Sentenza n. 779/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’esecuzione, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, n. 4015/2024, pubblicata il 16.12.2024, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 30.07.2025, con la quale, in accoglimento della domanda spiegata dalla parte ricorrente – per quanto qui di interesse – così provvede: “accoglie il ricorso e per l’effetto condanna il Ministero ad attribuire al ricorrente Carta docente – come da punto 1 dei principi di diritto sopra richiamati - per l’importo di € 2000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione”; e per la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, di un Commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 4015/2024, relativa all’attribuzione della Carta del docente per € 2.000,00 oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza del Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro n. 4015/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero il 30 luglio 2025, non fosse stata eseguita. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad attribuire la Carta del docente per l’importo di € 2.000,00, oltre interessi o rivalutazione dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione. È stata chiesta l’adozione degli atti necessari all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. È stata inoltre richiesta la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito senza contestare l’inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando che l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente di ottenere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Ha ritenuto rispettati i presupposti processuali, inclusi il dimezzamento dei termini di deposito, la notifica del ricorso e la comprovata formazione del giudicato. Ha inoltre ritenuto decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice. Poiché il Ministero non ha contestato la mancata esecuzione, gli ha ordinato di dare completa attuazione alla sentenza civile entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza amministrativa, fatti salvi eventuali pagamenti intervenuti nelle more. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale competente presso il Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere; non è stato riconosciuto alcun compenso commissariale, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice. È stata respinta la richiesta di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua e comunque soggetta a uso prudente, anche perché normalmente comporta un esborso di denaro pubblico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
giudizio di ottemperanza ... esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, nei limiti della stretta esecuzione del relativo comando giudiziale.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Il TAR ha verificato il rispetto del dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso nel rito camerale.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La disposizione è stata richiamata per la verifica della regolarità del ricorso di ottemperanza e dei relativi presupposti processuali.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione ... non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
L’azione esecutiva concernente somme di denaro dovute dalla pubblica amministrazione è procedibile dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso di 120 giorni.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative
La penalità di mora non è automatica: il giudice deve valutarne prudenzialmente l’equità e le eventuali ragioni ostative, considerando anche l’incidenza dell’esborso sul pubblico denaro.
art. 26 c.p.a.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
art. 91 c.p.c.
La parte soccombente è stata condannata alla rifusione delle spese processuali.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e deve rimanere circoscritto alla stretta esecuzione del comando contenuto nel giudicato, senza estendersi a domande ulteriori o solo correlate.
- L’esecuzione dell’ordine giudiziale costituisce un dovere d’ufficio inderogabile per la pubblica amministrazione destinataria, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari; la mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione costituisce elemento rilevante ai fini dell’accoglimento dell’ottemperanza.
- Quando il titolo esecutivo riguarda il pagamento di somme di denaro da parte della pubblica amministrazione, l’azione esecutiva può essere iniziata soltanto dopo la notifica del titolo e l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione successiva all’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice e senza riconoscimento di compenso quando l’incarico è svolto nell’ambito delle funzioni istituzionali.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata automaticamente: il giudice deve valutarne in concreto l’equità e può escluderla quando risulti manifestamente iniqua, anche considerando che normalmente comporta un esborso di denaro pubblico.
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