Sentenza n. 9368/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l’annullamento (i) della delibera n. 555 del 30 novembre 2022, comunicata a mezzo pec in data 9 dicembre 2022, avente ad oggetto «Convenzione Tav/Rfi-Cociv in data 16 marzo 1992 e successivi atti aggiuntivi – Affidamento a Consorzio collegamenti integrati veloci (Cociv), general contractor per i lavori della linee ferroviaria ad alta velocità Milano Genova, “Terzo valico dei Giovi” – verifiche sul rispetto dell’obbligo di affidamento a terzi mediante procedura di gara della quota individuata nell’atto aggiuntivo», assunta dall’Anac nell’ambito del procedimento di vigilanza (fascicolo n. 4100/2021); (ii) ove occorrer possa, di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di vigilanza ai sensi dell’art. 13 del regolamento di vigilanza Anac del 4 luglio 2018 e contestuale comunicazione delle risultanze istruttorie ai sensi dell’art. 20 del 27 maggio 2022, le precedenti richieste istruttorie dell’Autorità in data 8 ottobre 2021, 22 ottobre 2021, 2 febbraio 2022 e 8 marzo 2022, nonché l’art. 13 del regolamento di vigilanza Anac, quest’ultimo nei limiti e per i motivi che saranno illustrati infra;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera ANAC adottata nell’ambito del procedimento di vigilanza sul rispetto dell’obbligo di affidamento mediante gara a terzi del 60% delle opere civili e di armamento del Terzo valico dei Giovi
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
RFI ha impugnato la delibera ANAC n. 555 del 30 novembre 2022 e gli atti presupposti, connessi e consequenziali, contestando le valutazioni dell’Autorità in ordine all’adempimento dell’obbligo, previsto dagli atti aggiuntivi alla convenzione, di affidare mediante gara a operatori terzi il 60% delle opere civili e di armamento. Dal testo emerge che ANAC, all’esito dell’istruttoria, aveva ritenuto non sufficiente la sola aggiudicazione dei lavori a operatori terzi, reputando necessario anche che i lavori fossero eseguiti da tali operatori, e aveva raccomandato a RFI di individuare con il contraente generale modalità idonee a evitare che le lavorazioni aggiudicate a un’impresa successivamente sottoposta a procedura concorsuale ricadessero nella sfera del contraente generale. ANAC ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di diretta lesività dell’atto. In memoria finale RFI ha preso atto che, dopo la delibera, l’Autorità non aveva adottato ulteriori atti nei suoi confronti.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione preliminare di ANAC e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse a ricorrere, senza esaminare il merito delle censure interpretative formulate contro la delibera. La delibera è stata qualificata come atto non vincolante, adottato nell’esercizio della funzione di vigilanza, privo di natura precettiva e di autonoma portata lesiva. Il dispositivo, fondato sui verbi “ritenere” e “raccomandare”, non imponeva a RFI né la sospensione dei pagamenti né l’adozione di specifici comportamenti e non modificava autoritativamente il rapporto contrattuale. La contabilizzazione delle lavorazioni spettava esclusivamente a RFI, mentre ANAC poteva fornire soltanto un supporto mediante raccomandazioni non vincolanti. L’interesse a ottenere il riconoscimento dell’errore interpretativo dell’Autorità è stato ritenuto un interesse di mero fatto, privo di utilità concreta e non idoneo a trasformare il giudizio amministrativo in un processo oggettivo. L’atto avrebbe potuto assumere rilevanza lesiva soltanto attraverso eventuali successivi sviluppi concretamente pregiudizievoli, quali l’irrogazione di una sanzione o l’utilizzo della delibera come presupposto di un accertamento di responsabilità. Le spese sono state compensate.
Massime di principio
- Un atto adottato da un’autorità di vigilanza che si limita a formulare valutazioni e raccomandazioni non vincolanti, senza imporre obblighi, sanzioni o modifiche autoritative dei rapporti giuridici, non è autonomamente impugnabile in assenza di una diretta lesione della posizione giuridica del destinatario.
- L’interesse a ottenere in giudizio il mero riconoscimento dell’erroneità dell’interpretazione adottata dall’amministrazione costituisce un interesse di fatto, privo di utilità concreta, e non integra l’interesse a ricorrere.
- La lesività di un atto di vigilanza privo di autonoma efficacia può emergere solo quando l’atto sia seguito da un provvedimento concretamente pregiudizievole, quale una sanzione o un accertamento di responsabilità fondato su di esso.
- La giurisdizione amministrativa non può essere utilizzata per instaurare un giudizio oggettivo diretto esclusivamente alla verifica astratta della correttezza dell’azione amministrativa, in mancanza di una lesione attuale e concreta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →