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Direttiva 2026/374

Direttiva delegata (UE) 2026/374 della Commissione, del 20 febbraio 2026, che modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593 per quanto riguarda le condizioni per la prestazione di servizi di esecuzione e di ricerca da parte di terzi alle imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o accessori

Normativa europea32026L0374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata (UE) 2026/374 modifica la direttiva delegata (UE) 2017/593 per adeguarla alle nuove regole introdotte dalla direttiva (UE) 2024/2811 in materia di pagamento dei servizi di esecuzione e di ricerca. L’obiettivo è consentire alle imprese di investimento di scegliere se pagare congiuntamente o separatamente tali servizi, mantenendo però obblighi stringenti di valutazione della qualità della ricerca, trasparenza verso i clienti e controllo interno dei budget. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 5 giugno 2026 e applicarle dal 6 giugno 2026.

Modifica la disciplina sui costi e sulle modalità di pagamento di esecuzione e ricerca da parte delle imprese di investimento, imponendo criteri di qualità e obblighi informativi e di controllo sui conti di pagamento per la ricerca.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri, che devono recepirla, e alle imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o accessori e che acquistano o utilizzano servizi di ricerca e di esecuzione da terzi. Riguarda in particolare le imprese che scelgono di pagare separatamente i servizi di esecuzione e di ricerca e che gestiscono un conto di pagamento per la ricerca ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 9 bis, della direttiva 2014/65/UE. La direttiva opera nel quadro della direttiva MiFID II e della direttiva delegata (UE) 2017/593, con applicazione allineata alla data del 6 giugno 2026; è rilevante ai fini del SEE.

Direttiva delegata (UE) 2026/374: condizioni per i servizi di esecuzione e di ricerca

La direttiva delegata (UE) 2026/374 interviene sulla direttiva delegata (UE) 2017/593 per adeguare la disciplina dei pagamenti relativi ai servizi di esecuzione e di ricerca alle modifiche apportate alla direttiva 2014/65/UE dalla direttiva (UE) 2024/2811. Il fine è favorire una maggiore disponibilità e qualità della ricerca finanziaria, anche in rapporto alle imprese, in particolare alle PMI, senza attenuare gli obblighi di correttezza, trasparenza e tutela del cliente che gravano sulle imprese di investimento.

Contesto e finalità

La Commissione evidenzia che la nuova disciplina consente alle imprese di investimento di scegliere se pagare separatamente o congiuntamente esecuzione e ricerca. La direttiva delegata modifica quindi la normativa secondaria per riflettere tale flessibilità, chiarendo che in ogni caso restano necessari criteri solidi di valutazione della qualità della ricerca e un impiego della stessa coerente con l’interesse del cliente finale.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano le imprese di investimento che prestano servizi di gestione del portafoglio o altri servizi di investimento o accessori e che acquistano ricerca da terzi. In modo particolare, la disciplina dettagliata si applica alle imprese che scelgono il pagamento separato dei servizi di esecuzione e di ricerca e che gestiscono un conto di pagamento per la ricerca ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 9 bis, della direttiva 2014/65/UE.

Conti di pagamento per la ricerca: struttura e responsabilità

L’articolo 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593, come modificato, stabilisce che il conto di pagamento per la ricerca:

  • sia finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico del cliente;
  • sia accompagnato dalla fissazione e dalla valutazione regolare di un budget per la ricerca come misura amministrativa interna;
  • resti sotto la responsabilità dell’impresa di investimento.

È inoltre previsto che l’onere di ricerca stimato si fondi solo sul budget destinato alla ricerca da terzi necessaria per fornire servizi ai clienti e non sia collegato al volume o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti.

Obblighi informativi e trasparenza verso i clienti

Le imprese che utilizzano un conto di pagamento per la ricerca devono informare i clienti:

  • prima della prestazione dei servizi di investimento, dell’importo del budget per la ricerca e dell’onere stimato per ciascun cliente;
  • ogni anno, dei costi complessivi sostenuti per la ricerca da terzi.

Se richiesto dai clienti o dalle autorità competenti, devono inoltre rendere disponibili:

  • l’elenco dei prestatori pagati dal conto;
  • l’importo totale corrisposto in un dato periodo;
  • i benefici e i servizi ricevuti;
  • il rapporto tra spesa effettiva e budget fissato, con indicazione di eventuali rimborsi o riporti di fondi residui.

Regole sul budget, sugli incrementi e sui rimborsi

Gli Stati membri devono assicurare che le imprese:

  • non percepiscano oneri di ricerca complessivi superiori al budget assegnato;
  • concordino con i clienti, nell’accordo di gestione o nelle condizioni generali di contratto, l’onere di ricerca iscritto nel budget e la frequenza di addebito durante l’anno;
  • informino chiaramente i clienti prima di ogni incremento del budget;
  • dispongano di una procedura per rimborsare gli eventuali surplus del conto al termine del periodo oppure per compensarli con il budget e l’onere del periodo successivo.

Governance interna, controlli e delega della gestione del conto

La gestione del budget per la ricerca resta di esclusiva responsabilità dell’impresa di investimento. Il budget deve essere basato su una valutazione ragionevole del fabbisogno di ricerca di terzi e deve essere soggetto a controlli interni e alla supervisione dell’alta dirigenza ritenuti adeguati a garantire il migliore interesse dei clienti.

