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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1159

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1159 della Commissione del 5 agosto 2020 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 per quanto riguarda l’introduzione di nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari

Normativa europea32020R1159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro UE sulle specifiche di aeronavigabilità supplementari per rafforzare la sicurezza di aeromobili di grandi dimensioni, soprattutto rispetto all’invecchiamento delle strutture, alla corrosione e alla fatica. Impone ai titolari delle approvazioni di progettazione e agli operatori nuovi programmi, valutazioni e dati di manutenzione, con scadenze differenziate e diverse esclusioni per alcuni modelli storici. Introduce inoltre obblighi specifici per la conversione dei compartimenti di classe D e per l’installazione di sistemi di allarme contro le uscite di pista sui velivoli commerciali pesanti di nuova certificazione.

Modifica i regolamenti (UE) n. 1321/2014 e (UE) 2015/640 introducendo nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari per gli aeromobili, in particolare per l’invecchiamento delle strutture, la prevenzione della corrosione, la tolleranza ai danni, i compartimenti di classe D e i sistemi di allarme per le uscite di pista.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori di aeromobili immatricolati in uno Stato membro e di aeromobili immatricolati in paesi terzi ma operati da soggetti sottoposti alla sorveglianza di uno Stato membro; ai titolari e richiedenti di certificati di omologazione (TC), certificati ristretti di omologazione, certificati di omologazione supplementari (STC), approvazioni di modifiche e progetti di riparazione approvati dall’Agenzia; e, per alcuni obblighi, ai proprietari e operatori di velivoli pesanti a turbina certificati dal 1º gennaio 1958 e con domanda di TC presentata prima del 1º gennaio 2019. Talune disposizioni riguardano solo velivoli pesanti impiegati nel trasporto aereo commerciale, con soglie di passeggeri o peso utile, e alcune esclusioni sono previste per modelli elencati in appendice 1, per velivoli non più in servizio, per specifici certificati ristretti destinati a fabbricazione o antincendio, e per taluni casi di modifiche/riparazioni non più incorporate su aeromobili in esercizio.

Modifica dei regolamenti 1321/2014 e 2015/640 per nuovi requisiti di aeronavigabilità supplementari

Il regolamento interviene sul quadro UE della sicurezza aerea per rafforzare i requisiti relativi agli aeromobili di grandi dimensioni, in particolare sotto il profilo dell’invecchiamento strutturale, della corrosione, della fatica e delle conseguenze di modifiche e riparazioni pregresse. La Commissione richiama l’esigenza di mantenere un elevato livello di sicurezza e di uniformare nell’Unione l’applicazione di criteri tecnici già presenti nelle specifiche dell’EASA, ma non sempre vincolanti.

Ambito di applicazione

Il testo si applica agli operatori di aeromobili immatricolati in uno Stato membro e agli operatori di aeromobili immatricolati in paesi terzi quando la sorveglianza è assicurata da uno Stato membro. Sono inoltre coinvolti i titolari di TC, TC ristretti, STC, approvazioni di modifiche e progetti di riparazione, nonché, per alcuni obblighi, i richiedenti di TC o TC ristretti per velivoli pesanti a turbina con domanda presentata prima del 1º gennaio 2019 e certificato rilasciato dopo il 26 agosto 2020.

Definizioni introdotte o ampliate

L’articolo 2 del regolamento 2015/640 viene integrato con definizioni tecniche centrali per l’impianto normativo:

  • LOV: intervallo di validità espresso in cicli/ore di volo entro il quale è dimostrata l’assenza di danni diffusi da fatica.
  • ALS: sezione delle istruzioni per il mantenimento dell’aeronavigabilità contenente limitazioni, sostituzioni obbligatorie e frequenze di ispezione.
  • CPCP: programma sistematico di prevenzione e controllo della corrosione della struttura primaria.
  • WFD: danni diffusi da fatica tali da compromettere la capacità fail-safe o la resistenza residua.
  • FCBS, FCMS, FCS: strutture di base, modificate o comunque critiche dal punto di vista della fatica.
  • DTE, DTI, REG: valutazione della tolleranza ai danni, ispezioni e orientamenti per la valutazione delle riparazioni.

Programma di mantenimento dell’integrità strutturale per aeromobili invecchiati

Il cuore della riforma è rappresentato dai nuovi punti 26.300-26.309. I titolari di TC o TC ristretti relativi a velivoli pesanti a turbina certificati dal 1º gennaio 1958 e con domanda di TC presentata prima del 1º gennaio 2019 devono istituire un programma di mantenimento dell’integrità strutturale conforme ai nuovi requisiti. Il programma deve includere:

  • una valutazione di fatica e tolleranza ai danni della struttura;
  • la predisposizione di DTI volte a prevenire avarie catastrofiche;
  • la determinazione di un LOV e la sua inclusione in un’ALS modificata;
  • un CPCP di riferimento;
  • un processo che garantisca la validità del programma per tutta la vita operativa, anche sulla base dell’esperienza di servizio;
  • l’identificazione delle FCBS per le varie configurazioni del modello.

