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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45743/2022 del 01/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di condanna del Tribunale di Brindisi del 6/6/2018 (reato ex art. 496 c.p.) sostenendo che la successiva sentenza di non luogo a procedere del G.u.p. del Tribunale di Brindisi del 16/5/2019 (procedimento per reato ex art. 495 c.p.) aveva accertato che il suo effettivo nome era Pietrasanta Gimi e non quello, diverso, con cui gli era stato rilasciato il permesso di soggiorno (Gurabardhi Gimi). Da ciò avrebbe dovuto risultare l'inconciliabilità tra i due giudicati e l'assenza di false generalità al momento della condanna, giustificando così la revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato che la sentenza di non luogo a procedere emessa all'esito dell'udienza preliminare non rientra nella nozione di "altra sentenza penale irrevocabile" ai sensi dell'art. 630 lett. a) c.p.p. e quindi non può costituire motivo di revisione sotto la lett. a). Ha però osservato che, poiché la decisione del G.u.p. si fonda su documenti acquisiti dopo la condanna, l'istanza avrebbe dovuto essere proposta con riferimento alla lett. c) dell'art. 630 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; non è stata disposta la condanna alla somma nella cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.p. lett. a)

    La Corte ha interpretato che la nozione di "altra sentenza penale irrevocabile" non comprende la sentenza di non luogo a procedere pronunciata al termine dell'udienza preliminare, per la sua non definitività ai fini della revisione

  • art. 630 c.p.p. lett. c)

    La Corte ha ritenuto che, se la decisione favorevole al ricorrente si fonda su documentazione nuova successiva alla condanna, la revisione andava prospettata sulla base della lett. c) (nuove prove/elementi sopravvenuti)

  • art. 425 c.p.p.

    Norma richiamata per indicare la natura della decisione del G.u.p. resa all'esito dell'udienza preliminare (non luogo a procedere)

  • art. 496 c.p.

    Norma del reato per cui il ricorrente era stato condannato in primo grado (collegata all'ipotesi di false generalità o simili)

  • art. 495 c.p.

    Norma relativa al procedimento successivo che si è concluso con non luogo a procedere; richiamata nel ricorso come elemento contrastante con la condanna

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; applicata dalla Corte

Massime di principio

  • Una sentenza di non luogo a procedere pronunciata al termine dell'udienza preliminare non è "altra sentenza penale irrevocabile" ai sensi dell'art. 630 lett. a) c.p.p. e quindi non costituisce, di per sé, titolo per la revisione sotto tale lett. a).
  • Se il nuovo elemento favorevole al condannato è costituito da documenti o prove sopravvenuti dopo la condanna, la richiesta di revisione va prospettata ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p., non alla lett. a).
  • La scelta del corretto fondamento normativo per la revisione è essenziale: errata qualificazione può comportare l'inammissibilità dell'istanza anche se gli elementi sostanziali sono a favore del ricorrente.
  • La Corte di Cassazione può rigettare un ricorso per ragioni diverse da quelle indicate dalla Corte territoriale purché la soluzione sia corretta in diritto.
  • In caso di inammissibilità del ricorso il giudice può condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; la condanna alla cassa delle ammende è invece rimessa al giudice e non automatica.

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