare, entro il 19 luglio 2026, principi volontari di rendicontazione di sostenibilità per le imprese fino a 1 000 dipendenti medi. Tali principi devono basarsi sulla raccomandazione (UE) 2025/1710 e essere riesaminati almeno ogni quattro anni, con coinvolgimento tecnico dell’EFRAG.
Formato elettronico unico, portale digitale e supporto tecnologico
La direttiva conferma l’obbligo di redigere la relazione sulla gestione nel formato elettronico unico di comunicazione e di marcare la rendicontazione di sostenibilità, ma chiarisce che, fino all’adozione delle specifiche regole tecniche di marcatura, non vi è obbligo di marcatura.
Viene inoltre istituito un portale digitale della Commissione con informazioni, orientamenti, supporto e modelli per il quadro obbligatorio e volontario. La Commissione dovrà anche presentare entro il 19 marzo 2028 una relazione sulle soluzioni tecnologiche per la raccolta, il trattamento e lo scambio sicuro e automatizzato dei dati.
Modifiche alla CSRD: calendario e riesame
La direttiva (UE) 2022/2464 viene adattata al nuovo perimetro. Per gli esercizi che iniziano tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, l’applicazione resta limitata alle imprese e agli emittenti che superano le nuove soglie di 450 000 000 EUR e 1 000 dipendenti medi. Gli Stati membri possono esentare, per gli esercizi 2025-2026, le entità che non superano tali soglie.
Sono riformulati gli obblighi di riesame della Commissione: la prima relazione sulla funzionalità del regime e sulla possibile estensione dell’ambito di applicazione va pubblicata entro il 30 aprile 2031 per alcuni profili e entro il 30 aprile 2029 per altri; il riesame deve considerare anche il ricorso ai principi volontari e l’opportunità di un eventuale regime semplificato.
Modifiche alla direttiva CSDDD: ambito di applicazione
Sul versante del dovere di diligenza, la direttiva 2024/1760 viene significativamente ristretta. Le soglie diventano:
- oltre 5 000 dipendenti medi;
- fatturato netto mondiale superiore a 1 500 000 000 EUR;
- per franchising/licensing, diritti di licenza superiori a 75 000 000 EUR e fatturato netto superiore a 275 000 000 EUR.
La direttiva chiarisce anche che non incide sugli obblighi generali di diritto UE o nazionale in materia di diritti umani, lavoro, ambiente o clima, salvo che prevedano obblighi generali di due diligence.
Dovere di diligenza: metodologia, flessibilità e catena commerciale
La valutazione degli impatti negativi deve svolgersi in due fasi: un esercizio esplorativo sulle informazioni ragionevolmente disponibili, seguito da una valutazione approfondita nei settori più esposti. Le richieste di informazioni ai partner commerciali devono essere mirate e proporzionate; per i partner con meno di 5 000 dipendenti è richiesto un ulteriore filtro di necessità.
Le società possono usare anche relazioni indipendenti, soluzioni digitali e iniziative settoriali o multipartecipative. Se non possono affrontare immediatamente tutti gli impatti individuati, l’attribuzione delle priorità non genera di per sé sanzioni. La sospensione del rapporto d’affari resta misura estrema, accompagnata da preavviso, mitigazione degli effetti e riesame.
Portatori di interessi, monitoraggio e reporting CSDDD
La consultazione dei portatori di interessi è ristretta ai soggetti effettivamente pertinenti rispetto al processo di due diligence. Il monitoraggio deve essere periodico, almeno ogni 5 anni e in caso di cambiamenti significativi. La Commissione deve adottare entro il 31 marzo 2029 atti delegati sul contenuto della rendicontazione prevista dall’art. 16, evitando duplicazioni con altri regimi di informativa.
Sanzioni, responsabilità e ricorsi
La direttiva sopprime il requisito di calcolare le sanzioni pecuniarie sul fatturato netto mondiale come base esclusiva, ma impone un tetto massimo uniforme pari al 3 % del fatturato netto mondiale, o consolidato mondiale per le capogruppo. La Commissione, con gli Stati membri, dovrà emanare orientamenti per la determinazione del livello delle sanzioni.
È abrogato il regime UE autonomo di responsabilità civile, ma resta fermo che gli Stati membri devono assicurare il pieno risarcimento del danno se l’inadempimento agli obblighi di due diligence ha causato un pregiudizio. Iniziative di settore, verifiche di terzi e clausole contrattuali non escludono la responsabilità secondo il diritto nazionale.
