Cassazione Civile, Ordinanza n. 11978/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La Direzione Provinciale aveva emesso nei confronti del contribuente un avviso di accertamento con metodo sintetico ex art. 38, comma 4, D.P.R. 600/1973 per il reddito IRPEF 2006. Il contribuente aveva impugnato l'atto e la CTP aveva annullato l'accertamento ritenendo violato il termine dilatorio di cui all'art. 12, comma 7, L. 212/2000. La CGT di secondo grado aveva confermato tale esito rigettando l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: primo, violazione/falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il termine dilatorio non si applicasse agli accertamenti da indagini 'a tavolino' e che quindi non potesse derivarne la nullità dell'atto; secondo, violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 38 D.P.R. 600/1973 e del D.M. 10 settembre 1992, nonché dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992, lamentando l'omesso esame analitico delle prove documentali del contribuente e la motivazione apparente della sentenza d'appello. Il controricorrente eccepiva però l'intervenuta definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 1, commi 186-202, L. 197/2022.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha ritenuto fondata l'istanza del controricorrente di declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata della controversia. Ha verificato la presenza dei presupposti previsti dall'art. 1, commi 186 e 198, L. 197/2022: controversia tributaria con parte l'Agenzia delle Entrate, non rientrante tra quelle escluse, pendenza alla data di entrata in vigore della legge, presentazione della domanda entro il 30 settembre 2023, pagamento della prima rata e mancata notifica del diniego entro il 30 settembre 2024. Conseguentemente ha dichiarato estinto il processo e ha disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. È stata inoltre respinta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dal controricorrente, per mancanza del presupposto della soccombenza dell'altra parte. Non è stata applicata l'ulteriore attestazione sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, poiché la definizione del giudizio non rientra tra quelle previste dalla norma e il ricorrente era ammesso alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 38, comma 4, D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato come base dell'accertamento sintetico del reddito IRPEF
art. 12, comma 7, L. n. 212 del 2000
invocato dall'Agenzia come non applicabile agli accertamenti a tavolino; la questione non viene decisa nel merito per sopravvenuta estinzione
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale che sorregge i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione all'onere della prova nella controversia tributaria
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato come parametro del vizio di motivazione apparente
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie
art. 1, commi 186-202, L. n. 197 del 2022
consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e, ricorrendone i presupposti, determina l'estinzione del processo
art. 1, comma 193, L. n. 197 del 2022
richiamato per escludere che la controversia rientrasse tra quelle non definibili
art. 1, comma 198, primo periodo, L. n. 197 del 2022
prevede la declaratoria di estinzione del processo a seguito della definizione agevolata
art. 96, commi 1 e 3 c.p.c.
la domanda di lite temeraria è stata respinta perché manca il presupposto della soccombenza della controparte
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non applicabile nel caso di estinzione del processo per definizione agevolata, non essendo la formula definitoria tra quelle previste dalla norma
art. 158, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato insieme all'art. 12, comma 5, D.L. 16/2012 per la prenotazione a debito del contributo unificato
art. 12, comma 5, D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
richiamato insieme all'art. 158 D.P.R. 115/2002 per la prenotazione a debito del contributo unificato
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica la trattazione in camera di consiglio
art. 3338/2024; art. 29293/2020; art. 30945/2019
precedenti richiamati a conforto della declaratoria di estinzione per definizione agevolata
Massime di principio
- Quando una controversia tributaria rientra nell'ambito applicativo della definizione agevolata prevista dalla legge sopravvenuta, la verifica dei presupposti oggettivi e soggettivi della procedura comporta la declaratoria di estinzione del giudizio, anche in cassazione, con assorbimento dei motivi di ricorso.
- Per accedere alla definizione agevolata della lite tributaria è necessario che la controversia sia pendente alla data rilevante, che non ricada tra quelle escluse, che la domanda sia stata presentata nei termini e che sia stato effettuato il versamento dovuto; in difetto anche di uno solo di tali presupposti non opera l'effetto estintivo.
- La domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. presuppone la soccombenza della controparte; se il giudizio si chiude per estinzione della lite e non per soccombenza, tale domanda non può essere accolta.
- La formula di chiusura del giudizio per estinzione da definizione agevolata non integra, di per sé, i presupposti per l'ulteriore contributo unificato previsto per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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