Cassazione Civile, Ordinanza n. 05532/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare in cui la ricorrente, condannata al rilascio di un immobile, aveva proposto opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, con istanze di sospensione accolte dal giudice dell'esecuzione. Successivamente, dichiarata inammissibile l'originaria iniziativa cautelare e separati i fascicoli delle opposizioni, il giudice aveva revocato le sospensioni e fissato termini per introdurre il giudizio di merito. La ricorrente aveva poi agito sostenendo che la sospensione del 3 aprile 2006 dovesse considerarsi ultrattiva e che le revoche fossero illegittime perché intervenute in procedimenti nati da una trasformazione d'ufficio non prevista dall'ordinamento. Con il ricorso per revocazione ha dedotto due errori di fatto: da un lato, l'asserita errata lettura degli atti in ordine alla formazione di fascicoli "clonati" e alle ordinanze di revoca; dall'altro, l'asserita errata lettura delle sentenze di merito, sostenendo che la Corte avesse ritenuto erroneamente la sua legittimazione a chiedere rimessione in termini e che si fosse formato un giudicato sulla persistenza del suo interesse a far valere la sospensione. La tesi di fondo era che la Corte di cassazione avesse fondato il rigetto su una ricostruzione fattuale erronea e su una supposizione non corrispondente agli atti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che i motivi non integravano un errore di fatto revocatorio ma miravano, in sostanza, a rimettere in discussione valutazioni giuridiche già compiute nella precedente ordinanza di legittimità. Ha chiarito che la revocazione della sentenza/ordinanza di cassazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 n. 4 c.p.c. non consente di censurare errori di diritto, errori di giudizio o valutazioni giuridiche, ma solo errori di percezione di fatti decisivi, oggettivi e non controversi. Ha inoltre osservato che, se la parte intendeva contestare la nullità delle ordinanze di revoca della sospensione, avrebbe dovuto impugnarle tempestivamente con i rimedi propri (opposizione ex art. 617 c.p.c. oppure reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.), e che la mera deduzione di nullità non era sufficiente. In dispositivo, il ricorso è stato dichiarato improcedibile; alla ricorrente è stata inoltre applicata la condanna pecuniaria di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 96, comma 4, c.p.c., e sono stati richiamati gli ulteriori effetti sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei ristretti casi previsti dal combinato disposto con l'art. 395 n. 4 c.p.c.; non è utilizzabile per contestare errori di diritto o valutazioni giuridiche.
L'errore di fatto revocatorio presuppone una falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, decisivo, non controverso e oggettivamente verificabile; non comprende errori di giudizio o di sussunzione.
È indicato come rimedio tempestivo per impugnare la nullità delle ordinanze adottate nell'ambito dell'opposizione esecutiva, quando l'atto sia stato emesso in quel contesto.
È indicato come rimedio tempestivo per contestare i provvedimenti cautelari, se le ordinanze fossero state rese nell'originario procedimento cautelare.
Richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell'asserita ultrattività della sospensione dell'esecuzione.
Applicato per la condanna della ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione della decisione conforme alla proposta di definizione accelerata.
Consente alla parte di chiedere la decisione del ricorso dopo la proposta di definizione accelerata.
Regola la trattazione del ricorso quando è stata chiesta la decisione ai sensi dell'art. 380-bis, comma 2.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di definizione del giudizio nei termini indicati dalla norma.
art. 111 Cost.
La Corte richiama il principio per cui il sistema delle impugnazioni può legittimamente limitare la revisione delle decisioni definitive, nel rispetto del diritto alla ricorribilità per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ricorre solo quando la decisione sia fondata sulla supposizione dell'esistenza di un fatto escluso dagli atti o dell'inesistenza di un fatto positivamente risultante, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e l'errore sia immediatamente percepibile senza attività valutativa.
- La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione non può essere utilizzata per censurare errori di diritto, errori di sussunzione o valutazioni giuridiche già compiute: il rimedio è limitato ai soli errori percettivi di fatto.
- Quando una parte intenda far valere la nullità di un provvedimento emesso in sede esecutiva o cautelare, deve utilizzare il mezzo di impugnazione previsto dall'ordinamento per quel tipo di atto, e non limitarsi a dedurne la nullità in via astratta.
- La mera esistenza di irregolarità materiali nella formazione o gestione del fascicolo non esonera la parte dall'onere di attivarsi diligentemente per seguire le vicende processuali e proporre tempestivamente i rimedi impugnatori appropriati.
- Una volta passata in giudicato o divenuta definitiva una decisione, l'ordinamento tutela la stabilità dei rapporti giuridici, sicché i rimedi straordinari non possono trasformarsi in uno strumento di revisione generale del merito.
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