Cassazione Penale, Sentenza n. 36467/2023 del 31/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte di Appello di Bologna che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, sostenendo che i giudici di appello non hanno correttamente considerato l'incidenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale nella determinazione del termine prescrizionale, nonostante la recidiva fosse stata valutata (unitamente all'aggravante della violenza sulle cose) equivalente alle circostanze attenuanti generiche; il ricorso è proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b) c.p.p. per erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 157 e 161 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale è una circostanza aggravante ad effetto speciale che comporta un aumento di pena pari a due terzi e pertanto va considerata nel calcolo del termine di prescrizione (art. 157 c.p.). Applicata tale maggiorazione, la pena massima passa da 6 a 10 anni e, tenuto conto del tempus commissi delicti (05/09/2011) e dell'evento interruttivo rappresentato dalla sentenza di primo grado, alla data del 05/09/2021 la prescrizione non era maturata. Perciò la sentenza impugnata è annullata senza rinvio e gli atti sono trasmessi alla Corte di Appello di Bologna per il prosieguo del procedimento.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 606, lett. b)
Norma procedurale in base alla quale è stato proposto il motivo di cassazione per erronea applicazione della legge; utilizzata come parametro di ammissibilità del ricorso.
Codice penale, art. 157, comma secondo
per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale
La Corte ha interpretato che, ai fini del computo della prescrizione, occorre prendere in considerazione l'aumento della pena derivante dalle circostanze aggravanti ad effetto speciale (tra cui la recidiva reiterata specifica infraquinquennale), aumentando quindi il termine prescrizionale sulla base della pena così determinata.
Codice penale, art. 63, comma terzo (ultima parte)
quelle che importano un aumento [...] della pena superiore ad un terzo
La norma viene richiamata per definire le circostanze aggravanti ad effetto speciale; la recidiva reiterata specifica infraquinquennale rientra in tale categoria perché comporta un aumento superiore a un terzo della pena.
Codice penale, art. 99, comma quarto
Regola sulla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale: la Corte l'ha interpretata come circostanza che comporta un aumento di pena pari a due terzi e dunque rilevante ai fini del calcolo della prescrizione.
Codice penale, art. 161, comma secondo
l'aumento di un quarto del tempo necessario a prescrivere
La Corte ha chiarito che, ove si verifichino atti interruttivi della prescrizione, va applicata la proroga prevista dall'art. 161 comma secondo (aumento di un quarto del tempo necessario a prescrivere) calcolata sul termine già determinato tenendo conto delle aggravanti ad effetto speciale.
Codice penale, artt. 624 e 625, comma primo, n. 2
Norme che disciplinano il reato di furto aggravato: la pena prevista per tale reato è il punto di partenza per il calcolo del termine prescrizionale, poi aumentata in presenza di circostanze aggravanti ad effetto speciale come la recidiva.
Massime di principio
- La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale integra una circostanza aggravante ad effetto speciale e deve essere considerata nel calcolo del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 157 c.p., anche se valutata nel giudizio come equivalente a circostanze attenuanti per la determinazione della pena.
- Nel calcolo della prescrizione si parte dalla pena massima prevista per il reato e si includono gli aumenti dovuti alle aggravanti ad effetto speciale; successivamente, in presenza di atti interruttivi, si applica la proroga prevista dall'art. 161, comma secondo (aumento di un quarto).
- L'utilizzo della recidiva sia per determinare il termine-base della prescrizione sia per calcolare l'entità della proroga dopo atti interruttivi non costituisce, di per sé, una violazione del principio ne bis in idem sostanziale secondo la giurisprudenza della Cassazione richiamata.
- Quando in sede di merito vi è discrepanza tra la valutazione delle circostanze ai fini della pena e il calcolo della prescrizione, è necessario verificare separatamente gli effetti delle aggravanti ad effetto speciale sul termine prescrizionale, indipendentemente da eventuali equivalenze sul piano delle circostanze attenuanti/aggravanti ai fini della pena.
- In casi di dubbio su come repercutere e conteggiare il tempus commissi delicti e gli effetti degli atti interruttivi, occorre ricostruire con precisione le date rilevanti (data del fatto, date delle pronunce interruttive) e applicare sistematicamente le regole di art. 157 e 161 c.p. per evitare dichiarazioni errate di estinzione per prescrizione.
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