Regolamento (UE) 2020/1160
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 della Commissione del 5 agosto 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d’aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di un anno, fino al 31 agosto 2021, i periodi di approvazione di un gruppo di sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari. La misura si giustifica con il ritardo nella valutazione delle domande di rinnovo, ritardo non imputabile ai richiedenti, e serve a evitare che le approvazioni scadano prima della decisione sul rinnovo. Il testo modifica di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando le date di scadenza nell’allegato.
Proroga al 31 agosto 2021 dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica dell’elenco di sostanze approvate del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, per le quali erano pendenti domande di rinnovo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Riguarda in particolare i titolari/richiedenti delle domande di rinnovo e, indirettamente, gli operatori del settore dei prodotti fitosanitari negli Stati membri dell’UE. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE. Non disciplina nuove approvazioni, ma soltanto la proroga dei termini di scadenza già esistenti.
Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1160 interviene sul sistema di approvazione delle sostanze attive previsto dal regolamento (CE) n. 1107/2009, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La finalità è evitare che talune sostanze attive perdano l’approvazione prima della conclusione delle procedure di rinnovo, già avviate ma ritardate per cause non imputabili ai richiedenti.
Contesto normativo e presupposti
La Commissione richiama l’allegato, parte A, del regolamento (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Ricorda inoltre che le domande di rinnovo sono state presentate in conformità del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che disciplina la procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive.
La proroga è motivata dal ritardo nella valutazione scientifica e amministrativa delle sostanze, ritardo che la Commissione considera estraneo alla sfera di controllo dei richiedenti. In assenza di un intervento, le approvazioni sarebbero scadute prima dell’adozione delle decisioni di rinnovo o di mancato rinnovo.
Sostanze interessate e nuova scadenza
L’allegato del regolamento modifica, riga per riga, la data di scadenza dell’approvazione per le seguenti sostanze attive, portandola al 31 agosto 2021:
- solfato di alluminio e ammonio;
- silicato di alluminio;
- farina di sangue;
- carbonato di calcio;
- biossido di carbonio;
- estratto di melaleuca alternifolia;
- residui di distillazione dei grassi;
- acidi grassi da C7 a C20;
- estratto d’aglio;
- acido gibberellico;
- gibberelline;
- proteine idrolizzate;
- solfato di ferro;
- kieselgur (terra diatomacea);
- oli vegetali/olio di colza;
- idrogenocarbonato di potassio;
- sabbia di quarzo;
- olio di pesce;
- repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora;
- feromoni di lepidotteri a catena lineare;
- tebuconazolo;
- urea.
Effetti sulle procedure di rinnovo
Il regolamento non decide sul merito del rinnovo delle singole sostanze, ma assicura continuità giuridica fino alla conclusione delle procedure. Il testo prevede, in via di coordinamento, che:
- se una sostanza non viene rinnovata, la data di scadenza debba coincidere con quella già prevista prima della presente proroga, oppure, se successiva, con l’entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo;
- se una sostanza viene rinnovata, la relativa data di applicazione debba essere fissata, per quanto possibile, alla data più vicina consentita dalle circostanze.
Entrata in vigore
Poiché le approvazioni sarebbero scadute il 31 agosto 2020, il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il provvedimento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati sulla durata delle approvazioni elencate.
Disposizioni principali
Proroga delle approvazioni
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per sostituire con il 31 agosto 2021 la data di scadenza dell’approvazione per le sostanze attive elencate: solfato di alluminio e ammonio, silicato di alluminio, farina di sangue, carbonato di calcio, biossido di carbonio, estratto di melaleuca alternifolia, residui di distillazione dei grassi, acidi grassi da C7 a C20, estratto d’aglio, acido gibberellico, gibberelline, proteine idrolizzate, solfato di ferro, kieselgur (terra diatomacea), oli vegetali/olio di colza, idrogenocarbonato di potassio, sabbia di quarzo, olio di pesce, repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/grasso di pecora, feromoni di lepidotteri a catena lineare, tebuconazolo e urea.
Ragioni della proroga
La Commissione constata che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ma la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi indipendenti dai richiedenti. Poiché le approvazioni sarebbero scadute prima della decisione sul rinnovo, è necessario prorogare i rispettivi periodi di approvazione.
Coordinamento con l’esito delle procedure di rinnovo
Se in seguito venga adottato un regolamento che non rinnova l’approvazione di una sostanza attiva inclusa nel presente atto, la data di scadenza va fissata alla stessa data prevista prima dell’adozione del presente regolamento oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece venga adottato un regolamento di rinnovo, la nuova data di applicazione deve essere stabilita, per quanto possibile, alla data più vicina consentita dalle circostanze.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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