Cassazione Penale, Sentenza n. 35293/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che aveva rigettato il reclamo avverso la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio di disciplina del carcere di Terni. Il motivo principale del ricorso è che il difensore aveva trasmesso, via PEC il 15/01/2024, istanza di rinvio per legittimo impedimento relativa all'udienza fissata per il 18/01/2024; tale istanza è risultata regolarmente pervenuta ma il Tribunale non ha provveduto né l'ha menzionata, ha comunque tenuto l'udienza constatando l'assenza del difensore e nominando un difensore d'ufficio. È stato anche dedotto un secondo motivo relativo all'assenza della sottoscrizione del cancelliere.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la mancata considerazione dell'istanza di rinvio, formalmente e regolarmente trasmessa via PEC, determina la nullità assoluta dell'udienza e di tutti gli atti successivamente compiuti. Per tale ragione l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Perugia per nuovo giudizio. Il secondo motivo relativo alla sottoscrizione del cancelliere è stato dichiarato assorbito in conseguenza dell'annullamento disposto per il primo motivo.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
La norma è interpretata nella parte in cui prevede la nullità per violazioni che incidono sulla validità dell'udienza: la mancata considerazione di una istanza di rinvio regolarmente trasmessa integra una nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi.
art. 179 cod. proc. pen.
Conferma la nullità degli atti processuali quando viene meno una garanzia procedurale essenziale; richiamata per sostenere l'effetto annullatorio derivante dall'omessa pronuncia sull'istanza di rinvio.
art. 420 ter cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in connessione alle comunicazioni e notificazioni telematiche; nel caso la questione dell'avvenuta trasmissione via PEC è rilevante per dimostrare la tempestività e regolarità dell'istanza, anche se la Corte ha deciso sulla base degli artt. 178 e 179.
art. 97 cod. proc. pen.
Prevvede la designazione del difensore d'ufficio in caso di assenza del difensore di fiducia; la nomina d'ufficio non ha sanato la violazione procedimentale relativa all'omessa valutazione dell'istanza di rinvio.
art. 125 e art. 181 cod. proc. pen.
Richiamate dal ricorrente con riferimento alla presunta nullità per assenza della sottoscrizione del cancelliere; la Corte ha ritenuto tale doglianza assorbita dall'annullamento disposto per la violazione più grave (omessa considerazione dell'istanza di rinvio).
Massime di principio
- Una istanza di rinvio per legittimo impedimento inviata regolarmente e tempestivamente (anche via PEC) deve essere esaminata e decisione esplicita: l'omessa considerazione comporta nullità assoluta dell'udienza e degli atti successivi.
- La semplice nomina di un difensore d'ufficio in udienza non sanifica automaticamente l'omessa valutazione di una richiesta di rinvio formulata dal difensore di fiducia e regolarmente trasmessa.
- Questioni formali (es. mancanza di sottoscrizione del cancelliere) possono essere assorbite se il giudice annulla l'atto per una violazione procedurale di maggiore rilevanza; tuttavia non vanno sottovalutate se decisive per la correttezza formale degli atti.
- In presenza di omissioni procedurali riguardanti la comunicazione/trasmissione telematica, è essenziale conservare le ricevute PEC e gli elementi che provano la regolare avvenuta trasmissione per poter far valere la nullità o ottenere l'annullamento con rinvio.
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