Sentenza n. 939/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo, - del decreto dirigenziale con prot. n. M_D AB05933 REG2024 0371621 del 21.06.2024, trasmesso il 28.08.2024 e notificato in data 02.09.2024, mediante il quale il Dirigente del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto – 6^ Divisione, ha disposto la detrazione dell’anzianità di grado dal 05.09.2019 al 11.11.2019, con conseguente spostamento nel ruolo, nei confronti della ricorrente; - se e per quanto occorrer possa, delle circolari dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2021 0228670 del 10.12.2021 e n. M_D SSMD REG2021 0230767 del 14.12.2021, secondo cui i giorni di “sospensione” comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio; - se e per quanto occorrer possa, della circolare della Direzione Generale per il Personale Militare n. M_D GMIL REG2021 0537805 del 13.12.2021, dove è disposto che il militare “sospeso” subisce una detrazione di anzianità secondo i criteri stabiliti dalle vigenti norme di stato giuridico; - nonché di ogni atto presupposto, preordinato e/o comunque connesso, ancorché non conosciuto; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente il 15.10.2025, per l’annullamento - degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo; nonché per l’annullamento e/o la disapplicazione - in parte qua del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12.10.2021 recante l’adozione delle Linee guida in materia di condotta delle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte del personale; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale di detrazione dell'anzianità di grado per il periodo corrispondente alla sospensione dal servizio conseguente all'inottemperanza all'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, con grado di Graduato Capo dell'Esercito Italiano, era stata sospesa dal servizio per 66 giorni, dal 17 gennaio 2022 al 24 marzo 2022, per non avere adempiuto all'obbligo vaccinale previsto per il personale delle Forze Armate. Successivamente l'Amministrazione aveva detratto dalla sua anzianità di grado il periodo della sospensione, modificando l'anzianità assoluta dal 5 settembre 2019 all'11 novembre 2019 e determinando la postergazione nella graduatoria del ruolo. Sono stati dedotti la violazione dell'art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 e dell'art. 2, comma 3, d.l. n. 172/2021, nonché eccesso di potere per erroneità, travisamento dei fatti, errata valutazione dei presupposti, sviamento, illogicità, irragionevolezza, carenza di istruttoria e motivazione e violazione del principio di proporzionalità. La tesi principale era che le norme emergenziali limitassero gli effetti della sospensione alla mancata corresponsione della retribuzione e degli altri emolumenti, senza prevedere la perdita dell'anzianità di servizio o di grado. Con i motivi aggiunti sono stati inoltre censurati il d.P.C.M. 12 ottobre 2021, nella parte relativa alla perdita di anzianità per i giorni di assenza ingiustificata, la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e l'integrazione postuma della motivazione. La ricorrente ha chiesto, in subordine, la disapplicazione del d.P.C.M. per contrasto con la legge e per violazione della gerarchia delle fonti. L'Amministrazione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione del d.P.C.M. e ha sostenuto nel merito che la perdita di anzianità fosse conseguenza implicita della sospensione e del mancato effettivo svolgimento del servizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti, annullando il decreto dirigenziale di detrazione dell'anzianità di grado. Ha ritenuto decisivo il tenore letterale dell'art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, che limita le conseguenze della sospensione alla mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso. Trattandosi di disciplina eccezionale, adottata in un contesto emergenziale, la disposizione non è suscettibile di applicazione analogica né di interpretazione estensiva; pertanto, dalla sospensione per inottemperanza all'obbligo vaccinale non può derivare anche la detrazione dell'anzianità di servizio per il periodo corrispondente. Il TAR ha respinto implicitamente l'eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata impugnazione del d.P.C.M. 12 ottobre 2021, affermando che il giudice deve disapplicare le norme regolamentari che incidano su situazioni di diritto soggettivo in contrasto con una fonte legislativa sovraordinata. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021
Il tenore letterale dell’art. 4 ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, è… esplicito nel limitare le conseguenze della sospensione dell’attività lavorativa alla mancata corresponsione della retribuzione o di altro compenso.
La disposizione emergenziale limita tassativamente gli effetti della sospensione alla perdita della retribuzione e degli altri compensi; non consente di ricavare, per analogia o interpretazione estensiva, la detrazione dell'anzianità di servizio.
art. 2, comma 3, d.l. n. 172/2021
È richiamato quale parametro legislativo che, secondo il giudice, non prevede la perdita dell'anzianità di servizio quale conseguenza dell'inottemperanza all'obbligo vaccinale.
d.P.C.M. 12 ottobre 2021
i giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio
La previsione regolamentare, nella parte in cui introduce la perdita dell'anzianità, deve essere disapplicata ove incida su situazioni di diritto soggettivo in contrasto con la disciplina legislativa sovraordinata.
art. 3 l. n. 241/1990
Richiamato nei motivi aggiunti in relazione alla dedotta carenza di motivazione e all'inammissibile integrazione postuma della motivazione; il giudice accoglie il ricorso sulla distinta e assorbente questione della mancata base legislativa della detrazione.
Massime di principio
- La sospensione dal servizio prevista dall'art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021 per l'inottemperanza all'obbligo vaccinale determina, in base al tenore letterale della norma, la mancata corresponsione della retribuzione e degli altri compensi, ma non comporta la detrazione dell'anzianità di servizio o di grado.
- Le disposizioni emergenziali che incidono negativamente sulla posizione del dipendente pubblico, in quanto eccezionali, non possono essere applicate analogicamente né interpretate estensivamente per ricavarne effetti ulteriori rispetto a quelli espressamente previsti dal legislatore.
- Un atto regolamentare o amministrativo generale non può introdurre, in assenza di una specifica base legislativa, la perdita dell'anzianità di servizio quale ulteriore conseguenza della sospensione dal servizio per inosservanza dell'obbligo vaccinale.
- Il giudice amministrativo deve disapplicare la norma regolamentare non tempestivamente impugnata quando essa incida su una situazione di diritto soggettivo e risulti contrastante con una fonte legislativa sovraordinata.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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