Ordinanza n. 13369/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinatoex art. 4 e 28 d.lgs.286/98 - art.96 e ss accordo di applicazione Schengen 14.06.1985
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha definito la domanda di annullamento del diniego di visto. Rilevata d'ufficio la sussistenza di seri dubbi sulla validità della procura alle liti, ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie sul profilo processuale indicato. La causa è stata rinviata, per la prosecuzione, alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.
Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato adottato dall'Ufficio consolare Visti di Tunisi, richiamando l'art. 4 e l'art. 28 del d.lgs. 286/1998 e gli artt. 96 e seguenti dell'Accordo di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla validità della procura alle liti rilasciata dal lavoratore ricorrente, alla luce dei criteri indicati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11.
Norme richiamate
art. 4 d.lgs. 286/1998
Richiamato nel provvedimento impugnato in relazione al diniego del visto per lavoro subordinato; dal testo non emerge una specifica interpretazione del TAR.
art. 28 d.lgs. 286/1998
Richiamato nel provvedimento impugnato in relazione al diniego del visto; dal testo non emerge una specifica interpretazione del TAR.
artt. 96 e ss. Accordo di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
Richiamati nel provvedimento impugnato; dal testo non emerge una specifica interpretazione del TAR.
Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 2 ottobre 2025, n. 11
Indicata come fonte dei criteri alla stregua dei quali il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla validità della procura alle liti.
Massime di principio
- Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il collegio rileva seri dubbi sulla validità della procura alle liti, può assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie specificamente vertenti su tale questione e rinviare la prosecuzione della causa a una successiva camera di consiglio.
Come è indicizzato
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