Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41000/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di falso ideologico relativo al visto di congruità dei compensi del 15 aprile 2014, e chiede l'annullamento sostenendo che il reato di falso è istantaneo e si sarebbe consumato prima (con la formazione della lettera di incarico e la sua presentazione al 10/12/2013). Argomenta che, computando i giorni di sospensione del termine della prescrizione (a suo dire 237 giorni), il termine massimo di prescrizione sarebbe maturato il 4 febbraio 2022, quindi anteriore alla sentenza di primo grado del 26 aprile 2022, con conseguente estinzione del reato già prima della pronuncia di primo grado e la caducazione delle statuizioni civili.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Rigetta la tesi del ricorrente ritenendola manifestamente infondata e conferma l'interpretazione della Corte di appello: si è trattato di un caso di 'falso per induzione' e il reato si è consumato con la formazione dell'atto pubblico ideologicamente falso (il visto di congruità) in data 15 aprile 2014. Il calcolo della prescrizione, tenuto conto di 227 giorni di sospensione, porta alla scadenza del termine il 30 maggio 2022, cioè dopo la pronuncia di primo grado del 26 aprile 2022; pertanto opera l'art. 578 cod. proc. pen. (conseguenze dalla pronuncia di primo grado) e la sentenza impugnata resta confermata. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in Euro 4.000,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 48 cod. pen.

    Norma che attribuisce responsabilità a chi induce un altro a commettere il fatto costituente reato; combinata con l'art. 479 configura la fattispecie del cosiddetto 'falso per induzione', dove l'autore dell'inganno (mediatore) è responsabile per il falso commesso dall'autore immediato che è stato indotto in errore.

  • art. 479 cod. pen.

    Riferimento alla fattispecie di falso ideologico in atti pubblici; nella specie collegato all'art. 48 per qualificare come falso ideologico la condotta dell'autore dell'inganno che ha determinato l'atto pubblico ideologicamente falso (visto di congruità).

  • art. 578 cod. proc. pen.

    Applicata per effetto della pronuncia di primo grado: poiché la prescrizione non era maturata prima della sentenza di primo grado, opera la disciplina che sospende/interrompe gli effetti prescrizionali dopo la condanna di primo grado; di conseguenza la declaratoria di estinzione per prescrizione anteriore al primo grado non è fondata.

Massime di principio

  • Nel caso di 'falso per induzione' il momento di consumazione del reato è quello in cui si forma l'atto pubblico ideologicamente falso (cioè l'atto emesso dall'ente o ufficiale indotto), non il momento di formazione del documento preparatorio posto in essere dall'induttore.
  • Quando si contesta un falso che si realizza tramite l'intervento di un ordine o ente pubblico (visto, parere, timbro), la data rilevante per la prescrizione è la data di formazione dell'atto pubblico rilasciato dall'ente, non la data di redazione dei documenti preliminari.
  • La combinazione degli artt. 48 e 479 cod. pen. attribuisce responsabilità a chi induce l'errore: il processo deve distinguere tra autore immediato (chi materialmente forma l'atto pubblico) e autore mediatamente responsabile (chi ha indotto l'atto), e la qualifica giuridica del fatto dipende da tale distinzione.
  • Il calcolo dei termini di prescrizione richiede attenzione alle sospensioni e ai rinvii processuali: errori nel computo dei giorni di sospensione possono determinare esiti diversi sulla tempestività della prescrizione.
  • La pronuncia di primo grado può incidere sulla prescrizione (per es., sospendendone l'effetto o interrompendola secondo norme procedurali applicabili), perciò se la prescrizione non si è perfezionata prima della sentenza di primo grado la posizione dell'imputato può cambiare nei gradi successivi.
  • Anche quando il reato penale risulta estinto per prescrizione, la corte può comunque confermare o determinare gli effetti civili (risarcimento), salvo diversa statuizione motivata e richiesta; la caducazione automatica delle statuizioni civili non è automatica a ogni estinzione per prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.