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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05151/2024 del 27/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La titolare di un’impresa individuale aveva convenuto in giudizio la società finanziatrice chiedendo, con riferimento a due contratti di finanziamento stipulati in date diverse, la declaratoria di nullità per difetto di causa, l’accertamento dell’illegittima applicazione di interessi usurari e della indeterminatezza dei tassi passivi per mancata indicazione del TAN, nonché, in ogni caso, la contestazione dell’ISC/TAEG indicato nei contratti perché superiore a quello realmente applicato. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la ricorrente ha proposto tre motivi per cassazione: 1) violazione delle norme sulla forma e trasparenza dei contratti bancari, sostenendo che l’ISC/TAEG non possa sostituire l’indicazione del TAN e che il tasso di interesse non fosse validamente pattuito; 2) violazione delle norme in tema di forma del contratto bancario e di disciplina delle clausole sul tasso floor, assumendo che la clausola di indicizzazione con tasso minimo integrasse un derivato implicito (opzione floor) e richiedesse specifiche informazioni sugli scenari probabilistici; 3) violazione delle norme sulla novazione e sulla causa del secondo finanziamento, deducendo che il secondo mutuo fosse stato erogato per estinguere il debito del primo e che, se il primo rapporto fosse nullo o viziato, la nullità si sarebbe propagata al secondo, anche alla luce dell’art. 1234 c.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, innanzitutto, che TAN e TAEG/ISC siano concetti distinti: il TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo del credito e non sostituisce l’obbligo, imposto dall’art. 117, comma 4, t.u.b., di indicare in contratto il tasso di interesse; tuttavia, nel caso concreto, il TAN risultava comunque determinabile dal testo contrattuale mediante calcolo matematico, e la censura della ricorrente è stata considerata anche generica e priva della necessaria specificità per mancata trascrizione o localizzazione delle clausole rilevanti. Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che la clausola floor integrasse uno strumento finanziario derivato, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite che qualifica il tasso minimo come semplice clausola condizionale lecita. Sul terzo motivo ha escluso che la vicenda potesse essere ricondotta a novazione: l’estinzione del primo rapporto era conseguenza dell’adempimento dell’obbligazione di rimborso, non di un negozio novativo, e il mutuo destinato a estinguere una pregressa esposizione debitoria resta un vero mutuo, essendo sufficiente l’accredito in conto corrente a integrare la datio rei. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al relativo contributo unificato aggiuntivo, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come norma di censura sulla motivazione e sulla corretta esposizione delle ragioni della decisione, senza che sia ravvisata la denunciata violazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato tra le norme processuali asseritamente violate; la Corte non ravvisa omissioni o ultrapetizione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla dedotta violazione dei criteri di decisione; la censura è respinta.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e della documentazione contrattuale; la doglianza è ritenuta infondata o generica.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla valutazione probatoria; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 117, comma 4, t.u.b.

    Impone l’indicazione nel contratto del tasso di interesse, dei prezzi e delle altre condizioni; il TAEG/ISC non lo sostituisce e la sua eventuale indicazione non sana la mancata specificazione del TAN.

  • art. 1284 c.c.

    Richiamato quale norma generale sul tasso di interesse superiore al legale; la Corte ribadisce che il tasso deve essere pattuito per iscritto.

  • art. 121, comma 1, lett. m), t.u.b.

    Definisce il TAEG come indice percentuale annuo del costo effettivo del credito.

  • art. 121, comma 3, t.u.b.

    Richiamato come base della competenza regolatoria sulla determinazione del TAEG.

  • art. 123, lett. c), t.u.b.

    Citato per la funzione di pubblicità/informazione del TAEG nel mercato del credito.

  • art. 124, comma 1, t.u.b.

    Richiamato per l’informativa precontrattuale idonea a consentire il confronto tra offerte di credito.

  • art. 125 bis, comma 1, t.u.b.

    Richiamato per la disciplina dei contratti di credito al consumo e le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia.

  • art. 125 bis, comma 2, t.u.b.

    Richiamato per il rinvio parziale all’art. 117 nei contratti di credito al consumo.

  • art. 125 bis, comma 6, t.u.b.

    Richiamato per la nullità relativa alle clausole sui costi non correttamente inclusi nel TAEG nei contratti del consumatore.

  • art. 117, comma 7, t.u.b.

    Prevede la nullità parziale e l’eterointegrazione con i tassi sostitutivi quando manchi la pattuizione del tasso di interesse o degli altri elementi rilevanti.

  • art. 1346 c.c.

    Usato per affermare che l’oggetto della pattuizione sugli interessi può essere determinabile, anche per relationem o mediante il contesto contrattuale.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato per qualificare il tasso minimo in un finanziamento indicizzato come clausola condizionale lecita.

  • art. 1230 c.c.

    Richiamato per escludere che la chiusura del primo rapporto fosse frutto di novazione.

  • art. 1234 c.c.

    Invocato dalla ricorrente, ma ritenuto non pertinente perché il rapporto non era novativo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il pagamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel contratto bancario la funzione del TAEG/ISC è informativa e comparativa, mentre l’obbligo di forma scritta e di trasparenza imposto dall’art. 117, comma 4, t.u.b. richiede comunque la specifica indicazione del tasso di interesse pattuito; il TAEG non sostituisce il TAN.
  • La mancata indicazione del TAN non comporta nullità quando il tasso sia comunque determinabile dal testo contrattuale o da elementi oggettivamente individuabili richiamati nel contratto, purché la censura sia proposta in modo specifico e puntuale.
  • La clausola che prevede, in un finanziamento a tasso variabile, un tasso minimo floor non integra di per sé un contratto derivato, ma può costituire una clausola condizionale lecita che disciplina la misura del tasso debitorio.
  • Il mutuo finalizzato a estinguere un precedente debito non è di per sé privo di causa né configura una novazione: l’accredito delle somme e il loro impiego per chiudere la posizione pregressa sono sufficienti a integrare la datio rei e a far sorgere un nuovo rapporto di mutuo.
  • Per contestare la validità di clausole o condizioni contrattuali non è sufficiente una deduzione astratta: occorre riportare o localizzare con precisione nel fascicolo le parti del contratto rilevanti, altrimenti la doglianza è inammissibile per difetto di specificità.

Come è indicizzato

MaterieMutuoIntermediazione finanziariaInadempimentoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioObbligazioniProcesso civileContratti
SottomaterieInteressi usurariAmmortamento alla franceseRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezzaNesso di causalità

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