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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09066/2024 del 05/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia origina da una condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti di una persona fisica, ritenuta responsabile quale amministratore di una società, al pagamento di una rilevante somma per atti di mala gestio. La Corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello perché proposto oltre il termine annuale, ritenendo valida la notificazione dell’atto introduttivo del primo grado eseguita presso la residenza anagrafica della destinataria con le forme dell’art. 140 c.p.c. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con un unico motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo: la notifica sarebbe stata eseguita non al numero civico della residenza anagrafica (5), ma a un diverso numero civico (7), circostanza che, secondo la ricorrente, avrebbe comportato l’inesistenza della notificazione e quindi la rilevabilità d’ufficio del vizio in ogni stato e grado. La resistente ha eccepito la correttezza della decisione impugnata e la sanatoria dei vizi non dedotti tempestivamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la notificazione eseguita in un luogo diverso o comunque con difformità rispetto al dato anagrafico integri inesistenza dell’atto, qualificando invece il vizio come nullità sanabile. Ha inoltre affermato che, una volta proposta l’impugnazione, le nullità della notificazione dell’atto introduttivo del primo grado devono essere fatte valere con specifico motivo di gravame, perché opera il principio di conversione della nullità in motivo di impugnazione e il principio di consumazione dei motivi. La diversa allegazione relativa al numero civico differente è stata ritenuta un nuovo profilo di nullità, introdotto tardivamente solo in comparsa conclusionale, quindi inammissibile perché ampliava il thema decidendum. La Corte ha quindi confermato la tardività dell’appello e ha condannato la ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il motivo era formulato come omesso esame di un fatto decisivo, ma la Corte ha escluso che il fatto nuovo potesse essere esaminato perché non tempestivamente dedotto nel giudizio di merito.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    La disciplina dell’appello tardivo del contumace involontario non consente di far valere solo in Cassazione vizi di notificazione che dovevano essere dedotti con l’impugnazione tempestiva.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione eseguita con questa forma, anche se effettuata in luogo non correttamente individuato o senza prova completa della ricezione dell’avviso, integra al più nullità e non inesistenza.

  • art. 291 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanabile mediante rinnovazione, spontanea o disposta dal giudice.

  • art. 161 c.p.c.

    La nullità della sentenza derivante da vizi di atti processuali si converte in motivo di impugnazione e deve essere fatta valere secondo le regole proprie del mezzo di gravame.

  • art. 342 c.p.c.

    I motivi di appello devono essere specifici e circoscritti; sono preclusi ampliamenti successivi delle censure originarie.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione dell’atto introduttivo eseguita in un luogo non correttamente individuato non è, di regola, inesistente ma nulla, se sono presenti gli elementi essenziali dell’attività notificatoria e un esito positivo della consegna.
  • Le nullità della notificazione dell’atto di citazione del primo grado, una volta intervenuta la sentenza, devono essere dedotte con specifico motivo di impugnazione; non sono più rilevabili d’ufficio al di fuori delle regole del gravame.
  • Nel giudizio di appello opera il principio di consumazione dei motivi: la parte che impugna deve indicare nell’atto di appello tutti i profili di censura, restando preclusi ampliamenti o nuove doglianze nelle successive difese.
  • Le comparse conclusionali hanno funzione meramente illustrativa e non possono introdurre nuove eccezioni o nuovi profili di nullità che amplino il thema decidendum.
  • La mancata deduzione tempestiva del vizio notificatorio nel giudizio di appello comporta la sanatoria della nullità e preclude la sua successiva valorizzazione in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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