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Sentenza

Sentenza n. 367/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - dell’informazione avente carattere di interdittiva antimafia, prot. n.-OMISSIS-, emessa il -OMISSIS- dalla Prefettura-UTG di Reggio Calabria – Area I; - dell’ordinanza R.G. n.-OMISSIS- R.I. n.-OMISSIS- notificata dal Comune di Bovalino in data 30.04.2025 e avente ad oggetto “ordinanza di chiusura attività di -OMISSIS- sita in Bovalino -OMISSIS- – -OMISSIS- – P IAV-OMISSIS-”; - nonché di ogni atto di connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale anche allo stato non conosciuti;

Giustizia amministrativa202500347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria e ordinanza del Comune di Bovalino di chiusura dell'attività commerciale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'interdittiva antimafia e, in via derivata, dell'ordinanza comunale di chiusura, denunciando violazione degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, nonché difetto di istruttoria e di motivazione. Secondo il ricorrente, la prognosi di permeabilità mafiosa era stata fondata essenzialmente sui rapporti di parentela dei soci con soggetti pregiudicati o ritenuti vicini alla criminalità organizzata, senza adeguati elementi attuali e concreti relativi a contatti, frequentazioni o cointeressenze economiche e lavorative. Sono stati inoltre contestati il rilievo attribuito a un carico pendente per violazione della normativa sulla tutela della fauna, ritenuto estraneo al fenomeno mafioso, la valorizzazione della disponibilità dell'immobile aziendale mediante comodato della madre e l'inferenza tratta dalla gestione sostanziale dell'impresa da parte del socio accomandante. Il Comune ha sostenuto la natura vincolata della chiusura conseguente all'interdittiva; Ministero e Prefettura hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia l'interdittiva antimafia sia l'ordinanza comunale di chiusura. Ha premesso che l'interdittiva è una misura preventiva fondata su una valutazione altamente discrezionale e probabilistica, per la quale non occorre dimostrare un'effettiva cointeressenza mafiosa nell'impresa, ma è necessario un quadro indiziario composto da elementi gravi, precisi e concordanti, idoneo a rendere non illogica la prognosi di condizionamento. Il giudice amministrativo può verificare pienamente i fatti posti a fondamento della misura e sindacare la ragionevolezza, proporzionalità e attendibilità dell'inferenza prefettizia, anche quando la motivazione sia svolta per relationem agli atti istruttori. I vincoli parentali possono assumere rilievo solo se, per intensità, natura o concrete caratteristiche, siano accompagnati da elementi ulteriori tali da far ritenere una conduzione clanica dell'impresa o la possibile influenza mafiosa sulle decisioni aziendali; il mero rapporto di parentela non consente di presumere la mafiosità del parente. Nel caso concreto, entrambi i soci risultavano di normale condotta e privi di precedenti significativi per la prevenzione antimafia; il carico pendente riguardava un reato estraneo al programma criminoso mafioso. I rapporti familiari valorizzati erano in parte risalenti, mancavano elementi attuali di contatto o cointeressenza con soggetti mafiosi e le circostanze relative alla gestione societaria, al comodato dell'immobile, al settore commerciale e ai finanziamenti erano suscettibili di plausibili spiegazioni alternative. Il quadro istruttorio è stato quindi ritenuto datato, parziale e travisato nella sua valenza sintomatica, non sufficiente a sostenere logicamente e ragionevolmente la prognosi di infiltrazione. L'ordinanza comunale è stata annullata per illegittimità derivata. Il Ministero dell'Interno è stato condannato alle spese per euro 1.500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese sono state compensate nei confronti del Comune di Bovalino.

Norme richiamate

  • artt. 84 ss. d.lgs. 159/2011

    L'interdittiva antimafia è una misura preventiva e anticipatoria, fondata su una prognosi probabilistica di possibile condizionamento mafioso; non richiede la prova di un'interferenza mafiosa effettiva e concreta, ma un quadro indiziario complessivo idoneo a sostenere ragionevolmente tale prognosi.

  • art. 89-bis d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale fondamento normativo dell'informazione antimafia interdittiva e dei suoi effetti sull'attività d'impresa.

  • art. 91 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale disciplina dell'informazione antimafia e dei presupposti per la valutazione prefettizia del pericolo di infiltrazione mafiosa.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011

    Disciplina il contraddittorio endoprocedimentale attivato dalla Prefettura prima dell'adozione dell'interdittiva.

  • art. 5 d.m. 14 marzo 2013

    Richiamato in relazione alla riunione del Gruppo Interforze Antimafia che ha esaminato il quadro informativo.

  • art. 30 legge 157/1992

    La pendenza relativa a una violazione in materia di tutela della fauna è stata ritenuta estranea al programma criminoso mafioso e quindi asintomatica ai fini della prevenzione antimafia.

Massime di principio

  • L'interdittiva antimafia è una misura preventiva fondata su una prognosi probabilistica e non sanzionatoria: non occorre provare un'effettiva interferenza mafiosa nell'impresa, ma è necessario un quadro indiziario complessivo, grave, preciso e concordante, idoneo a rendere ragionevole e non illogica la previsione di condizionamento.
  • Il sindacato del giudice amministrativo sull'interdittiva antimafia comprende l'accertamento dei fatti rivelatori del pericolo e la verifica della ragionevolezza, proporzionalità e attendibilità dell'inferenza prefettizia, anche quando la motivazione sia formulata per relationem agli atti istruttori.
  • Il mero vincolo di parentela con soggetti pregiudicati o collegati alla criminalità organizzata non è, da solo, sufficiente a fondare un'interdittiva antimafia; deve essere accompagnato da elementi concreti relativi, tra l'altro, alla natura e intensità del rapporto, a contatti o frequentazioni attuali, a cointeressenze economiche o lavorative oppure a una possibile conduzione clanica dell'impresa.
  • Elementi familiari o patrimoniali astrattamente sospetti, quali la disponibilità dell'immobile aziendale mediante comodato da parte di un familiare controindicato, non assumono autonoma valenza indiziaria se, alla luce del contesto concreto, risultano compatibili con un ordinario atto di liberalità e non sono accompagnati da interazioni attuali con ambienti mafiosi.
  • La motivazione dell'interdittiva deve confrontarsi con gli elementi favorevoli emersi nell'istruttoria, quali l'assenza di precedenti significativi dei titolari, la risalenza dei fatti riferiti ai familiari, l'estraneità dell'attività ai settori di interesse mafioso e la mancanza di rapporti economici con la pubblica amministrazione; l'omessa o irragionevole ponderazione di tali dati rende il quadro istruttorio insufficiente.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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