Regolamento (UE) 2020/2012
Regolamento delegato (UE) 2020/2012 della Commissione del 5 agosto 2020 che modifica il regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione che istituisce un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo per quanto riguarda il periodo di applicazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato proroga di due anni l’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco già prevista per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo. La modifica è adottata sulla base di ulteriori evidenze scientifiche e delle valutazioni dello CSTEP, con l’obiettivo di evitare costi sproporzionati e l’interruzione delle attività di pesca interessate. L’unica modifica normativa consiste nell’estensione del periodo di applicazione dell’esenzione fino al 31 dicembre 2023, con applicazione dal 1° gennaio 2021.
Proroga fino al 31 dicembre 2023 dell’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo.
Ambito di applicazione
Si applica alle attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo già ricomprese nel regolamento delegato (UE) 2018/161, in particolare alla pesca con reti da traino pelagiche e/o ciancioli per acciuga, sardina, sgombro e suro nelle sottozone CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 (Mediterraneo occidentale), 17 e 18 (Mar Adriatico), 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 (Mediterraneo sudorientale). Riguarda le catture di specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione ai sensi dell’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241. Si applica nell’Unione europea e, per effetto del regolamento, a decorrere dal 1° gennaio 2021; non modifica il contenuto sostanziale dell’esenzione, ma soltanto il periodo di applicazione. Restano fermi il termine originario del regolamento 2018/161 e la necessità di rispettare l’ambito materiale dell’esenzione.
Proroga dell’esenzione de minimis per la pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo
Il regolamento delegato (UE) 2020/2012 interviene sul regolamento delegato (UE) 2018/161, che aveva istituito un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo. La proroga viene giustificata dalla Commissione con esigenze di continuità operativa del settore, prevenzione di costi sproporzionati nella gestione delle catture indesiderate e risultati delle valutazioni scientifiche dello CSTEP.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla politica comune della pesca persegue l’eliminazione progressiva dei rigetti in mare mediante l’obbligo di sbarco delle catture soggette a limiti di cattura; nel Mar Mediterraneo l’obbligo si estende anche alle catture di specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241. L’esenzione de minimis già prevista dal regolamento delegato (UE) 2018/161 consente il rigetto di una piccola percentuale di tali catture, per evitare oneri sproporzionati nelle attività di pesca interessate.
Ambito dell’esenzione prorogata
L’esenzione riguarda la pesca di piccoli pelagici con reti da traino pelagiche e/o ciancioli per la cattura di acciuga, sardina, sgombro e suro nelle sottozone CGPM 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.1, 11.2 e 12 (Mediterraneo occidentale), 17 e 18 (Mar Adriatico) e 15, 16, 19, 20, 22, 23 e 25 (Mediterraneo sudorientale). La Commissione evidenzia che si tratta di catture simultanee di specie diverse, in quantitativi altamente variabili e sbarcate in punti di sbarco geograficamente distribuiti lungo la costa, circostanza che rende complessa la gestione operativa dei rigetti.
Valutazione scientifica e giustificazione della proroga
Nel maggio 2020 i gruppi ad alto livello Pescamed, Adriatica e Sudestmed hanno presentato prove scientifiche per ottenere la proroga dell’esenzione. Lo CSTEP, dopo una prima richiesta di elementi aggiuntivi riguardo ai livelli dei rigetti comunicati, ha successivamente ritenuto, alla luce delle integrazioni fornite nel giugno 2020, che i criteri scientifici per la proroga fossero soddisfatti. La Commissione richiama anche il fatto che la raccolta dati sui rigetti deve ancora essere migliorata, ma ritiene opportuno garantire la continuità delle attività economiche e della campagna di pesca.
Modifica puntuale del regolamento 2018/161
La modifica è essenziale e limitata al solo periodo di applicazione: il nuovo testo dell’articolo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2018/161 stabilisce che l’esenzione si applica fino al 31 dicembre 2023. Non vengono introdotti nuovi obblighi sostanziali, né nuove condizioni di accesso, ma solo un’estensione temporale dell’assetto già vigente.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma produce effetti dal 1° gennaio 2021. La scelta della decorrenza anticipata rispetto all’entrata in vigore formale è motivata da esigenze di certezza del diritto e dalla scadenza del regolamento originario al 31 dicembre 2020. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Proroga del periodo di applicazione dell’esenzione
L’articolo 1 modifica l’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2018/161 sostituendone il secondo comma con la previsione secondo cui l’esenzione de minimis si applica fino al 31 dicembre 2023, invece che fino al 31 dicembre 2020.
Presupposti e motivazione della proroga
La Commissione fonda la proroga sulle prove scientifiche presentate dagli Stati membri interessati e sulla valutazione dello CSTEP, che ha ritenuto soddisfatti i criteri scientifici per giustificare l’estensione dell’esenzione. Viene richiamata la difficoltà di gestire catture indesiderate in attività di piccola pesca pelagica con catture miste, altamente variabili e sbarcate in diversi punti lungo la costa.
Ambito materiale dell’esenzione richiamata
La misura riguarda le catture di acciuga, sardina, sgombro e suro effettuate con reti da traino pelagiche e/o ciancioli nelle sottozone CGPM del Mediterraneo occidentale, dell’Adriatico e del Mediterraneo sudorientale, con riferimento alle specie soggette a taglie minime di riferimento per la conservazione di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 5 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1158
- Regolamento · 5 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1159
- Regolamento · 5 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1160
- Regolamento · 4 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1156
- Regolamento · 6 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1564
- Regolamento · 6 ago 2020Regolamento (UE) 2020/1166
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →