Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 13369/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento del provvedimento di diniego di visto per lavoro subordinatoex art. 4 e 28 d.lgs.286/98 - art.96 e ss accordo di applicazione Schengen 14.06.1985

Giustizia amministrativa202602332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento del diniego di visto. Rilevata d'ufficio la sussistenza di seri dubbi sulla validità della procura alle liti, ha assegnato alle parti trenta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell'ordinanza, per depositare memorie sul profilo processuale indicato. La causa è stata rinviata, per la prosecuzione, alla camera di consiglio del 17 novembre 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di visto per lavoro subordinato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per lavoro subordinato adottato dall'Ufficio consolare Visti di Tunisi, richiamando l'art. 4 e l'art. 28 del d.lgs. 286/1998 e gli artt. 96 e seguenti dell'Accordo di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla validità della procura alle liti rilasciata dal lavoratore ricorrente, alla luce dei criteri indicati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 2 ottobre 2025, n. 11.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 286/1998

    Richiamato nel provvedimento impugnato in relazione al diniego del visto per lavoro subordinato; dal testo non emerge una specifica interpretazione del TAR.

  • art. 28 d.lgs. 286/1998

    Richiamato nel provvedimento impugnato in relazione al diniego del visto; dal testo non emerge una specifica interpretazione del TAR.

  • artt. 96 e ss. Accordo di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985

    Richiamati nel provvedimento impugnato; dal testo non emerge una specifica interpretazione del TAR.

  • Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 2 ottobre 2025, n. 11

    Indicata come fonte dei criteri alla stregua dei quali il Collegio ha rilevato seri dubbi sulla validità della procura alle liti.

Massime di principio

  • Quando, dopo il passaggio della causa in decisione, il collegio rileva seri dubbi sulla validità della procura alle liti, può assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie specificamente vertenti su tale questione e rinviare la prosecuzione della causa a una successiva camera di consiglio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.