Cassazione Civile, Ordinanza n. 30389/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto sulla base di un assegno bancario di importo pari a 300.000 euro recante la firma del ricorrente. Il debitore aveva proposto opposizione sostenendo che non fosse dimostrato alcun rapporto causale sottostante e che il titolo fosse stato smarrito o comunque abusivamente riempito; aveva inoltre dedotto di aver denunciato lo smarrimento di assegni e di aver spiegato che il beneficiario indicato in causa era stato in passato suo dipendente, con accesso a moduli firmati in bianco. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che l'assegno, nei rapporti diretti tra traente e prenditore, valesse come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c., con conseguente presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante e inversione dell'onere probatorio a carico dell'emittente. Con il ricorso per cassazione il debitore ha denunciato violazione degli artt. 1988 e 2697 c.c., sostenendo che, in un'opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di provare il credito gravasse comunque sul creditore-opposto e che il mero possesso del titolo non bastasse se non fosse provata la promessa di pagamento in favore del soggetto che agisce. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure: ha precisato che non era censurabile in sede di legittimità la sola valutazione delle prove e ha affermato che, quando l'assegno privo di valore cartolare opera come promessa di pagamento tra le parti del rapporto, il destinatario è dispensato dal provare il rapporto fondamentale, mentre spetta all'emittente dimostrarne l'inesistenza, invalidità o estinzione. Ha inoltre rilevato che il richiamo alla giurisprudenza sul mero possessore non era pertinente al caso concreto e che la deduzione di abusivo riempimento era comunque irrilevante in difetto di querela di falso. Il ricorso è stato quindi respinto, con ulteriore statuizione sul raddoppio del contributo unificato se dovuto.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso del debitore. Ha confermato il principio secondo cui, nei rapporti diretti tra traente e prenditore dell'assegno privo di valore cartolare, il titolo può valere come promessa di pagamento ex art. 1988 c.c. e determina una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante; di conseguenza, l'onere di dimostrarne l'inesistenza, invalidità o estinzione grava sull'emittente. La Corte ha escluso che vi fosse una violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che la censura era in parte diretta a contestare la valutazione delle prove, profilo non scrutinabile in cassazione, e in parte infondata nel merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il resistente è rimasto intimato. È stato inoltre dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1988 c.c.
La promessa di pagamento, quando rinvenibile in un assegno privo di valore cartolare nei rapporti diretti tra le parti, non crea una autonoma fonte di obbligazione ma determina un'astrazione meramente processuale della causa debendi e una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto fondamentale, con inversione dell'onere della prova a carico dell'emittente.
art. 2697 c.c.
La violazione della norma è configurabile solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non quando si contesti soltanto la valutazione delle prove raccolte.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato dal ricorrente per dedotta violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'opposizione a decreto ingiuntivo fondata su un assegno bancario privo di valore cartolare ma operante tra le parti come promessa di pagamento, il creditore che agisce è dispensato dal provare il rapporto fondamentale, che si presume esistente fino a prova contraria.
- L'inversione dell'onere della prova ex art. 1988 c.c. comporta che spetta all'emittente del titolo dimostrare l'inesistenza, l'invalidità o l'estinzione del rapporto sottostante.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito distribuisca erroneamente l'onere probatorio; non quando la censura investa la mera valutazione del materiale probatorio.
- Il richiamo alla tutela del mero possessore di un titolo all'ordine è irrilevante quando il soggetto che agisce sia il prenditore o il destinatario effettivo della promessa di pagamento.
- Le deduzioni di abusivo riempimento del titolo non incidono se il documento non sia stato impugnato con querela di falso e se la relativa motivazione non sia specificamente censurata in cassazione.
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