Recepimento e applicazione
Per le modifiche alle direttive 2006/43/CE, 2013/34/UE e (UE) 2022/2464 il termine di recepimento è il 19 marzo 2027; per le modifiche alla direttiva (UE) 2024/1760 il termine è il 26 luglio 2028. Gli Stati membri applicano le misure relative alla CSDDD dal 26 luglio 2029, mentre le disposizioni sull’art. 16 si applicano agli esercizi iniziati dal 1o gennaio 2030. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Disposizioni principali
Modifiche alla revisione legale e all’attestazione della sostenibilità
La direttiva 2006/43/CE è modificata per consentire, per l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, requisiti di abilitazione meno onerosi rispetto alla revisione del bilancio: le imprese di revisione devono designare almeno un responsabile della sostenibilità abilitato come revisore legale nello Stato membro interessato (art. 24 ter). I principi per il limited assurance devono essere adottati dalla Commissione entro il 1o luglio 2027 tramite atti delegati (art. 26 bis, par. 3), con revisione solo su limited assurance e soppressione dell’obiettivo di principi per reasonable assurance. Per i revisori/enti di paesi terzi è introdotto un regime transitorio semplificato per gli esercizi iniziati tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2030, con iscrizione subordinata alla trasmissione di informazioni specifiche (art. 45, par. 5 ter).
Nuovo perimetro della rendicontazione di sostenibilità obbligatoria
La direttiva 2013/34/UE è modificata restringendo l’obbligo di comunicazione di sostenibilità individuale e consolidata alle imprese, ai gruppi e agli emittenti con ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 450 000 000 EUR e oltre 1 000 dipendenti medi. Sono soppressi o adeguati i riferimenti alle PMI quotate, esclusi i relativi regimi transitori e i poteri della Commissione di adottare principi specifici per tali PMI. Il FESF è esentato dagli obblighi di cui agli artt. 19 bis, 29 bis e 29 quinquies.
Tutela della catena del valore e imprese protette
Gli artt. 19 bis e 29 bis introducono la nozione di "impresa protetta" (meno di 1 000 dipendenti medi nell’esercizio precedente e presenza nella catena del valore) e consentono alle imprese che comunicano informazioni di basarsi su un’autodichiarazione per identificarle, senza obbligo di verifica salvo manifesta erroneità. Le imprese protette hanno il diritto di rifiutare informazioni oltre quanto previsto dai principi volontari; le richieste contrattuali contrarie non vincolano. Il limite vale solo per la rendicontazione di sostenibilità e non pregiudica obblighi di due diligence o altri scopi. Per i primi tre anni si applica un regime transitorio di spiegazione e successivo ricorso a informazioni dirette o stime.
Esenzioni, omissioni e riservatezza nelle informazioni di sostenibilità
Sono chiarite e ampliate le ipotesi in cui imprese e gruppi possono omettere informazioni: grave pregiudizio alla posizione commerciale, segreti commerciali ex direttiva (UE) 2016/943, informazioni classificate ex regolamento (UE) 2023/2418, nonché altre informazioni protette da norme UE o nazionali o necessarie a tutela di riservatezza e sicurezza. Le omissioni sono ammesse solo in casi eccezionali e richiedono menzione dell’esenzione e riesame a ogni data di comunicazione. Sono inoltre previsti adattamenti per acquisizioni, fusioni e uscite dal gruppo nel corso dell’esercizio.
Principi di rendicontazione di sostenibilità: semplificazione e principi volontari
L’art. 29 ter è semplificato: gli ESRS devono garantire qualità, proporzionalità, maggiore uso di dati quantitativi e massima coerenza con la normativa UE, evitando oneri sproporzionati e richieste eccessive lungo la catena del valore. La Commissione deve adottare entro il 19 luglio 2026 principi volontari di rendicontazione di sostenibilità per imprese fino a 1 000 dipendenti medi, basati sulla raccomandazione (UE) 2025/1710, con riesame almeno quadriennale. Sono soppressi i poteri per principi settoriali obbligatori.
Formato elettronico unico, portale digitale e supporto tecnologico
L’art. 29 quinquies conferma l’uso del formato elettronico unico di comunicazione e chiarisce che, fino all’adozione delle regole di marcatura, non vi è obbligo di marcatura della rendicontazione di sostenibilità. È istituito un portale digitale UE (art. 29 sexies) con informazioni, orientamenti, sostegno e modelli; la Commissione deve anche presentare una relazione entro il 19 marzo 2028 sulle soluzioni tecnologiche per la raccolta, il trattamento e lo scambio sicuro e automatizzato dei dati (art. 29 septies).
