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Sentenza

Sentenza n. 7257/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 5756/2024, depositata e resa pubblica il 16.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 33612/2023, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202506231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del giudice ordinario che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., lamentando che il Ministero non avesse dato esecuzione a una sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La sentenza aveva condannato il Ministero ad attivare la carta per l'importo riconosciuto, oltre alle spese del giudizio ordinario. Il ricorso di ottemperanza riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta e non il pagamento delle spese di lite. Il titolo era stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione il 21 maggio 2024; il ricorso è stato notificato e depositato il 23 maggio 2025, dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. L'Amministrazione si è costituita, senza contestare che la sentenza non fosse stata eseguita.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: notifica del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Poiché non era controversa la mancata esecuzione della sentenza, ha ordinato al Ministero di attivare in favore del ricorrente la Carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Il Collegio non ha applicato una penalità di mora per l'eventuale ulteriore inesecuzione, considerando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali, le difficoltà operative connesse a vincoli normativi e di bilancio e lo stato della finanza pubblica. Per il caso di persistente inottemperanza ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del diritto del docente alla Carta elettronica, riconosciuto dal giudice ordinario nel titolo posto in esecuzione.

  • art. 114 c.p.a.

    ex art. 114, comma 3, cod. proc. amm.

    Disciplina l'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. l. 30/1997

    termine dilatorio di centoventi giorni

    La proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione presuppone, nel caso considerato, la notifica del titolo presso la sede reale dell'Amministrazione e il decorso di centoventi giorni da tale notifica.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997.
  • Quando l'Amministrazione non contesti la mancata esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adozione degli atti necessari a dare concreta esecuzione al comando giudiziale, fissando un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inottemperanza, assegnandogli un termine per l'esecuzione e consentendogli, ove previsto, di delegare le attività necessarie.
  • La penalità di mora non deve essere necessariamente applicata in caso di ulteriore inesecuzione del giudicato quando la peculiarità della materia, le oscillazioni giurisprudenziali e le difficoltà operative derivanti da vincoli normativi e di bilancio rendano giustificata la sua esclusione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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