Sono previste scadenze diverse per l’approvazione da parte dell’Agenzia: ad esempio, l’elenco delle FCBS va presentato entro il 26 agosto 2021; i dati sulle riparazioni e sulle modifiche devono essere approvati entro il 26 febbraio 2022, 26 maggio 2022 o 26 febbraio 2023, a seconda del tema; il LOV e l’ALS devono essere approvati entro il 26 agosto 2022, il 26 febbraio 2025 o il 26 febbraio 2026, a seconda della struttura e dello stato delle prove.

Modifiche esistenti, riparazioni esistenti e STC

Il regolamento dedica un blocco articolato ai dati relativi alla tolleranza ai danni per modifiche, riparazioni e STC già esistenti. I titolari devono riesaminare le modifiche approvate, individuare quelle che incidono sulle strutture critiche, identificare le FCMS correlate e sviluppare DTI e dati di tolleranza ai danni. Per le modifiche approvate dal 1º settembre 2003 si applica un regime più diretto; per quelle anteriori a tale data, gli obblighi dipendono anche dalla collaborazione dell’operatore e dalla tipologia di impiego dell’aeromobile.

Il testo distingue inoltre tra STC e altre modifiche di maggiore entità, imponendo ai titolari di fornire agli operatori il supporto necessario per gestire gli effetti negativi delle modifiche e delle riparazioni sulla struttura del velivolo. In alcuni casi l’obbligo viene meno per modelli non più in servizio o inseriti nell’appendice 1, ma solo se il titolare trasmette preventivamente all’Agenzia gli elenchi e le motivazioni richieste.

Obblighi degli operatori e rapporto con il programma di manutenzione

L’articolo 26.370 collega i nuovi requisiti strutturali al programma di manutenzione dell’aeromobile previsto dal regolamento (UE) n. 1321/2014. Gli operatori o proprietari di velivoli pesanti a turbina devono integrare nel programma di manutenzione:

  • un programma di ispezione basato sulla tolleranza ai danni per velivoli con 30 o più passeggeri o con carico utile superiore a 3 402 kg;
  • strumenti per gestire gli effetti di modifiche e riparazioni sulle strutture critiche, se l’aeromobile opera in conformità alla parte CAT del regolamento (UE) n. 965/2012;
  • un LOV approvato per gli aeromobili con MTOW superiore a 34 019 kg;
  • un CPCP.

La revisione del programma di manutenzione deve avvenire entro il 26 febbraio 2024 per la maggior parte dei requisiti, mentre per il LOV si applica il termine del 26 agosto 2021 o quello successivo di 6 mesi dalla pubblicazione del LOV, se più tardi.

Comparti di classe D e prevenzione delle uscite di pista

Due innovazioni sono rivolte specificamente ai velivoli pesanti impiegati nel trasporto aereo commerciale. Da un lato, il punto 26.157 impone la conversione dei compartimenti di classe D in compartimenti conformi alla classe C, oppure, per i soli aeromobili cargo, alla classe C o E. Dall’altro, il punto 26.205 impone per i velivoli con primo certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato dal 1º gennaio 2025 l’installazione di un sistema di segnalazione e allarme in caso di superamento dei limiti della pista, progettato per avvertire l’equipaggio quando il velivolo rischia di non potersi arrestare entro la distanza disponibile.

Esclusioni e allegato con i modelli non interessati

L’appendice 1 dell’allegato I (parte 26) elenca i modelli di velivoli esentati dalle disposizioni da 26.301 a 26.334. L’elenco comprende, tra gli altri, vari modelli Boeing 707/720/DC-8/DC-9/DC-10/MD-90, Fokker F27/F28, Gulfstream G-159 e G-II/III/IV/V, Convair 440, Learjet 24/25/31/36/35/55/60, Lockheed 1329/188/382/L-1011, CN-235, Sabreliner NA-265, Viking DHC-7, CL-215 e Tupolev TU-204. Il regolamento prevede anche eccezioni per modelli non più operati, per aeromobili non destinati al trasporto civile di passeggeri o carico utile e per taluni certificati ristretti con impiego prevalente in fabbricazione o servizio antincendio.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione generale decorre dal 26 febbraio 2021, con una deroga specifica: il punto 4 dell’allegato II si applica dal 26 agosto 2023. La Commissione evidenzia inoltre che, in considerazione della pandemia di COVID-19, è stato previsto un periodo transitorio per evitare oneri supplementari al settore e facilitare l’adeguamento alle nuove prescrizioni.

Disposizioni principali

Modifiche ai regolamenti 1321/2014 e 2015/640

L’articolo 1 modifica l’allegato I (parte M) del regolamento (UE) n. 1321/2014 aggiungendo al punto M.A.302, lettera d), un rinvio alle disposizioni applicabili dell’allegato I (parte 26) del regolamento (UE) 2015/640. L’articolo 2 sostituisce l’articolo 1 del regolamento 2015/640, amplia le definizioni dell’articolo 2 con i concetti chiave relativi a LOV, ALS, CPCP, WFD, FCBS, FCMS, DTE, DTI, REG e FCS, e riscrive l’allegato I (parte 26).

