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Sentenza

Sentenza n. 1219/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 497/2024 pubbl. il 13/03/2024 RG n. 51/2024 passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202506488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114, comma 3, c.p.a., lamentando che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione a una sentenza del Tribunale ordinario, resa in funzione di Giudice del lavoro e passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero ad attivarla. L'azione riguardava esclusivamente la mancata attivazione della carta, con esclusione del pagamento delle spese di lite liquidate nel giudizio ordinario. La sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione il 15 luglio 2024; il ricorso, notificato e depositato il 30 maggio 2025, è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. dalla l. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione di ottemperanza: corretta notificazione della sentenza presso la sede reale dell'Amministrazione e decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. Poiché non era controverso che il giudicato non fosse stato eseguito, ha ordinato al Ministero di attivare in favore della ricorrente la carta elettronica spettante per l'importo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione e precisando che non spetta alcun compenso aggiuntivo, essendo l'attività compresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 500 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 3, c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, stabilendo le modalità attuative e, in caso di persistente inottemperanza, nominando un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. modif. dalla l. 30/1997

    Impone, per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche, il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente

    È la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato del Giudice del lavoro e oggetto dell'ordine di attivazione impartito in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato notificato presso la sede reale dell'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Quando l'amministrazione non contesta e non ha eseguito il comando contenuto in una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine perentorio, individuando gli atti necessari a rendere effettivo il giudicato.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, anche con facoltà di delega, assegnandogli un termine per provvedere in luogo dell'amministrazione.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'amministrazione nell'ambito delle proprie competenze istituzionali non comporta un compenso aggiuntivo quando il relativo onere rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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