Ordinanza n. 126/2026 - Lecce, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento datato 11.12.2025 (pratica PLRMRA65H15E995K-01092025-1339), con cui il Responsabile SUAP del Comune di Maruggio ha rigettato l’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e il permesso di costruire per installare, sul terreno della parte ricorrente, un piccolo impianto balneare in precario, rifiutando di trasmettere la pratica agli uffici competenti ed esprimendo valutazioni di merito, edilizio e paesaggistico, non di sua competenza; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto; - del provvedimento prot. n. 733 del 20.01.2026, con cui il medesimo Responsabile ha rigettato l’istanza di accesso agli atti presentata dalla parte ricorrente in data 23.12.2025; > per la conseguente declaratoria dell’obbligo del Comune di Maruggio di offrire alla parte ricorrente in visione e consentire la estrazione di copia integrale dei documenti richiesti con la suddetta istanza di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del SUAP relativo a autorizzazione paesaggistica semplificata e permesso di costruire per un piccolo impianto balneare precario, nonché diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Responsabile SUAP che ha rigettato l’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e di permesso di costruire, sostenendo che il SUAP avesse rifiutato di trasmettere la pratica agli uffici competenti e avesse effettuato autonome valutazioni di merito edilizio e paesaggistico, nonostante la competenza dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica. Il primo motivo, ritenuto rilevante ai fini cautelari, ha dedotto l’incompetenza del SUAP a valutare la compatibilità dell’intervento con i valori paesaggistici in assenza del parere obbligatorio dell’autorità competente. È stato inoltre impugnato il diniego di accesso agli atti adottato dal medesimo Responsabile, con richiesta di ordine al Comune di consentire visione ed estrazione di copia integrale dei documenti richiesti.
La decisione
La domanda cautelare è stata accolta. Il TAR ha ravvisato, a un sommario esame, il fumus boni iuris, soprattutto con riferimento al motivo di incompetenza. Secondo il giudice, l’art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 31/2017 attribuisce all’amministrazione procedente una verifica preliminare limitata all’assoggettabilità dell’intervento al regime autorizzatorio semplificato, in relazione alla tipologia dell’opera e alla sua riconducibilità all’allegato B, senza consentirle di arrestare la pratica negandone la trasmissione all’autorità paesaggistica competente o di sostituirsi a quest’ultima nella valutazione di compatibilità paesaggistica. Il sistema delineato dall’art. 11, commi 3, 5, 6 e 7, presuppone infatti l’acquisizione del parere obbligatorio dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica. La concentrazione procedimentale propria del SUAP non elimina le distinte competenze e responsabilità delle amministrazioni titolari degli interessi pubblici coinvolti. È stato ravvisato anche il periculum in mora, in ragione dell’approssimarsi della stagione estiva. Il Comune è stato pertanto onerato di riesaminare il provvedimento entro sessanta giorni dalla notificazione dell’ordinanza da parte del ricorrente o, alternativamente, dalla comunicazione della Segreteria. Il TAR ha precisato che l’accoglimento del primo motivo comporterebbe l’assorbimento degli ulteriori motivi ai sensi dell’art. 34, comma 2, c.p.a. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica di aprile 2027. Nulla sulle spese della fase cautelare, poiché le controparti non si sono costituite.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il riferimento processuale per la decisione sulla domanda di sospensione.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice ha richiamato la regola secondo cui l’accoglimento del motivo relativo all’incompetenza avrebbe comportato l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso.
art. 11, comma 1, d.P.R. n. 31/2017
La verifica preliminare dell’amministrazione procedente riguarda l’assoggettabilità dell’intervento al regime autorizzatorio paesaggistico semplificato, in relazione alla tipologia dell’opera e alla sua riconducibilità all’allegato B, ma non comprende la valutazione sostitutiva della compatibilità paesaggistica.
art. 11, commi 3, 5, 6 e 7, d.P.R. n. 31/2017
Il sistema procedimentale presuppone comunque l’acquisizione del parere obbligatorio dell’autorità preposta alla tutela dell’interesse paesaggistico.
Massime di principio
- Nell’ambito del procedimento paesaggistico semplificato, la verifica preliminare dell’amministrazione procedente deve limitarsi all’assoggettabilità dell’intervento al regime semplificato in ragione della sua tipologia e della riconducibilità alle categorie previste dalla normativa; essa non può trasformarsi in una valutazione autonoma e sostitutiva della compatibilità paesaggistica.
- Il SUAP opera come struttura di concentrazione procedimentale e non come organo sostitutivo delle amministrazioni titolari delle competenze settoriali: la gestione unitaria del procedimento non elimina le distinte competenze e responsabilità relative agli interessi pubblici coinvolti.
- In presenza di un vincolo paesaggistico, il SUAP non può rifiutare la trasmissione della pratica all’autorità competente né definire negativamente l’istanza sulla base di una propria valutazione di compatibilità paesaggistica, senza l’acquisizione del parere obbligatorio dell’autorità preposta alla tutela.
- In sede cautelare, l’approssimarsi della stagione estiva può integrare il periculum in mora per il richiedente un’autorizzazione relativa a un impianto balneare, quando il ritardo nell’esame procedimentale rischi di compromettere l’utilità stagionale dell’intervento.
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