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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11978/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La Direzione Provinciale aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento con metodo sintetico ex art. 38, comma 4, D.P.R. 600/1973 per il reddito IRPEF 2006. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva annullato l'accertamento ritenendo violato il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000. La CGT di secondo grado aveva confermato tale esito rigettando l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: primo, violazione/falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio non si applicasse agli accertamenti da indagini 'a tavolino' e che quindi non potesse derivarne la nullità dell'atto; secondo, violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 e del D.M. 10 settembre 1992, nonché dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992, lamentando l'omesso esame analitico delle prove documentali del contribuente e la motivazione apparente della sentenza d'appello. Il controricorrente eccepiva però l'intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, L. 197/2022.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha ritenuto fondata l'istanza del controricorrente di declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia. Ha verificato la presenza dei presupposti previsti dall'art. 1, commi 186 e 198, L. 197/2022: controversia tributaria con parte l'Agenzia delle Entrate, non rientrante tra quelle escluse, pendenza alla data di entrata in vigore della legge, presentazione della domanda entro il 30 settembre 2023, pagamento della prima rata e mancata notifica del diniego entro il 30 settembre 2024. Conseguentemente ha dichiarato estinto il processo e ha disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. È stata inoltre respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal controricorrente, per mancanza del presupposto della soccombenza dell'altra parte. Non è stata applicata l'ulteriore attestazione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché la definizione del giudizio non rientra tra quelle previste dalla norma e il ricorrente era ammesso alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base dell'accertamento sintetico del reddito IRPEF

  • art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000

    invocato dall'Agenzia come non applicabile agli accertamenti a tavolino; la questione non viene decisa nel merito per sopravvenuta estinzione

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale che sorregge i motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere della prova nella controversia tributaria

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente

  • art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie

  • art. 1, commi 186-202, L. n. 197 del 2022

    consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e, ricorrendone i presupposti, determina l'estinzione del processo

  • art. 1, comma 193, L. n. 197 del 2022

    richiamato per escludere che la controversia rientrasse tra quelle non definibili

  • art. 1, comma 198, primo periodo, L. n. 197 del 2022

    prevede la declaratoria di estinzione del processo a seguito della definizione agevolata

  • art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.

    la domanda di lite temeraria è stata respinta perché manca il presupposto della soccombenza della controparte

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    non applicabile nel caso di estinzione del processo per definizione agevolata, non essendo la formula definitoria tra quelle previste dalla norma

  • art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato insieme all'art. 12, comma 5, D.L. 16/2012 per la prenotazione a debito del contributo unificato

  • art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012

    richiamato insieme all'art. 158 D.P.R. 115/2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    indica la trattazione in camera di consiglio

  • art. 3338/2024; art. 29293/2020; art. 30945/2019

    precedenti richiamati a conforto della declaratoria di estinzione per definizione agevolata

Massime di principio

  • Quando una controversia tributaria rientra nell'ambito applicativo della definizione agevolata prevista dalla legge sopravvenuta, la verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi della procedura comporta la declaratoria di estinzione del giudizio, anche in cassazione, con assorbimento dei motivi di ricorso.
  • Per accedere alla definizione agevolata della lite tributaria è necessario che la controversia sia pendente alla data rilevante, che non ricada tra quelle escluse, che la domanda sia stata presentata nei termini e che sia stato effettuato il versamento dovuto; in difetto anche di uno solo di tali presupposti non opera l'effetto estintivo.
  • La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza della controparte; se il giudizio si chiude per estinzione della lite e non per soccombenza, tale domanda non può essere accolta.
  • La formula di chiusura del giudizio per estinzione da definizione agevolata non integra, di per sé, i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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