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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28391/2021 del 15/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della sopravvenuta definizione della lite e ha dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le avevano anticipate, in applicazione dell'art. 46, comma 3, del medesimo decreto.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione con cui era stata irrogata a una società una sanzione per indebita compensazione di IVA oltre il limite di euro 516.456,90. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che l'innalzamento del limite di compensazione operato dalla L. n. 147 del 2013 avesse reso la condotta non più punibile, poiché le compensazioni effettuate erano inferiori al nuovo tetto di euro 700.000,00. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione ha chiesto l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, deducendo che la contribuente aveva presentato domanda di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che la lite risultava definita secondo tale normativa.

Norme richiamate

  • art. 6, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    Richiamato come base normativa della domanda di definizione della lite presentata dalla contribuente e della sopravvenuta definizione del rapporto controverso.

  • art. 46, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Applicato per dichiarare l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso.

  • art. 46, terzo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato per regolare le spese, poste a carico delle parti che le avevano anticipate.

  • L. 27 dicembre 2013, n. 147

    Indicata dal giudice di merito come fonte dell'innalzamento del limite di compensazione IVA rilevante ai fini della non punibilità della condotta contestata.

Massime di principio

  • Quando sopravviene la definizione della lite fiscale secondo una procedura normativa di chiusura della controversia, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario.
  • In presenza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola speciale prevista dal processo tributario e possono essere poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
  • La sopravvenienza normativa che innalza il limite di rilevanza di una condotta tributaria può incidere sulla permanenza dell'interesse alla decisione, ma se il rapporto è definito per altra via processuale la Corte non entra nel merito del motivo di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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