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Sentenza

Sentenza n. 1295/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500888

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 39 del 14 gennaio 2025, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica del docente o strumenti equipollenti, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna del Ministero all’assegnazione della Carta e all’accredito complessivo degli importi. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 15 gennaio 2025 e, decorso il termine di moratoria di 120 giorni, il Ministero non aveva dato esecuzione al giudicato. È stata inoltre chiesta la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., accertando il perdurante inadempimento dell’Amministrazione. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire integralmente il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con ulteriori 60 giorni per l’esecuzione sostitutiva, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha posto compensi e spese dell’eventuale attività commissariale a carico dell’Amministrazione inadempiente, ritenendo applicabile in via analogica l’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro. Ha invece rigettato la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua perché la Carta elettronica del docente ha funzione di contributo per l’aggiornamento e la formazione e non costituisce un corrispettivo. Le spese del giudizio, liquidate in 828 euro oltre accessori e contributo unificato, sono state poste a carico dell’Amministrazione, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, ai sensi del comma 4, lettera e), fissare una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è stata applicata perché, nel caso concreto, è stata ritenuta manifestamente iniqua in rapporto alla funzione non corrispettiva della Carta elettronica del docente.

  • art. 1 l. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La regola sull’imputazione dei compensi e delle spese dell’attività commissariale è stata ritenuta applicabile per analogia anche ai giudizi di ottemperanza relativi ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.

  • art. 1, comma 777, l. 208/2015

    Ha introdotto nell’art. 5-sexies della l. 89/2001 la disposizione relativa ai compensi e alle spese dell’attività commissariale richiamata dal giudice.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario abbia imposto alla pubblica amministrazione un obbligo determinato e l’Amministrazione, decorso il termine di moratoria applicabile, non abbia provveduto ad adempiervi.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l’eventuale successiva esecuzione sostitutiva.
  • In caso di persistente inadempimento della pubblica amministrazione a una condanna al pagamento di somme di denaro, i compensi e le spese dell’eventuale attività commissariale possono essere posti a carico dell’Amministrazione inadempiente, anche mediante applicazione analogica della disciplina prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori della legge Pinto.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando, alla luce della funzione concreta dell’obbligazione da eseguire, essa risulti manifestamente iniqua; tale iniquità può sussistere quando la prestazione non abbia natura corrispettiva, ma costituisca un contributo destinato a una finalità di aggiornamento e formazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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