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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1156

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 della Commissione del 4 agosto 2020 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 della Commissione sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati acciai anticorrosione leggermente modificati

Normativa europea32020R1156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento accerta che il dazio antidumping definitivo imposto sugli acciai anticorrosione cinesi è stato eluso mediante leggere modifiche del prodotto e conseguente classificazione sotto codici doganali diversi. Per questo motivo estende le misure esistenti al prodotto leggermente modificato, dispone la riscossione del dazio sulle importazioni registrate e prevede un regime di esenzione per due produttori esportatori specificamente identificati. Il provvedimento si fonda sul regolamento di base antidumping e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.

Estensione del dazio antidumping definitivo già imposto sugli acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di acciai anticorrosione leggermente modificati per elusione delle misure.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione a caldo di zinco e/o alluminio e/o magnesio, con o senza ulteriori trattamenti superficiali, originari della Repubblica popolare cinese, che rientrano nella definizione del prodotto oggetto dell’inchiesta e che sono stati individuati come versione leggermente modificata del prodotto soggetto alle misure antidumping iniziali. Restano esclusi gli acciai inossidabili, gli acciai al silicio "magnetici", gli acciai rapidi, i prodotti solo laminati a caldo o a freddo e il prodotto già definito nel regolamento iniziale. Sono previste esenzioni per specifici produttori esportatori indicati nel regolamento, subordinatamente a condizioni documentali; la disciplina si applica alle importazioni registrate in conformità al regolamento di apertura 2019/1948 e cessa l’applicazione della registrazione su invito della Commissione.

Estensione del dazio antidumping sugli acciai anticorrosione cinesi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1156 interviene nel quadro delle misure antidumping già vigenti sugli acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione ha ritenuto che tali misure fossero state eluse mediante leggere modifiche del prodotto, tali da consentire l’importazione di merci sostanzialmente equivalenti sotto codici doganali diversi.

Ambito materiale e prodotto interessato

Il regolamento distingue tra il prodotto oggetto delle misure originarie e il prodotto oggetto dell’inchiesta per elusione. Il primo riguarda specifici prodotti laminati piatti di ferro o acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione a caldo di zinco e/o alluminio, passivati chimicamente, con determinati tenori massimi/minimi di carbonio, alluminio, niobio, titanio e vanadio. Il secondo comprende prodotti molto simili, ma con rivestimento anche di magnesio, eventuale lega di silicio, e con diversa soglia compositiva; restano esclusi gli acciai inossidabili, gli acciai magnetici, gli acciai rapidi e i prodotti solo laminati a caldo o a freddo.

Presupposti dell’estensione per elusione

La Commissione ha avviato l’inchiesta d’ufficio sulla base di elementi prima facie sufficienti, tra cui la modificazione della configurazione degli scambi dopo l’istituzione dei dazi, l’assenza di una plausibile giustificazione economica diversa dall’elusione e l’indebolimento degli effetti riparatori delle misure. Nel corso dell’inchiesta ha rilevato un livello di cooperazione molto basso da parte degli esportatori cinesi nonostante l’invito a collaborare e la possibilità di chiedere un’esenzione.

Modificazione della configurazione degli scambi e pratiche elusorie

La Commissione ha ritenuto che vi sia stata una significativa sostituzione delle importazioni del prodotto originario soggetto a dazio con importazioni del prodotto leggermente modificato. Sono stati richiamati dati quantitativi che mostrano la quasi scomparsa delle importazioni del prodotto in esame dopo l’introduzione delle misure e il parallelo aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, soprattutto dal 2017 in poi. Le pratiche di elusione consistono, secondo la Commissione, in leggere modifiche del prodotto volte a farlo rientrare in codici doganali non soggetti alle misure.

Indebolimento degli effetti riparatori e dumping

La Commissione ha concluso che le misure risultavano indebolite sia in termini di prezzi sia di volumi. In particolare, le importazioni del prodotto leggermente modificato erano significative e a prezzi inferiori rispetto ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione nel periodo di riferimento. Inoltre, applicando il confronto tra il valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale e i prezzi all’esportazione stimati, è emerso un margine di dumping di circa il 14 % per gli esportatori che non hanno collaborato.

Estensione delle misure e riscossione del dazio

Alla luce delle conclusioni dell’inchiesta, il regolamento estende il dazio antidumping definitivo alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario della RPC. L’estensione si applica anche alle importazioni registrate in base al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948, e il dazio va riscosso su tali importazioni secondo le regole previste dal regolamento di base.

Esenzioni individuali e condizioni probatorie

Due gruppi di produttori esportatori hanno chiesto un’esenzione. La Commissione ha escluso dal beneficio un gruppo per insufficienza di informazioni e ha invece riconosciuto l’esenzione al gruppo Shougang, ritenuto non coinvolto in pratiche di elusione sulla base delle informazioni fornite. L’esenzione si traduce, nell’articolo 1, nell’indicazione di due società con codici aggiuntivi TARIC specifici: Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd (C229) e Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd (C164). Per fruire dell’esenzione è necessaria la presentazione alle dogane di una fattura commerciale conforme alla formula prescritta; in assenza di tale documento, si applica il dazio esteso.

Procedura per nuove domande di esenzione

Il regolamento consente agli operatori interessati di presentare richieste di esenzione per iscritto alla Commissione, in una lingua ufficiale dell’Unione e con firma di un rappresentante autorizzato. La Commissione può concedere l’esenzione mediante decisione a imprese che dimostrino di non eludere le misure antidumping originarie.

Registrazione doganale e applicazione temporale

L’articolo 3 invita le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di apertura. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Constatazione dell’elusione e base giuridica

La Commissione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, ha concluso che il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/186 è stato eluso attraverso importazioni dalla RPC di prodotti leggermente modificati. La decisione si fonda anche sugli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, per l’estensione del dazio e la riscossione sulle importazioni registrate.

Definizione del prodotto interessato e codici doganali

Il regolamento distingue tra il "prodotto in esame" soggetto alle misure originarie e il "prodotto oggetto dell’inchiesta" per la possibile elusione. Quest’ultimo comprende acciai anticorrosione leggermente modificati, con diversa composizione chimica e/o rivestimento, classificati in specifici codici NC/TARIC elencati nell’articolo 1 e nei considerando, ma restano esclusi gli acciai inossidabili, gli acciai magnetici, gli acciai rapidi e i prodotti solo laminati a caldo o a freddo.

Estensione del dazio antidumping e riscossione sulle importazioni registrate

L’articolo 1 estende il dazio antidumping definitivo alle importazioni del prodotto leggermente modificato originario della RPC. Il dazio esteso è riscosso sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948, in combinato disposto con l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base.

Esenzioni per specifici esportatori e condizioni documentali

Le misure estese non si applicano ai prodotti fabbricati da Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd (codice aggiuntivo TARIC C229) e Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd (codice aggiuntivo TARIC C164). L’esenzione opera solo se alle autorità doganali è presentata una fattura commerciale valida contenente la dichiarazione prescritta dal regolamento; in mancanza, si applica il dazio antidumping esteso.

Procedura per le richieste di esenzione

L’articolo 2 disciplina la presentazione delle richieste di esenzione: devono essere formulate per iscritto in una lingua ufficiale dell’Unione, firmate da un soggetto autorizzato e inviate alla Direzione generale del Commercio della Commissione. La Commissione può concedere l’esenzione con decisione, purché l’impresa richiedente non eluda le misure antidumping originarie.

Sospensione della registrazione delle importazioni

L’articolo 3 invita le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni disposta con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1948.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedazi antidumpingdifesa commercialeelusione delle misure commercialicommercio internazionaledogane

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