Sentenza n. 13806/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di attribuzione degli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici relativi agli anni 2015-2018, nonché gli atti statali presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le imprese ricorrenti hanno impugnato il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute della Regione Marche che attribuiva loro gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, unitamente al decreto ministeriale del 6 luglio 2022 di certificazione del superamento del tetto, al decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, alla circolare ministeriale del 29 luglio 2019, all’Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, all’Intesa Stato-Regioni del 28 settembre 2022 e agli ulteriori atti adottati ai sensi dell’art. 18 d.l. n. 115/2022. Nel corso del giudizio le ricorrenti hanno dichiarato di avere effettuato il pagamento previsto dalla disciplina sopravvenuta e hanno chiesto la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, poiché la Regione non aveva depositato la documentazione richiesta dalla stessa disposizione. Ha tuttavia ritenuto che il pagamento effettuato dalle ricorrenti fosse idoneo a determinare il venir meno dell’interesse alla decisione di merito e, quindi, del potere-dovere del giudice di pronunciarsi sull’impugnazione. Il pagamento, infatti, consente di ottenere l’estinzione dell’obbligazione relativa agli anni 2015-2018 mediante versamento di una somma ridotta, ma realizza un bene della vita diverso da quello perseguito con il ricorso, originariamente diretto all’eliminazione dei provvedimenti impugnati senza pagamento. Per tale ragione il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché definito con cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95
«l’integrale versamento dell’importo di cui al primo periodo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti»
Il pagamento integrale dell’importo previsto dalla disciplina sopravvenuta estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse all’obbligo di pagamento; nel caso concreto, pur non essendo possibile dichiarare la cessazione della materia del contendere per mancanza della documentazione regionale prescritta, il pagamento ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a.
Richiamati quali disposizioni processuali applicate per la definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente adempie a una disciplina sopravvenuta che estingue l’obbligazione oggetto della controversia e preclude ulteriori azioni giurisdizionali sul medesimo obbligo, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione di merito sull’impugnazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso quando il sopravvenuto conseguimento di un’utilità non coincide con il bene della vita originariamente perseguito mediante l’impugnazione; in tal caso non ricorre necessariamente la cessazione della materia del contendere.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere prevista da una disciplina speciale richiede il deposito della documentazione prescritta dalla stessa disciplina; in mancanza, il giudice può comunque dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse se tale carenza risulta aliunde provata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 1663/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 124/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 125/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 126/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 127/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 lug 2026Sentenza n. 128/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →