Salta al contenuto
Parere

Parere n. 851/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto dall’ispettore della Polizia di Stato Massimo Montuori contro il Ministero dell’interno, nei confronti del signor Robert Hellweger per l’annullamento: - della graduatoria definitiva pubblicata il 21 febbraio 2022 del concorso interno straordinario per titoli per n.1.000 posti per la nomina alla qualifica di sostituto commissario della Polizia di Stato, nella parte in cui non annovera il ricorrente tra i primi 1.000 posti; - del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza datato 31 dicembre 2020 con cui è stato indetto il concorso, nella parte in cui disciplina, all’art.5, le modalità di valutazione dei titoli; - di tutti i verbali del concorso nella parte in cui dispongono in merito ed assegnano il punteggio al ricorrente; - della nota del D.P.S./Direz. Centrale in epigrafe n.333 CON in rif. a prot. 27.5/P14/506 del 23 febbraio 2022, datata 1° marzo 2022, di rigetto dell’istanza di integrazione titoli a cura del ricorrente in data 22 febbraio 2022; - del decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza datato 26 febbraio 2020, recante le modalità di svolgimento del concorso, nella parte in cui disciplina, all’art.6, le modalità di valutazione dei titoli; - della nota del D.P.S./Direz. Centrale in epigrafe n.333 CON in rif. a prot. 27.5/P14/614 del 10 marzo 2022, datata 14 marzo 2022, di rigetto dell’istanza di integrazione titoli a cura del ricorrente in data 8 marzo 2022.

Giustizia amministrativa202400376

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria definitiva del concorso straordinario per titoli per 1.000 posti di sostituto commissario della Polizia di Stato e degli atti connessi, nella parte in cui il ricorrente non è stato collocato tra i vincitori.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, partecipante a un concorso interno straordinario per titoli, ha contestato la mancata valutazione di alcuni titoli, tra cui lodi e una medaglia di bronzo al valor militare, sostenendo che tali titoli risultavano dal foglio matricolare e che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 241/1990. Ha inoltre dedotto che il termine di cinque giorni assegnato per verificare la scheda titoli e il foglio matricolare non fosse tassativo e che l’amministrazione avrebbe dovuto verificare eventuali difformità tra la documentazione matricolare e la domanda, anche alla luce delle circolari ministeriali richiamate. In via preliminare, il ricorrente ha prospettato la prova di resistenza, affermando che il riconoscimento dei titoli avrebbe comportato l’attribuzione di ulteriori 2,5 punti e il collocamento in posizione utile. Con il secondo motivo ha contestato l’attribuzione di zero punti alla medaglia di bronzo al valor militare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondati entrambi i motivi, trattandoli congiuntamente per la loro stretta connessione, e ha respinto il ricorso straordinario, compresi i motivi aggiunti. La Sezione ha affermato che, nelle procedure concorsuali, grava sul candidato l’onere di indicare nella domanda i titoli dei quali chiede la valutazione, descrivendoli con un grado di dettaglio sufficiente a consentire all’amministrazione di verificarne la riconducibilità alle categorie previste dal bando. Il bando costituisce lex specialis e vincola l’amministrazione quando stabilisce che sono valutabili soltanto i titoli posseduti e indicati espressamente entro il termine di presentazione della domanda. Il soccorso istruttorio può operare soltanto per acquisire ulteriori informazioni o superare margini di incertezza relativi a titoli già dichiarati, ma non per integrare ex post titoli o requisiti essenziali non indicati. L’integrazione postuma avrebbe attribuito al ricorrente un vantaggio incompatibile con la par condicio tra i concorrenti. La Sezione ha inoltre rilevato che il termine di cinque giorni riguardava esclusivamente la verifica dei titoli già inseriti nella domanda e che la Guida alla validazione dei titoli e la circolare ministeriale del 3 giugno 2021 vietavano all’operatore matricolare di aggiungere titoli risultanti a matricola ma non dichiarati dal candidato. Le circolari, pertanto, non derogavano all’art. 5 del bando. Il ricorso è stato conseguentemente respinto.

Osservazioni

Primo motivo - Omessa valutazione dei titoli e soccorso istruttorio

La censura è infondata. Il candidato deve indicare nella domanda i titoli dei quali chiede la valutazione, con un livello di dettaglio sufficiente a consentirne l’inquadramento nelle categorie previste dal bando. Il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per integrare titoli essenziali omessi, anche se risultanti dal foglio matricolare, poiché ciò violerebbe il principio di autoresponsabilità e la par condicio tra i concorrenti.

Primo motivo - Termine di cinque giorni e verifica della scheda titoli

Il termine assegnato dall’amministrazione riguardava la verifica dei titoli già inseriti nella domanda e non consentiva l’integrazione di titoli non dichiarati. La Guida alla validazione dei titoli e la circolare del 3 giugno 2021 vietavano espressamente all’operatore matricolare di aggiungere alla scheda titoli un titolo trascritto a matricola ma non dichiarato dal candidato.

Secondo motivo - Mancata valutazione della medaglia di bronzo al valor militare

La censura è infondata in quanto il titolo, non essendo stato validamente indicato nella domanda secondo le prescrizioni della lex specialis, non poteva essere valorizzato in sede concorsuale mediante integrazione successiva.

Norme richiamate

  • art. 5 del bando di concorso

    sono oggetto di valutazione esclusivamente i titoli posseduti ed espressamente indicati nella domanda di partecipazione entro la data di scadenza del termine di presentazione della stessa

    La disposizione costituisce lex specialis della procedura e impone al candidato di indicare espressamente e tempestivamente i titoli valutabili; l’omissione non può essere sanata mediante soccorso istruttorio.

  • art. 6 l. 241/1990

    Il soccorso istruttorio può essere attivato per superare margini di incertezza facilmente eliminabili o acquisire informazioni ulteriori su titoli già dichiarati, ma non per integrare requisiti o titoli valutabili omessi dalla domanda.

  • art. 18 l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente, ma il parere non attribuisce alla disposizione una specifica interpretazione autonoma.

  • d.P.R. 1199/1971

    Costituisce la disciplina del ricorso straordinario nell’ambito del quale è stato reso il parere; il testo non richiama uno specifico articolo.

Massime di principio

  • Nelle procedure concorsuali, il candidato ha l’onere di indicare nella domanda tutti i titoli dei quali chiede la valutazione, descrivendoli con un grado di dettaglio sufficiente a consentire all’amministrazione di verificarne la riconducibilità alle categorie previste dal bando.
  • Il bando di concorso costituisce lex specialis e vincola l’amministrazione quando prevede che siano valutabili soltanto i titoli posseduti e indicati espressamente entro il termine di presentazione della domanda.
  • Il soccorso istruttorio è utilizzabile per acquisire informazioni ulteriori o superare incertezze facilmente eliminabili relative a titoli già dichiarati, ma non può consentire la dichiarazione postuma di un requisito o di un titolo valutabile omesso dalla domanda.
  • L’integrazione postuma di un titolo non dichiarato viola il principio di autoresponsabilità del candidato e la par condicio tra i concorrenti, anche quando il titolo risulti da documentazione nella disponibilità dell’amministrazione.
  • Le attività di verifica della scheda titoli e del foglio matricolare possono riguardare i titoli già indicati dal candidato e non possono trasformarsi in un’attività officiosa di integrazione della domanda.

Mancata valutazione di titoli in un concorso interno per sostituto commissario

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un ispettore della Polizia di Stato contro il Ministero dell’interno, volto ad annullare la graduatoria definitiva del concorso straordinario per titoli per 1.000 posti di sostituto commissario e gli atti connessi. Il ricorrente contestava la mancata inclusione tra i primi 1.000 classificati e la mancata valutazione di alcuni titoli.

Svolgimento della procedura concorsuale

Il concorso è stato indetto con decreto del Capo della Polizia del 31 dicembre 2020. La Commissione esaminatrice, nominata il 13 maggio 2021, ha definito con verbale del 1° luglio 2021 i punteggi e i criteri di valutazione dei titoli.

Il ricorrente ha presentato telematicamente la domanda e ha conseguito 26,958 punti, risultato insufficiente per l’inserimento nella graduatoria utile approvata il 21 febbraio 2022. Egli ha successivamente chiesto l’integrazione o la rivalutazione di alcuni titoli, sostenendo che il loro riconoscimento avrebbe comportato l’attribuzione di ulteriori 2,5 punti e il collocamento tra le posizioni utili.

Censure dedotte

Il ricorrente ha articolato due ordini di motivi, riproposti anche con motivi aggiunti:

  • ha lamentato la mancata valutazione di tutti i titoli posseduti e l’omessa attivazione del soccorso istruttorio;
  • ha sostenuto di non aver potuto usufruire pienamente del termine di cinque giorni assegnato per verificare la scheda titoli e il foglio matricolare, per ragioni di servizio e per la fruizione di un congedo ordinario;
  • ha contestato il carattere tassativo di tale termine;
  • ha affermato che l’amministrazione avrebbe dovuto rilevare direttamente dal foglio matricolare i titoli non indicati nella domanda;
  • ha denunciato la mancata attribuzione di punteggio per una medaglia di bronzo al valor militare;
  • ha richiamato l’art. 6 della legge n. 241/1990 e alcune circolari ministeriali sul procedimento di scrutinio e sulla validazione dei titoli.

Principi applicabili alla dichiarazione dei titoli

La Sezione ha richiamato il principio secondo cui, nei concorsi per titoli, grava sul candidato l’onere di indicare nella domanda i titoli dei quali chiede la valutazione. L’indicazione deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all’amministrazione di verificare se il titolo rientri tra quelli valutabili secondo il bando.

Il bando costituisce lex specialis della procedura. Quando, come nel caso esaminato, stabilisce che sono valutabili soltanto i titoli posseduti e indicati espressamente nella domanda entro la scadenza, tale regola vincola sia i concorrenti sia l’amministrazione.

Limiti del soccorso istruttorio

Il soccorso istruttorio può essere attivato quando la domanda contenga già l’indicazione del titolo e residuino margini di incertezza facilmente superabili, oppure quando siano necessarie ulteriori informazioni per attribuire correttamente il punteggio.

Non è invece consentito utilizzare il soccorso istruttorio per introdurre nella procedura un titolo o un requisito non dichiarato entro il termine di presentazione della domanda. Una simile integrazione postuma attribuirebbe al candidato un vantaggio non riconosciuto agli altri partecipanti e violerebbe la par condicio.

La Sezione ha sottolineato che il principio di autoresponsabilità assume particolare rilievo nelle procedure concorsuali, nelle quali i candidati devono verificare con rigore la completezza e la chiarezza delle dichiarazioni rese.

Verifica della scheda titoli e foglio matricolare

Il termine di cinque giorni assegnato per la verifica riguardava esclusivamente i titoli già inseriti nella domanda di partecipazione. La Guida alla validazione dei titoli e la circolare ministeriale del 3 giugno 2021 stabilivano espressamente che, se un titolo risultava annotato a matricola ma non era stato dichiarato dal candidato, l’operatore non poteva aggiungerlo alla scheda titoli.

Pertanto, la documentazione matricolare non poteva sostituire la dichiarazione del candidato né consentire all’amministrazione di integrare d’ufficio la domanda. Le circolari richiamate dal ricorrente non introducevano alcuna deroga alla regola del bando.

Decisione

La Sezione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. L’amministrazione ha correttamente escluso dalla valutazione i titoli non dichiarati, anche se risultanti dal foglio matricolare, e non era tenuta ad attivare il soccorso istruttorio per sanare omissioni essenziali della domanda.

Il ricorso straordinario e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggiRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSoccorso istruttorioConcorrenza ed evidenza pubblicaBuona fede e correttezza della PAOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.