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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17455/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria regionale che aveva rigettato il suo appello contro il diniego di ripristino della partita IVA, ritenendo tardiva l’impugnazione del provvedimento di cessazione. In sede di legittimità ha dedotto, con il primo motivo, la nullità della sentenza per violazione delle norme sull’interruzione del processo tributario, sostenendo che, essendo morto l’unico difensore nel corso del giudizio di appello, il processo si era automaticamente interrotto e la decisione era stata resa nel periodo di interruzione, con conseguente invalidità di tutti gli atti successivi. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione del giusto processo, del contraddittorio e delle regole sull’onere probatorio, assumendo che la CTR avesse deciso nel merito senza considerare che, alla data del decesso del difensore, non erano ancora spirati i termini per depositare documenti, memorie e richiesta di udienza pubblica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, richiamando il principio secondo cui la morte dell’unico difensore della parte costituita determina automaticamente l’interruzione del processo anche se l’evento non sia noto al giudice o alle altre parti, e rende nulli gli atti successivi, compresa la sentenza emessa durante il periodo di interruzione. Ha quindi accolto il ricorso sul primo motivo, assorbendo il secondo, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    è stato invocato come parametro per censurare la nullità della sentenza impugnata per violazione di norme processuali

  • artt. 40, 41, 42 e 43, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    disciplinano l’interruzione del processo tributario; la morte dell’unico difensore comporta interruzione automatica e travolge gli atti successivi

  • art. 43 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per sostenere che la sentenza era stata pronunciata nel semestre di interruzione, dunque in violazione del regime processuale

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    consente, in sede di legittimità, la produzione dei documenti necessari a provare l’evento interruttivo, ma solo da parte della parte colpita dall’evento

  • art. 24 Cost.

    richiamato nel secondo motivo come garanzia del diritto di difesa, ritenuta violata dalla decisione resa senza possibilità di compiere ulteriori attività difensive

  • art. 111 Cost.

    richiamato nel secondo motivo in relazione ai principi del giusto processo e del contraddittorio

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992

    invocato dalla ricorrente sul tema dell’onere probatorio e della decisione fondata sulle prove offerte dalle parti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice deve porre a base della decisione le prove introdotte dalle parti

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. quale parametro di validità della motivazione della sentenza

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza

  • art. 32 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per evidenziare che, al momento del decesso del difensore, non erano ancora decorsi i termini per il deposito di documenti, memorie e richiesta di discussione in pubblica udienza

Massime di principio

  • La morte dell’unico difensore della parte costituita determina automaticamente l’interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano conoscenza.
  • Quando il processo prosegue irritualmente nonostante l’evento interruttivo, tutti gli atti successivi e la sentenza eventualmente pronunciata sono nulli.
  • L’evento interruttivo può essere dedotto e provato in cassazione dalla sola parte colpita dall’evento, mediante produzione documentale ex art. 372 c.p.c.; non può essere rilevato d’ufficio né eccepito dalla controparte come motivo di nullità.
  • Se un motivo di ricorso è accolto perché assorbente, gli altri motivi restano assorbiti e non richiedono esame.
  • Nel processo tributario la tutela del diritto di difesa impone che, verificatosi un evento interruttivo, la parte sia posta in condizione di riassumere il processo e di compiere le attività difensive ancora consentite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiInterposizione fittiziaGiudicato

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