Ambito soggettivo e oggettivo del regolamento 2015/640

Il regolamento stabilisce specifiche di aeronavigabilità supplementari comuni relative al mantenimento dell’aeronavigabilità e al miglioramento della sicurezza degli aeromobili. Si applica agli operatori di aeromobili immatricolati in uno Stato membro o in un paese terzo operati sotto sorveglianza di uno Stato membro; ai titolari di TC, TC ristretti, STC, approvazioni di modifiche e riparazioni; e, per alcuni casi, ai richiedenti TC o TC ristretti per velivoli pesanti a turbina con domanda presentata prima del 1º gennaio 2019 e certificato rilasciato dopo il 26 agosto 2020.

Requisiti per il mantenimento dell’integrità strutturale durante l’invecchiamento

Per determinati velivoli pesanti a turbina certificati dal 1º gennaio 1958 e con domanda di TC presentata prima del 1º gennaio 2019, il titolare del TC o TC ristretto deve istituire un programma di mantenimento dell’integrità strutturale conforme ai punti 26.301-26.309, effettuare valutazioni di fatica e tolleranza ai danni, definire un limite di validità (LOV), istituire un CPCP, garantire la validità continua del programma sulla base dell’esperienza di servizio e identificare le strutture di base critiche dal punto di vista della fatica (FCBS). Sono previste tempistiche precise per approvazione e attuazione, tra cui 26 febbraio 2023, 26 agosto 2021, 26 agosto 2022, 26 febbraio 2025 e 26 febbraio 2026 a seconda del requisito e della tipologia di struttura.

Obblighi relativi a modifiche, riparazioni e STC

I titolari di approvazioni di modifica e STC devono individuare le modifiche che incidono sulle strutture critiche dal punto di vista della fatica, identificare le FCMS correlate, eseguire valutazioni della tolleranza ai danni e predisporre/approvare DTI. Per alcune modifiche approvate dal 1º settembre 2003 si applicano obblighi più strutturati; per approvazioni anteriori a tale data è previsto un regime specifico. In diversi casi il regolamento richiede che gli elenchi e i dati siano messi a disposizione degli operatori e delle persone tenute alla conformità al punto 26.370.

Comparti di classe D e sistemi di allarme per uscite di pista

Il nuovo punto 26.157 impone agli operatori di velivoli pesanti impiegati nel trasporto aereo commerciale, certificati a partire dal 1º gennaio 1958, di convertire le stive o i vani bagagli di classe D in compartimenti conformi alle specifiche della classe C, oppure, per i soli aeromobili cargo, conformi alla classe C o E. Il punto 26.205 impone che ogni velivolo pesante per trasporto aereo commerciale con primo certificato individuale di aeronavigabilità rilasciato dal 1º gennaio 2025 sia dotato di un sistema di segnalazione e allarme per superamento dei limiti della pista.

Programma di manutenzione dell’aeromobile e obblighi per operatori/proprietari

Il punto 26.370 impone agli operatori o proprietari di velivoli pesanti a turbina certificati dal 1º gennaio 1958 di integrare nel programma di manutenzione ex parte M del regolamento 1321/2014 un programma di ispezione basato sulla tolleranza ai danni, strumenti per gestire gli effetti negativi di modifiche e riparazioni sulle strutture critiche, un LOV approvato per i velivoli con MTOW superiore a 34 019 kg e un CPCP. Sono stabilite scadenze di revisione del programma di manutenzione: 26 febbraio 2024 per i punti i), ii) e iv), e 26 agosto 2021 o 6 mesi dopo la pubblicazione del LOV per il punto iii), secondo il caso.

Esclusioni ed elenchi di modelli non soggetti a talune disposizioni

L’appendice 1 dell’allegato I (parte 26) contiene un elenco di modelli di velivoli per i quali non si applicano le disposizioni da 26.301 a 26.334, tra cui vari modelli Boeing, Douglas, Fokker, Gulfstream, Learjet, Lockheed, CN-235, DHC-7, CL-215 e TU-204. Il regolamento prevede inoltre esclusioni per modelli non più impiegati, per aeromobili non certificati per operazioni civili con trasporto di passeggeri o carico utile, e per taluni certificati ristretti destinati principalmente a fabbricazione o servizio antincendio.

Entrata in vigore e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Si applica dal 26 febbraio 2021, salvo il punto 4 dell’allegato II che si applica dal 26 agosto 2023. È prevista una fase transitoria motivata dalla pandemia di COVID-19 per attenuare gli oneri di conformità per il settore.

Come è indicizzato

Materieaviazione civileaeronavigabilitàsicurezza aereamanutenzione aeronauticacertificazione aeronautica

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