Modifiche alla direttiva sulla rendicontazione di sostenibilità 2022/2464
La CSRD è allineata al nuovo perimetro: gli obblighi si applicano, per gli esercizi iniziati tra il 1o gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026, solo alle grandi imprese e ai grandi gruppi sopra le soglie di 450 000 000 EUR e 1 000 dipendenti medi, con soppressione del riferimento alle PMI quotate. Gli Stati membri possono esentare, per gli esercizi 2025-2026, le imprese/emittenti che non superano tali soglie. Sono ricalibrate le relazioni di riesame della Commissione, con una prima valutazione sul possibile ampliamento dell’ambito di applicazione e sulla presenza di imprese che usano volontariamente i principi volontari, e nuove scadenze di pubblicazione (30 aprile 2029 e 30 aprile 2031).
Modifiche alla direttiva CSDDD 2024/1760: ambito e armonizzazione
La direttiva sul dovere di diligenza è ristretta alle società con oltre 5 000 dipendenti e fatturato netto mondiale superiore a 1 500 000 000 EUR; per franchising/licensing le soglie diventano 75 000 000 EUR di diritti di licenza e 275 000 000 EUR di fatturato netto. È rafforzata la piena armonizzazione per gli elementi centrali del dovere di diligenza, ma resta la possibilità per gli Stati membri di introdurre norme più rigorose o specifiche per settore, obiettivo o prodotto/servizio/situazione. È chiarito che la direttiva non riduce i livelli di tutela esistenti e non incide sul diritto UE/nazionale estraneo agli obblighi generali di due diligence.
Dovere di diligenza: individuazione, valutazione, priorità e rapporti con i partner commerciali
Per l’individuazione e la valutazione degli impatti negativi, le società devono prima svolgere un esercizio esplorativo basato solo sulle informazioni ragionevolmente disponibili, poi una valutazione approfondita sui settori a maggiore probabilità e gravità. Le richieste di informazioni ai partner commerciali sono limitate alla necessità; per partner con meno di 5 000 dipendenti le informazioni possono essere chieste solo se non ottenibili ragionevolmente altrove. Sono ammesse risorse adeguate quali relazioni indipendenti, soluzioni digitali e iniziative di settore o multipartecipative. La sospensione del rapporto d’affari è prevista come extrema ratio, con obbligo di valutare se la sospensione produca impatti più gravi di quelli da affrontare e con obblighi di preavviso, monitoraggio e riesame.
Coinvolgimento dei portatori di interessi e monitoraggio
La consultazione riguarda lavoratori, rappresentanti, sindacati, persone fisiche e comunità direttamente lese o potenzialmente lese, e si concentra su fasi specifiche del processo di due diligence. Il monitoraggio deve essere periodico, almeno ogni 5 anni e dopo cambiamenti significativi, con aggiornamento delle politiche e delle misure adeguate. La Commissione dovrà adottare atti delegati sul contenuto della rendicontazione relativa al dovere di diligenza entro il 31 marzo 2029.
Sanzioni, responsabilità civile e accesso alla giustizia
È soppresso il criterio che impone di basare le sanzioni pecuniarie sul fatturato netto mondiale; resta però un tetto massimo uniforme del 3 % del fatturato netto mondiale, o del fatturato netto consolidato mondiale della capogruppo nei gruppi. La Commissione, con gli Stati membri, deve adottare orientamenti per la determinazione del livello delle sanzioni. È soppressa la disciplina UE specifica di responsabilità: resta il diritto nazionale, ma gli Stati membri devono assicurare il pieno risarcimento del danno quando l’inadempimento agli obblighi di due diligence ha causato un pregiudizio. Le iniziative di settore, le verifiche di terzi e le clausole contrattuali non escludono la responsabilità.
Calendario di recepimento e di applicazione
Per gli articoli 1, 2 e 3, il recepimento deve avvenire entro il 19 marzo 2027. Le disposizioni dell’articolo 4 devono essere recepite entro il 26 luglio 2028. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Per la CSDDD, gli Stati membri applicano le misure dal 26 luglio 2029, mentre le misure sull’art. 16 si applicano per gli esercizi iniziati dal 1o gennaio 2030.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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