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Sentenza

Sentenza n. 434/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento 1) della Deliberazione del direttore Generale dell’AUSL Teramo n. 553 del 30.03.2023 con cui sono state approvate le Graduatorie aggiornate del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.56 posti di Operatore Socio Sanitario, categoria B – livello economico Bs – Ruolo Tecnico (codice concorso C17), nella parte in cui non viene inclusa la ricorrente; 2) della Graduatoria dell’ASL di Avezzano – Sulmona –L’Aquila, quale Azienda di destinazione della ricorrente, nella parte in cui non ricomprende quest’ultima; 3) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi, se ritenuto opportuno: a) la deliberazione n.946 del 17 maggio 2022, successivamente rettificata con deliberazione n.1287 del 30 giugno 2022, con cui sono state approvate le graduatorie di merito del concorso pubblico in argomento, nella parte in cui non comprende la ricorrente; b) la deliberazione n.1407 del 29/07/2022 con cui è stata disposta l’assunzione di n.22 vincitori mediante utilizzo della graduatoria riferita all’Azienda Asl di Teramo; c) la deliberazione n.1418 del 2 agosto 2022 si è preso atto dei decreti n.137/22 e n.135/22 e per l’effetto rettificato in via provvisoria, le graduatorie per le esigenze delle Aziende UUSSLL Lanciano – Vasto - Chieti e Avezzano –Sulmona - L’Aquila, ove interpretata in senso lesivo per la ricorrente; d) la deliberazione n.1527 del 17 agosto 2022, ove interpretata in senso lesivo per la ricorrente; e) la Comunicazione prot. n. 0024990/22 del 24.02.2022 recante la rettifica delle soluzioni per n. 7 domande della prova scritta unica del Concorso, nella parte di interesse; f) l’Esito post rielaborazione pubblicato sul sito istituzionale dell’AUSL 4 di Teramo nella parte in cui si prevede il non superamento della prova d’esame da parte della ricorrente; g) l’esito della prova della ricorrente per come rettificato dalla P.a. visualizzabile sull’ area personale del sito istituzionale di riferimento limitatamente ai quiz contestati in narrativa; h) il Verbale n. 11 del 02.02.2022 della Commissione esaminatrice a cui rinvia la Comunicazione del 24.02.2022, sebbene non conosciuto; i) il Verbale n. 12 del 21.02.2022, sebbene allo stato non conosciuto; l) ogni altro istruttorio sotteso alla rettifica delle soluzioni sui quesiti meglio indicati in ricorso, sebbene non conosciuto; m) ogni altro atto sotteso alla rettifica del punteggio riportato nell’Esito prova della ricorrente; n) la deliberazione n. 1420 del 28.07.2022 con l’ASL Avezzano – Sulmona – L’Aquila approvava la Graduatoria di merito finale, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente; o) la deliberazione n. 977 del 12.05.2023 dell’Azienda sanitaria locale 1 – Avezzano, Sulmona, L’Aquila di recepimento della nuova graduatoria approvata con deliberazione n. 553 del 30.03.2023, limitatamente alla parte di interesse; per l’accertamento del diritto della ricorrente ad essere riconosciuta “idonea” e ad essere inserita nella Graduatoria di riferimento, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riconoscere come “idonea” la ricorrente, includendola, per l’effetto, nella Graduatoria di merito, e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della medesima.

Giustizia amministrativa202300186

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatorie aggiornate e atti della procedura concorsuale per 56 posti di operatore socio-sanitario, nella parte in cui la candidata non era inclusa e non era riconosciuta idonea

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (aziende sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato la deliberazione dell'Azienda Sanitaria Locale di Teramo recante l'approvazione delle graduatorie aggiornate del concorso, nonché la graduatoria dell'Azienda Sanitaria Locale Avezzano-Sulmona-L'Aquila e gli ulteriori atti della procedura, contestando in particolare la rettifica delle soluzioni di sette quesiti della prova scritta, la rielaborazione del punteggio e il mancato superamento della prova. Aveva chiesto l'annullamento degli atti e l'accertamento del diritto a essere riconosciuta idonea e inserita nella graduatoria. Successivamente, il difensore della ricorrente ha depositato un atto di rinuncia al ricorso il giorno precedente all'udienza. Poiché la rinuncia non era stata notificata all'amministrazione resistente almeno dieci giorni prima dell'udienza, il Collegio ha rilevato la sua irritualità e ha valutato se ricorressero comunque i presupposti per dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 84, comma 3, c.p.a., la rinuncia deve essere notificata alla parte resistente almeno dieci giorni prima dell'udienza; tuttavia, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., anche in assenza di tali formalità il giudice può desumere da fatti o atti univoci successivi alla proposizione del ricorso e dal comportamento delle parti elementi di prova della sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso concreto, la dichiarazione di rinuncia, pur irrituale perché non notificata all'amministrazione resistente, è stata ritenuta atto univocamente indicativo del venir meno dell'interesse alla decisione. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le contestazioni relative alla prova concorsuale e alle graduatorie. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    La rinuncia al ricorso deve essere notificata alla parte resistente almeno dieci giorni prima dell'udienza.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

    L'inosservanza delle formalità della rinuncia non impedisce al giudice di desumere, da atti univoci e dal comportamento delle parti, la sopravvenuta carenza di interesse e di dichiarare conseguentemente l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il giudice ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso non notificata alla parte resistente nel termine previsto dall'art. 84, comma 3, c.p.a. è irrituale e non produce gli effetti formali propri della rinuncia, ma può comunque costituire, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a., un atto univoco dal quale il giudice desume la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e dichiara l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche quando il venir meno dell'interesse risulti dal comportamento processuale della parte, purché tale comportamento sia univoco; non è necessario che la rinuncia abbia rispettato tutte le formalità richieste per la rinuncia rituale.
  • Prima di dichiarare d'ufficio l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice deve avvisare le parti della possibile definizione del giudizio su tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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