I controlli devono includere una chiara traccia di audit dei pagamenti ai fornitori e dei criteri utilizzati per determinare gli importi pagati, con riferimento ai criteri di qualità della ricerca. È espressamente vietato utilizzare il budget per la ricerca o il conto di pagamento per finanziare ricerca interna.

L’impresa può affidare a terzi la gestione del conto di pagamento per la ricerca, purché tale delega agevoli l’acquisto della ricerca da terzi e il pagamento ai fornitori per conto dell’impresa, senza ritardi indebiti e conformemente alle istruzioni impartite.

Valutazione annuale della qualità della ricerca

La direttiva introduce un obbligo trasversale: indipendentemente dal metodo di pagamento scelto per esecuzione e ricerca, le imprese di investimento devono basare la valutazione annuale della ricerca su criteri di qualità solidi, idonei a valutare in modo oggettivo:

  • la qualità della ricerca;
  • la sua fruibilità;
  • il suo valore;
  • la sua capacità di contribuire a migliori decisioni di investimento.

Qualora la valutazione metta in luce carenze, le imprese devono adottare misure correttive appropriate.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure necessarie entro e non oltre il 5 giugno 2026 e applicarle dal 6 giugno 2026. Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità stabilite dagli Stati membri.

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento della disciplina sui conti di pagamento per la ricerca

L’articolo 1 modifica l’articolo 13 della direttiva delegata (UE) 2017/593 per disciplinare i conti di pagamento per la ricerca in coerenza con l’articolo 24, paragrafo 9 bis, della direttiva 2014/65/UE. Quando l’impresa di investimento gestisce un conto separato, il conto deve essere finanziato da uno specifico onere per la ricerca a carico del cliente, il budget per la ricerca deve essere stabilito e rivalutato regolarmente come misura amministrativa interna e l’impresa resta responsabile del conto.

Obblighi informativi verso i clienti

Le imprese che utilizzano un conto di pagamento per la ricerca devono fornire ai clienti, prima della prestazione dei servizi di investimento, informazioni sull’importo del budget per la ricerca e sull’onere stimato per ciascun cliente. Devono inoltre comunicare annualmente i costi totali sostenuti per la ricerca da terzi.

Trasparenza su prestatori, importi e utilizzo del conto

Le imprese che scelgono il pagamento separato di esecuzione e ricerca e gestiscono un conto di pagamento per la ricerca devono fornire, su richiesta dei clienti o delle autorità competenti, l’elenco dei prestatori pagati, l’importo totale corrisposto in un determinato periodo, i benefici e i servizi ricevuti e la relazione tra quanto speso e il budget fissato, indicando eventuali rimborsi o riporti di fondi residui.

Criteri per la stima dell’onere di ricerca e limiti al suo calcolo

L’onere di ricerca stimato deve basarsi solo su un budget fissato dall’impresa per la ricerca da terzi necessaria alla prestazione dei servizi ai clienti e non può essere collegato al volume o al valore delle operazioni eseguite per conto dei clienti. Inoltre, l’onere deve essere identificato separatamente per ogni disposizione operativa e l’impresa deve rispettare integralmente le condizioni relative al conto e alle informazioni rese.

Divieto di superamento del budget e regole su incrementi e rimborsi

Gli Stati membri devono assicurare che l’ammontare complessivo degli oneri di ricerca non superi il budget per la ricerca. Il budget e la frequenza di prelievo devono essere concordati con il cliente nell’accordo di gestione o nelle condizioni generali di contratto; eventuali incrementi del budget possono avvenire solo dopo informazioni chiare ai clienti. Deve essere prevista una procedura per rimborsare i surplus del conto al termine del periodo o per compensarli nel budget e nell’onere del periodo successivo.

Responsabilità, controllo interno e divieto di finanziare ricerca interna

La gestione del budget per la ricerca resta di esclusiva responsabilità dell’impresa di investimento. Il budget deve fondarsi su una valutazione ragionevole del fabbisogno di ricerca da terzi ed essere sottoposto a controlli interni e alla supervisione dell’alta dirigenza. I controlli devono garantire una chiara traccia di audit dei pagamenti e dei criteri di determinazione degli importi, con riferimento ai criteri di qualità, e il budget non può essere usato per finanziare ricerca interna.

Delega a terzi della gestione del conto

L’impresa può delegare a terzi la gestione del conto di pagamento per la ricerca, purché ciò faciliti l’acquisto della ricerca da terzi e il pagamento ai fornitori per conto dell’impresa, senza indebiti ritardi e secondo le istruzioni dell’impresa.

Valutazione annuale della qualità della ricerca

Indipendentemente dal metodo di pagamento scelto per esecuzione e ricerca, le imprese di investimento devono basare la valutazione annuale della ricerca su solidi criteri di qualità che consentano di valutarne oggettivamente qualità, fruibilità, valore e capacità di contribuire a migliori decisioni di investimento. Se la valutazione evidenzia carenze, devono essere adottate misure correttive.

Recepimento, applicazione ed entrata in vigore

Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le disposizioni di recepimento entro e non oltre il 5 giugno 2026 e applicarle dal 6 giugno 2026. Le norme nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziariservizi di investimentotutela degli investitorigovernance e trasparenzaobblighi informativi

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