Cassazione Penale, Sentenza n. 30504/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione di legge e vizio di motivazione la rideterminazione della pena disposta dal giudice del rinvio. Sostiene che il Tribunale aveva qualificato come unica l'aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 16/3/1942, n. 267, imputandola unitariamente alle condotte di bancarotta contestate ai capi B), C) e D). Poiché il reato riportato al capo A) (ricorso abusivo al credito) è stato poi estinto per prescrizione, il ricorrente ritiene che l'aumento di tre mesi applicato dal Tribunale dovesse essere imputato al reato estinto e dunque eliminato integralmente, mentre il giudice del rinvio ha eliminato solo la porzione di pena riferibile al capo A), rideterminando invece complessivamente una pena superiore rispetto a quella originariamente inflitta in primo grado (asserito aumento di due mesi). In sostanza, denuncia una illegittima reformatio in peius e il mancato rispetto del dictum della Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il giudice del rinvio si sia uniformato correttamente alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento con rinvio: la Corte di cassazione aveva infatti demandato alla Corte di appello la rideterminazione del trattamento sanzionatorio per i "residui reati" (capi B), C) e D) ) e aveva chiarito che l'aumento ex art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., era riferibile ad una pluralità di fatti commessi nell'ambito dello stesso fallimento e non era possibile, da parte della Corte di cassazione, procedere allo scomputo automatico dell'intero aumento. La Corte d'appello di Perugia, conformandosi, ha eliminato solo la porzione di pena riferibile al reato estinto e ha rideterminato la sanzione complessiva in quattro anni e cinque mesi di reclusione. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 - legge fallimentare, art. 219, comma 2, n. 1
Le pene stabilite dagli artt. 216, 217 e 218 sono aumentate se il colpevole ha commesso piu' fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati.
La Corte interpreta la norma come disciplina speciale della continuazione tra piu' fatti di bancarotta nel medesimo fallimento: le condotte mantengono autonomia ontologica (concorso di reati) ma sono unificate ai soli fini sanzionatori. L'aumento si riferisce alla pluralità di fatti e non necessariamente a un singolo reato, rendendo inapplicabile lo scomputo integrale dell'aumento quando l'aggravante risulti riferita a piu' condotte.
Codice di procedura penale, art. 627, comma 3
Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per cio' che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.
Obbligo vincolante per il giudice del rinvio di attenersi al dictum della Corte di cassazione sulle questioni di diritto decise; la Corte di Perugia ha rispettato tale vincolo nel ricalcolo della pena in conformita' alle indicazioni della Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 616
Norma sulla condanna per spese e ammende in caso di inammissibilita' del ricorso (richiama la pratica applicazione in sede di cassazione).
Sulla base della giurisprudenza costituzionale e dell'art. 616 c.p.p., la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese e un'ammenda equitativamente fissata in 3.000 euro.
Giurisprudenza della Corte di cassazione (Sez. U, n. 21039/2011 Loy; Sez. 5, n. 44097/2019 Bellini; Sez. 5, n. 17799/2022 Rizzo; Sez. 5, n. 13382/2020 Verdini)
La giurisprudenza consolidata chiarisce che, nelle ipotesi di pluralita' di condotte distrattive nel medesimo fallimento, si configura un concorso di reati unificato ai soli fini sanzionatori dall'art. 219, comma 2, n. 1; un'unicita' sostanziale del reato puo' essere riconosciuta solo se le condotte sono omogenee e temporalmente contigue. Tali principi sono stati richiamati dalla Corte per motivare la corretta applicazione dell'aumento e la modalita' di ricalcolo della pena.
Massime di principio
- Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio su questioni di diritto, il giudice del rinvio e' vincolato a uniformarsi al dictum della Cassazione per le questioni decise; il ricalcolo della pena deve rispettare le indicazioni ricevute.
- L'aumento previsto dall'art. 219, comma 2, n. 1, legge fall., si applica in presenza di piu' fatti commessi nell'ambito dello stesso fallimento: esso opera come disciplina speciale di continuazione tra fatti di bancarotta e non come semplice circostanza aggravante da imputare automaticamente a un singolo reato.
- Se tra piu' condotte fallimentari sussiste realmente unicita' (ossia omogeneita' e contiguita' temporale) si può parlare di un unico reato; in assenza di tali condizioni si tratta di pluralita' di reati rilevanti ai fini del cumulo sanzionatorio ai sensi dell'art. 219.
- In presenza di un reato estinto per prescrizione o per altra causa tra quelli che hanno concorso alla determinazione dell'aumento sanzionatorio, lo scomputo integrale dell'aumento e' possibile solo se e nella misura in cui l'aumento fosse riferibile esclusivamente al reato estinto; se invece l'aumento risulta riferito a una pluralita' di fatti, il giudice deve rideterminare la pena complessiva secondo le regole del cumulo e della continuazione, come indicato dalla Cassazione.
- Il rimedio del ricorso per cassazione e' inammissibile quando la censura e' manifestamente infondata: il ricorrente non puo' ottenere uno scomputo automatico dell'aumento se la Corte di legittimita' ha esplicitamente riservato al giudice del rinvio la nuova determinazione del trattamento sanzionatorio.
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