Cassazione Civile, Ordinanza n. 25344/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da una procedura di esecuzione forzata promossa nel 2007 da una banca contro sette debitori sulla base di un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico nel 2004. Nel corso dell'esecuzione, il giudice ordinò il deposito di copia autentica del titolo e poi, ritenendo non depositato l'originale, dichiarò improcedibile l'esecuzione. La società creditrice propose opposizione agli atti esecutivi e il Tribunale la accolse, ritenendo tempestiva l'opposizione, sussistente la legittimazione della società opponente e rituale il deposito del titolo in originale e della formula esecutiva. I debitori ricorrono per cassazione con sei motivi: 1) omesso esame/violazione di legge sulla legittimazione e sul potere rappresentativo della mandataria della banca, sostenendo che sia la mandante sia la mandataria si erano estinte; 2) violazione di legge, nullità processuale e omesso esame per asserita inammissibilità dell'opposizione, perché priva di interesse e generica; 3) error in procedendo e tardività dell'opposizione, che avrebbe dovuto essere proposta contro l'ordinanza interlocutoria del 24 ottobre 2013 e non contro quella di improcedibilità del 26 novembre 2014; 4-5) nullità della sentenza e omessa pronuncia per errata affermazione del giudice di merito circa la presenza nel fascicolo del titolo in originale e della formula esecutiva, nonché circa il momento del deposito; 6) censura contro il mancato governo delle spese, per asserita necessità di compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. Esclude il vizio di omessa pronuncia perché il tribunale aveva esaminato la legittimazione processuale dell'opponente. Ritiene infondati i motivi sulla legittimazione e sul potere rappresentativo, affermando che il mandato al recupero crediti conferito da una banca a società del gruppo riguarda atti relativi all'impresa e non si estingue per la morte del mandante se l'impresa continua; aggiunge che ogni eventuale difetto di rappresentanza era comunque sanato dalla successiva condotta della banca, che ha resistito in giudizio. Respinge poi le censure su interesse e genericità dell'opposizione, osservando che l'ordinanza di improcedibilità dava evidente interesse a rimuoverla e che la doglianza sulla genericità era inammissibile per difetto di autosufficienza. Esclude la tardività dell'opposizione, qualificando l'ordinanza del 24 ottobre 2013 come provvedimento ordinatorio e non decisorio; quindi l'opposizione era correttamente rivolta contro il successivo provvedimento di improcedibilità. Dichiara inammissibili i motivi relativi alla valutazione della presenza in atti dell'originale del titolo e della formula esecutiva, trattandosi di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Rigetta infine la censura sulle spese, perché la compensazione è discrezionale e nel caso era corretta l'applicazione del principio di soccombenza. Quanto alla difesa della società resistente in cassazione, la Corte dichiara inammissibile il controricorso per difetto di procura specifica, ma ciò non incide sull'esito del ricorso, che resta respinto. La Corte dà inoltre atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1722 c.c.
Il mandato avente ad oggetto atti relativi all'esercizio dell'impresa non si estingue per la morte del mandante, né per la morte del mandatario se l'impresa continua.
art. 366, n. 6, c.p.c.
La censura è inammissibile se il ricorrente non riassume o trascrive il contenuto dell'atto processuale su cui fonda il motivo.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue il principio della soccombenza; la compensazione resta valutazione discrezionale del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Il mandato conferito da un'impresa a un soggetto per il recupero crediti e per atti connessi all'esercizio dell'impresa non si estingue automaticamente per vicende estintive delle persone giuridiche coinvolte, ove l'attività d'impresa prosegua.
- Il difetto di rappresentanza processuale può risultare sanato per facta concludentia quando la parte rappresentata tenga una condotta processuale incompatibile con la volontà di contestare l'operato del rappresentante.
- L'opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta contro il provvedimento effettivamente lesivo e decisorio: un atto meramente ordinatorio o di direzione del processo non è autonomamente impugnabile nei termini dell'opposizione.
- La doglianza di genericità di un atto processuale è inammissibile in cassazione se il ricorrente non ne riproduce il contenuto in modo autosufficiente.
- La valutazione circa la presenza in atti di un documento, la sua autenticità e la sua natura di originale o copia è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti.
- La regolazione delle spese processuali segue il principio di soccombenza; la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non può essere censurata come regola generale in sede di legittimità.
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