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Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Venezia, Sezione 2

per l'annullamento - del bando di concorso di cui al D.D. n. 499/2020 avente per oggetto “concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”; - del D.D. n. 23 del 05 gennaio 2022 avente per oggetto “Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499 - Concorso ordinario personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado”. - della graduatoria di merito pubblicata per la classe di concorso -OMISSIS- pubblicata dalla Regione Veneto l’11 luglio 2022 poi ripubblicata il 26 luglio 2022, relativamente al concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella parte, in cui in relazione al punteggio dei titoli, risultano assegnati punti 11,25 piuttosto che punti 20 come previsto dalla tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021; - del decreto emesso l’11 luglio 2022 e del decreto emesso il 26 luglio 2022 a firma del Direttore generale dell'USR Veneto con cui è stata disposta la pubblicazione della graduatoria generale di merito per la classe di concorso -OMISSIS- nella parte in cui in relazione al punteggio dei titoli risultano assegnati punti 11,25 piuttosto che punto 20 come previsto dalla tabella di cui all'Allegato B del D.M. n. 326 del 9 novembre 2021; - di tutti i verbali della Commissione giudicatrice nominata per la classe di concorso -OMISSIS- nonché di tutti i verbali di correzione relativi all'assegnazione dei punteggi per i titoli del ricorrente; - di tutti gli atti della procedura e, in particolare, di tutti i verbali delle successive riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente ed assegnati i voti; - del bando di concorso nonché della relativa tabella di cui all'Allegato B, nella parte in cui risulta lesiva degli interessi del ricorrente; - di ogni atto preordinato, consequenziale o connesso; nonché per la condanna al risarcimento per equivalente o in forma specifica mediante la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all’assegnazione del punteggio così come sopra indicato con conseguente rettifica della graduatoria in relazione alle classi di concorso -OMISSIS-;

Giustizia amministrativa202201328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito del concorso ordinario per il personale docente, nella parte relativa all’attribuzione di 11,25 punti per i titoli anziché 20, nonché gli atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo la riassunzione del giudizio dal TAR Lazio al TAR Veneto per ragioni di competenza territoriale, ha impugnato il bando del concorso ordinario per titoli ed esami destinato al reclutamento del personale docente, i decreti modificativi, la graduatoria di merito relativa alla classe di concorso interessata, i verbali della commissione e gli atti di valutazione dei titoli. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione della tabella dei titoli valutabili allegata al D.M. n. 326/2021, la violazione degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, il difetto di motivazione e la violazione del legittimo affidamento. In particolare, ha sostenuto che il diploma accademico di secondo livello avrebbe dovuto essere valutato con 12,5 punti anziché con il punteggio attribuito; che gli sarebbero spettati ulteriori 7,5 punti per premi conseguiti in concorsi musicali; e che avrebbero dovuto essergli riconosciuti ulteriori 5 punti per 24 crediti formativi accademici. Ha chiesto anche il risarcimento del danno, in forma equivalente o specifica, mediante la rettifica della graduatoria e l’attribuzione del punteggio ritenuto corretto.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. I motivi sono stati esaminati congiuntamente perché connessi. Quanto al titolo di studio, il punteggio era stato attribuito automaticamente dalla piattaforma sulla base dei dati dichiarati dal candidato. La lex specialis prevedeva la conversione in centesimi dei voti non espressi in centesimi e l’arrotondamento delle eventuali frazioni solo dopo tale conversione. Il voto dichiarato di 9,50/10 equivaleva a 95/100, cioè a un numero intero, sicché non vi era alcuna frazione da arrotondare; l’interpretazione del ricorrente, diretta ad arrotondare prima il voto espresso in decimi, è stata ritenuta errata. Quanto ai premi, l’USR ha chiarito che un premio non era riferibile ad alcun concorso individuato, un altro era stato correttamente valutato con 1,25 punti, il primo premio non era stato riconosciuto perché conseguito in formazione di duo e non come solista, e un ulteriore premio non era riferibile ad alcun concorso individuato. Il ricorrente non ha contestato tali chiarimenti istruttori. Quanto ai 24 crediti formativi, il TAR ha ritenuto legittima la mancata attribuzione di punteggio, poiché tali crediti costituivano requisito di partecipazione e non titolo valutabile. Sono state respinte anche le censure di difetto di motivazione e lesione dell’affidamento: l’attribuzione di un punteggio numerico è sufficiente quando i criteri di valutazione siano predeterminati dalla lex specialis, e non può configurarsi lesione dell’affidamento quando l’amministrazione abbia applicato correttamente le regole del bando. Conseguentemente è stata respinta anche la domanda risarcitoria, per assenza di illegittimità dell’azione amministrativa. Spese compensate per giusti motivi legati alla natura degli interessi coinvolti.

Norme richiamate

  • D.D. n. 499/2020

    concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado

    Il bando e la relativa disciplina costituiscono la lex specialis della procedura, vincolante per amministrazione e candidati.

  • D.D. n. 23/2022

    Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499

    Atto modificativo della disciplina del concorso impugnato insieme al bando e agli atti applicativi.

  • D.M. n. 326/2021, Allegato B

    Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o inferiori a 0,50

    L’arrotondamento opera sulle eventuali frazioni risultanti dopo la conversione del voto in centesimi; il voto di 9,50/10, convertito in 95/100, è un numero intero e non deve essere ulteriormente arrotondato.

  • artt. 1, 2 e 3 l. n. 241/1990

    Le relative censure sono state ritenute infondate; il giudice ha escluso il difetto di motivazione perché il punteggio numerico era fondato su criteri predeterminati dalla lex specialis.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, quando la lex specialis prevede la conversione in centesimi di un voto espresso in altra scala e l’arrotondamento delle frazioni, l’arrotondamento deve essere effettuato sul risultato della conversione; un risultato intero in centesimi non costituisce una frazione da arrotondare, anche se il voto originario presenta una parte decimale.
  • I crediti o altri titoli richiesti come requisito necessario di partecipazione a una procedura concorsuale non sono valutabili anche come titoli aggiuntivi, salvo che la disciplina della procedura lo preveda espressamente.
  • Nelle procedure concorsuali, l’attribuzione di un punteggio numerico assolve l’obbligo di motivazione quando i criteri di valutazione siano predeterminati e conoscibili nella lex specialis, consentendo di ricostruire il percorso valutativo.
  • Non sussiste lesione del legittimo affidamento del candidato quando l’amministrazione abbia applicato correttamente le regole del bando e della disciplina concorsuale.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDifetto di motivazioneLegittimo affidamentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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